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mercoledì 9 marzo 2016

Risposta del Governo a interrogazione di Berretta - PD

Questa è la risposta più recente del Governo sulla nostra Buonuscita.
Viene a conclusione dell'iter dell'interrogazione dell'On. Giuseppe Berretta - PD a risposta scritta n. 4-05737  (La anticipiamo, non è ancora registrata online).
Ci pare un arretramento rispetto alla risoluzione 7-00635 Codurelli del 6 novembre 2012 in Commissione Lavoro. Dovremo partire da qui per fare le nostre valutazioni.
Foto del Senatore Massimo CASSANO
Sen. Massimo Cassano
Sottosegretario di Stato


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza • Roma, 22/01/2016
Prot. 29 l 0000391

All’On. Giuseppe BERRETTA
Camera dei Deputati
e, p. c.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
Segretariato Generale
Alla Camera dei Deputati
Servizio Biblioteca
Ufficio Banche Dati Parlamentari
ROMA


Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 4-05737

Con riferimento all'atto parlamentare in oggetto indicato, inerente al trattamento di quiescenza spettante al personale dipendente di POSTE ITALIANE spa, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, è opportuno ricordare che il processo di privatizzazione di POSTE ITALIANE spa ha avuto inizio con l'emanazione del decreto-legge n. 390 del 1993 (dapprima reiterato con il decreto legge n. 487 del 1993 e successivamente convertito nella legge n. 71 del 1994) che ha segnato l'avvio del passaggio dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni nell'ente pubblico economico POSTE ITALIANE.
Il provvedimento ha, tra l'altro, previsto che, a decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente POSTE ITALIANE provvedesse l'Istituto postelegrafonici (IPOST), applicando la normativa prevista per il personale statale.
Successivamente, l'art. 2, comma 27, della legge n. 662 del 1996 (Finanziaria per l'anno 1997) ha differito al 31 dicembre 1997 il termine per la definitiva privatizzazione dell'amministrazione delle poste e delle comunicazioni. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 1° marzo 1998 a seguito di delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 1997.
In ragione del completamento del procedimento di privatizzazione, l’art. 53, comma 6, lett. a), della legge n. 449 del 1997 (Finanziaria per l'anno 1998) ha disposto che al personale dipendente di POSTE ITALIANE spa spetta, per il servizio prestato a decorrere dal 28 febbraio 1998 (data di trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni) il trattamento di fine rapporto (T.F.R.), di cui all'art. 2120 c.c., e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente anteriormente alla suindicata data.
Dal dettato normativa discende, pertanto, che:
- i dipendenti cessati dal servizio entro il 28 febbraio 1998 hanno diritto a percepire esclusivamente l'indennità di buonuscita, calcolata in conformità alla disciplina di cui al D.P.R. 1032 del 1973 (Testo Unico delle norme in materia di prestazioni previdenziali a .favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
- i dipendenti cessati dal servizio dopo il 28 febbraio 1998, avranno diritto a percepire l'indennità di buonuscita, per il periodo dalla data di assunzione al 28 febbraio 1998, nonché, per il periodo dal 1° marzo 1998 alla data del collocamento a riposo, il T.F.R., ai sensi dell'art. 2120 c.c. come modificato dalla legge n. 297 del 1982.
Per questi ultimi, pertanto, l'anzianità di servizio maturata fino al 28 febbraio 1998 rileverà ai fini del calcolo previsto per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, mentre l'anzianità maturata dal 1° marzo 1998 alle dipendenze di POSTE ITALIANE spa sino al collocamento a riposo, inciderà sul calcolo del T.F.R., secondo la disciplina privatistica di cui all'art. 2120 c.c. e s.m.i.
Si ricorda infine che il comma 6, lett. a) dell'art. 53 della legge n. 449 del 1997 ha disposto la soppressione della gestione separata istituita presso istituto postelegrafonici (lPOST) per l'erogazione dell'indennità di buonuscita alla cui liquidazione provvede una gestione commissariale.
Con riferimento a quanto rilevato dall'Onorevole interrogante in ordine alla mancata rivalutazione ed anticipazione dell'indennità di buonuscita nonché ai tempi di corresponsione della stessa, occorre precisare quanto segue.
L'indennità di buonuscita dovuta al personale postelegrafonico, relativa alla parte del rapporto avente natura pubblicistica, è disciplinata, in via generale, dal D.P.R. 1032 del 1973 e, per quanto qui interessa, dalla suindicata legge n. 449 del 1997 che, nel confermare che la stessa buonuscita va calcolata in base alla normativa in vigore alla data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, non prevede alcuna forma di rivalutazione dellindennità in argomento.
Del resto, anche l'interpretazione letterale dell'art. 53 della legge n. 449 del 1997 conduce a tale conclusione in quanto la norma, facendo esclusivo riferimento all'indennità "maturata", stabilisce che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 366 del 2006, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6, lett. a) della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione (o di adeguamento monetario) nel tempo per l'indennità di buonuscita.
Con tale pronuncia, infatti, il Giudice delle leggi ha sancito la sostanziale legittimità costituzionale del sistema disciplinato dall'art. 53 della legge n. 449 del 1997 rilevando, altresì, che il danno derivante dal differimento dell’erogazione dell’indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione, trova compensazione nella previsione dell’unicità del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della quota da determinare ai sensi del/ 'articolo 2120 c.c.
In ordine al contenzioso giudiziario avente ad oggetto la rivalutazione della indennità di buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza, occorre precisare che la Corte di Cassazione, sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla Consulta nella sentenza n. 366 del 2006, ha suffragato la legittimità di calcolo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione maturata al 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura il diritto al T.F.R.
La Suprema Corte, in particolare, con sentenza del 17 settembre 2009, ha respinto sia la richiesta di computo dell'indennità di buonuscita sulla base del trattamento retributivo in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sia il riconoscimento in favore della indennità di interessi e rivalutazione monetaria.
Per ciò che concerne i tempi di corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti di Poste Italiane spa, va precisato che, alla data del 28 febbraio 1998, non risulta maturato alcun diritto all'indennità di buonuscita in favore del lavoratore, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito, sia pure sotto una veste giuridica diversa, con il medesimo datore di lavoro e quindi senza soluzione di continuità.
Diversamente, l'immediato pagamento al 28 febbraio 1998 dell'indennità in parola sarebbe stato possibile solo previa interruzione del rapporto di lavoro e previa costituzione, a decorrere dal 1° marzo 1998, di una nuova posizione giuridica ed economica, con conseguente pregiudizio per il lavoratore.
Si precisa, inoltre, che anche nei confronti del personale dipendente di POSTE ITALIANE spa trovano piena applicazione, relativamente alla parte di rapporto di lavoro avente natura pubblicistica, le disposizioni di cui all'art. l, commi 484 e 485 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) che hanno modificato la previgente disciplina sui termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici.
Infatti, nella previgente disciplina di cui all'art. 3 del decreto legge n. 79 del 1997 i trattamenti in esame erano corrisposti ai dipendenti pubblici decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età o di servizio ovvero di collocamento a riposo d'ufficio per motivi inerenti l'anzianità massima di servizio, decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La nuova disciplina, che si applica ai soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014, eleva a 12 mesi il termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per la corresponsione del suddetto trattamento nella casistica sopra richiamata.
Per ciò che concerne la possibilità per i dipendenti di POSTE ITALIANE spa di ottenere un'anticipazione dell'indennità di buonuscita, l'Istituto ha precisato che l'art. 26, comma 7, del D.P.R. n. l032 del 73 ha espressamente previsto che in materia di indennità di buonuscita non si fa luogo alla corresponsione di acconti.
Occorre ricordare, in proposito, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 2000, ha ritenuto conforme al dettato costituzionale il D.P.R. n.1032 del 1973 nella parte in cui non prevede la possibilità di accordare ai richiedenti anticipazioni sull'indennità di buonuscita.
In base a quanto suesposto, emerge che il pertinente quadro normativo, di cui la stessa Consulta ha affermato la conformità alla Costituzione, non consente di accedere alle pur comprensibili istanze sottese al presente atto di sindacato ispettivo.
Si osserva al riguardo che, pur volendo tenere nella più adeguata considerazione tali istanze, il loro pieno accoglimento comporterebbe, unitamente alla modifica dell'attuale disciplina in materia di buonuscita, l'allocazione di ingenti risorse finanziarie, la cui possibilità di reperimento deve essere valutata alla luce dell'attuale quadro congiunturale.
Peraltro, la risoluzione n. 8-00208 (già 7-00635), approvata in data 6 novembre 2012 dalla Commissione XI (lavoro pubblico e privato) ha impegnato il Governo ”a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio 2013, e compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di POSTE ITALIANE .spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro”.
Dal citato atto di indirizzo emerge, dunque, come l'adozione, da parte del Governo, delle iniziative auspicate debba avvenire previa verifica delle necessarie compatibilità finanziarie.
Si precisa, al riguardo, che i vincoli posti dall'attuale quadro finanziario di riferimento non hanno sinora consentito al Governo di introdurre modifiche all'attuale disciplina in materia di buonuscita, sì da poter dare attuazione all'impegno sopracitato.
Da ultimo, con riferimento alle iniziative volte a garantire la trasparenza sull'esatto ammontare della buonuscita al 28 febbraio 1998, la Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste Italiane ha reso noto che, dal mese di gennaio 2013, è operativo sul sito web www.buonuscitaposte.it , un sistema di accesso alla banca dati per il quale ogni iscritto può consultare on line il proprio fascicolo personale, verificare la correttezza dei dati ed effettuare autonomamente il calcolo dell'indennità di buonuscita. A tale sistema hanno avuto accesso, sino ad ora, circa 25.000 iscritti. Inoltre per tutti i soggetti ai quali sono state liquidate somme a titolo di buonuscita, è attiva la funzionalità di stampa della Certificazione Unica relativa all'indennità percepita.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Sen. Massimo Cassano)         

3 commenti:

  1. Buongiorno a tutti,
    prima di qualsiasi commento desidero ringraziare tutti i Politici che hanno preso a cuore il nostro grave problema con le interrogazioni parlamentari.
    Sembra impossibile che lo Stato(Costituzione alla mano)abbia permesso questa palese ingiustizia, ma é stato così.
    ancora più grave e che in fondo ai ricorsi di alcuni ci sia stato
    il parere negativo anche della Corte Costituzionale.
    Con il suo NO, ha detto che la disparità di trattamento di cittadini in confronto a tutto il resto E' REGOLARE.
    E' assurdo che nessun Sindacato abbia difeso questo furto effettuato ai lavoratori di Poste.
    Spero che, grazie a questi Comitati ci sia una presa di posizione chiara e precisa per ottenere quanto ci è stato rubato.
    Adele Bono

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  2. L' unica mia soddisfazione in tutto cio'( considerando che per mancata rivalutazione ho perso € 18000) è che il 4 Marzo il Sen, Massimo Cassano non è stato rieletto.

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  3. Che uno Stato che si definisce democratico adotti una disparità di trattamento nei confronti di una categoria di lavorati, cozza con il semplice principio costituzionale che non possano esistere differenze su base etnica, religiosa , stato sociale e quant'altro. Noi postali siamo fuori dalla Costituzione?

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