Viene a conclusione dell'iter dell'interrogazione dell'On. Giuseppe Berretta - PD a risposta scritta n. 4-05737 (La anticipiamo, non è ancora registrata online).
Ci pare un arretramento rispetto alla risoluzione 7-00635 Codurelli del 6 novembre 2012 in Commissione Lavoro. Dovremo partire da qui per fare le nostre valutazioni.
Sen. Massimo Cassano Sottosegretario di Stato |
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Partenza • Roma,
22/01/2016
Prot. 29 l 0000391
All’On. Giuseppe BERRETTA
Camera dei Deputati
e, p. c.
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento Rapporti con il Parlamento
Segretariato
Generale
Alla
Camera
dei Deputati
Servizio Biblioteca
Ufficio Banche Dati Parlamentari
ROMA
Oggetto: Interrogazione a risposta scritta n. 4-05737
Con
riferimento all'atto parlamentare in oggetto indicato, inerente al trattamento
di quiescenza spettante al personale dipendente di POSTE ITALIANE
spa, si
rappresenta quanto segue.
Preliminarmente,
è opportuno ricordare che il processo di privatizzazione di POSTE ITALIANE
spa ha
avuto inizio con l'emanazione del decreto-legge n. 390 del 1993 (dapprima reiterato
con il decreto legge n. 487 del 1993 e successivamente convertito nella legge
n. 71 del 1994) che ha segnato l'avvio del passaggio dell'amministrazione delle
poste e telecomunicazioni nell'ente pubblico economico POSTE ITALIANE.
Il
provvedimento ha, tra l'altro, previsto che, a decorrere dal 1° agosto 1994, al trattamento
di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente POSTE ITALIANE provvedesse l'Istituto
postelegrafonici (IPOST),
applicando la
normativa prevista per il personale statale.
Successivamente,
l'art. 2, comma 27, della legge n. 662 del 1996 (Finanziaria per
l'anno 1997) ha
differito al 31 dicembre 1997 il termine per la definitiva privatizzazione dell'amministrazione
delle poste e delle comunicazioni. Tale termine è stato ulteriormente prorogato
al 1°
marzo 1998 a seguito
di delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 1997.
In
ragione del completamento del procedimento di privatizzazione, l’art. 53, comma
6, lett. a),
della legge n.
449 del 1997 (Finanziaria
per l'anno 1998) ha
disposto che al personale dipendente di POSTE ITALIANE spa spetta, per il servizio prestato
a decorrere dal 28 febbraio 1998 (data di trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni) il
trattamento di fine rapporto (T.F.R.), di cui all'art. 2120 c.c., e,
per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata,
calcolata secondo la normativa vigente anteriormente alla suindicata data.
Dal
dettato normativa discende, pertanto, che:
- i
dipendenti cessati dal servizio entro il 28 febbraio 1998 hanno diritto a
percepire esclusivamente l'indennità di buonuscita, calcolata in conformità
alla disciplina di cui al D.P.R. 1032 del 1973 (Testo Unico
delle norme in materia di prestazioni previdenziali a .favore dei dipendenti
civili e militari dello Stato);
- i
dipendenti cessati dal servizio dopo il 28 febbraio 1998, avranno diritto a
percepire l'indennità di buonuscita, per il periodo dalla data di assunzione al
28 febbraio 1998, nonché, per il periodo dal 1° marzo 1998 alla data del
collocamento a riposo, il T.F.R.,
ai sensi
dell'art. 2120 c.c. come modificato dalla legge n. 297 del 1982.
Per
questi ultimi, pertanto, l'anzianità di servizio maturata fino al 28 febbraio
1998 rileverà ai fini del calcolo previsto per la liquidazione dell'indennità
di buonuscita, mentre l'anzianità maturata dal 1° marzo 1998 alle dipendenze di POSTE ITALIANE
spa sino al collocamento
a riposo, inciderà sul calcolo del T.F.R., secondo la disciplina
privatistica di cui all'art. 2120 c.c. e s.m.i.
Si
ricorda infine che il comma 6, lett. a) dell'art. 53 della legge n. 449 del
1997 ha disposto la soppressione della gestione separata istituita presso
istituto postelegrafonici (lPOST) per l'erogazione dell'indennità
di buonuscita alla cui liquidazione provvede una gestione commissariale.
Con
riferimento a quanto rilevato dall'Onorevole interrogante in ordine alla
mancata rivalutazione ed anticipazione dell'indennità di buonuscita nonché ai
tempi di corresponsione della stessa, occorre precisare quanto segue.
L'indennità
di buonuscita dovuta al personale postelegrafonico, relativa alla parte del rapporto
avente natura pubblicistica, è disciplinata, in via generale, dal D.P.R. 1032
del 1973 e, per quanto qui interessa, dalla suindicata legge n. 449 del 1997
che, nel confermare che la stessa buonuscita va calcolata in base alla
normativa in vigore alla data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, non
prevede alcuna forma di rivalutazione dell’indennità
in argomento.
Del
resto, anche l'interpretazione letterale dell'art. 53 della legge n. 449 del
1997 conduce a tale conclusione in quanto la norma, facendo esclusivo
riferimento all'indennità "maturata", stabilisce che la prestazione
debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28
febbraio 1998.
Sul
punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, nella sentenza
n. 366 del 2006, ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 53, comma 6, lett. a) della legge n. 449 del 1997,
nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione (o di adeguamento
monetario) nel tempo per l'indennità di buonuscita.
Con
tale pronuncia, infatti, il Giudice delle leggi ha sancito la sostanziale legittimità
costituzionale
del sistema disciplinato dall'art. 53 della legge n. 449 del 1997 rilevando,
altresì, che ”il danno derivante
dal differimento dell’erogazione dell’indennità di buonuscita rispetto al
momento della sua determinazione, trova compensazione nella previsione dell’unicità
del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti
riflessi sui livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della
quota da determinare ai sensi del/ 'articolo 2120 c.c.
In
ordine al contenzioso giudiziario avente ad oggetto la rivalutazione della
indennità di buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima
della quiescenza, occorre precisare che la Corte di Cassazione, sulla scorta
delle argomentazioni svolte dalla Consulta nella sentenza n. 366 del 2006, ha
suffragato la legittimità di calcolo dell'indennità di buonuscita sulla base
della retribuzione maturata al 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il
dipendente postale matura il diritto al T.F.R.
La
Suprema Corte, in particolare, con sentenza del 17 settembre 2009, ha respinto
sia la richiesta di computo dell'indennità di buonuscita sulla base del
trattamento retributivo in atto al momento della risoluzione del rapporto di
lavoro, sia il riconoscimento in favore della indennità di interessi e
rivalutazione monetaria.
Per
ciò che concerne i tempi di corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti
di Poste
Italiane spa, va
precisato che, alla data del 28 febbraio 1998, non risulta maturato alcun
diritto all'indennità di buonuscita in favore del lavoratore, in quanto il
rapporto di lavoro è proseguito, sia pure sotto una veste giuridica diversa,
con il medesimo datore di lavoro e quindi senza soluzione di continuità.
Diversamente,
l'immediato pagamento al 28 febbraio 1998 dell'indennità in parola sarebbe
stato possibile solo previa interruzione del rapporto di lavoro e previa
costituzione, a decorrere dal 1° marzo
1998, di una nuova posizione giuridica ed economica, con conseguente pregiudizio
per il lavoratore.
Si
precisa, inoltre, che anche nei confronti del personale dipendente di POSTE ITALIANE
spa trovano
piena applicazione, relativamente alla parte di rapporto di lavoro avente natura
pubblicistica, le disposizioni di cui all'art. l, commi 484 e 485 della legge
n. 147 del 2013 (legge
di stabilità per il 2014) che
hanno modificato la previgente disciplina sui termini temporali per la
corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti
pubblici.
Infatti,
nella previgente disciplina di cui all'art. 3 del decreto legge n. 79 del 1997
i trattamenti in esame erano corrisposti ai dipendenti pubblici decorsi 24 mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio
per raggiungimento del limite di età o di servizio ovvero di collocamento a
riposo d'ufficio per motivi inerenti l'anzianità massima di servizio, decorsi 6
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
La
nuova disciplina, che si applica ai soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento
a decorrere dal 1°
gennaio 2014, eleva
a 12 mesi il termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per la
corresponsione del suddetto trattamento nella casistica sopra richiamata.
Per
ciò che concerne la possibilità per i dipendenti di POSTE ITALIANE
spa di ottenere un'anticipazione dell'indennità di buonuscita,
l'Istituto ha precisato che l'art. 26, comma 7, del D.P.R. n. l032 del 73 ha
espressamente previsto che in materia di indennità di buonuscita non si fa luogo alla corresponsione di acconti.
Occorre
ricordare, in proposito, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del
2000, ha ritenuto conforme al dettato costituzionale il D.P.R. n.1032 del 1973
nella parte in cui non prevede la possibilità di accordare ai richiedenti
anticipazioni sull'indennità di buonuscita.
In
base a quanto suesposto, emerge che il pertinente quadro normativo, di cui la
stessa Consulta ha affermato la conformità alla Costituzione, non consente di
accedere alle pur comprensibili istanze sottese al presente atto di sindacato
ispettivo.
Si
osserva al riguardo che, pur volendo tenere nella più adeguata considerazione
tali istanze, il loro pieno accoglimento comporterebbe, unitamente alla
modifica dell'attuale disciplina in materia di buonuscita, l'allocazione di
ingenti risorse finanziarie, la cui possibilità di reperimento deve essere
valutata alla luce dell'attuale quadro congiunturale.
Peraltro,
la risoluzione n.
8-00208 (già 7-00635), approvata in data 6 novembre 2012 dalla Commissione
XI (lavoro pubblico e privato) ha impegnato il Governo ”a valutare la possibilità, entro
il 31 gennaio 2013, e compatibilmente con gli effetti finanziari, di
adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai
lavoratori di POSTE ITALIANE .spa di usufruire di un costante aggiornamento del
valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla
corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di
rapporto di lavoro”.
Dal
citato atto di indirizzo emerge, dunque, come l'adozione, da parte del Governo,
delle iniziative auspicate debba avvenire previa verifica delle necessarie
compatibilità finanziarie.
Si
precisa, al riguardo, che i vincoli posti dall'attuale quadro finanziario di
riferimento non hanno sinora consentito al
Governo di introdurre modifiche all'attuale disciplina in materia di buonuscita, sì da poter dare
attuazione all'impegno sopracitato.
Da
ultimo, con riferimento alle iniziative volte a garantire la trasparenza
sull'esatto ammontare della buonuscita al 28 febbraio 1998, la Gestione
Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste Italiane ha reso
noto che, dal mese di gennaio 2013, è
operativo
sul sito web www.buonuscitaposte.it , un sistema di
accesso alla banca dati per il quale ogni iscritto può consultare on line il proprio
fascicolo personale, verificare la correttezza dei dati ed effettuare
autonomamente il calcolo dell'indennità di buonuscita. A tale sistema hanno
avuto accesso, sino ad ora, circa 25.000 iscritti. Inoltre per tutti i soggetti
ai quali sono state liquidate somme a titolo di buonuscita, è attiva la
funzionalità di stampa della Certificazione
Unica relativa
all'indennità percepita.
IL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(Sen.
Massimo Cassano)
Buongiorno a tutti,
RispondiEliminaprima di qualsiasi commento desidero ringraziare tutti i Politici che hanno preso a cuore il nostro grave problema con le interrogazioni parlamentari.
Sembra impossibile che lo Stato(Costituzione alla mano)abbia permesso questa palese ingiustizia, ma é stato così.
ancora più grave e che in fondo ai ricorsi di alcuni ci sia stato
il parere negativo anche della Corte Costituzionale.
Con il suo NO, ha detto che la disparità di trattamento di cittadini in confronto a tutto il resto E' REGOLARE.
E' assurdo che nessun Sindacato abbia difeso questo furto effettuato ai lavoratori di Poste.
Spero che, grazie a questi Comitati ci sia una presa di posizione chiara e precisa per ottenere quanto ci è stato rubato.
Adele Bono
L' unica mia soddisfazione in tutto cio'( considerando che per mancata rivalutazione ho perso € 18000) è che il 4 Marzo il Sen, Massimo Cassano non è stato rieletto.
RispondiEliminaChe uno Stato che si definisce democratico adotti una disparità di trattamento nei confronti di una categoria di lavorati, cozza con il semplice principio costituzionale che non possano esistere differenze su base etnica, religiosa , stato sociale e quant'altro. Noi postali siamo fuori dalla Costituzione?
RispondiElimina