LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
promosso dal Tribunale di Trieste, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
A. M. ed altri e Poste Italiane s.p.a. ed altri, con ordinanza del 24
ottobre 2006, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 2007 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7
novembre 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che il Tribunale di
Trieste, in funzione di giudice del lavoro, nel corso di una serie di giudizi,
successivamente riuniti, in cui i ricorrenti,ex dipendenti
di Poste Italiane s.p.a. da epoca precedente al 28 febbraio 1998,
avevano convenuto in giudizio le Poste Italiane e l'IPOST – chiedendo
l'accertamento del loro diritto alla rivalutazione della somma accantonata a
titolo di indennità di buonuscita a partire dalla data di
trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni sino
alla cessazione del rapporto di lavoro – ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione,
dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),
nella parte in cui non prevede che l'indennità di buonuscita dei
dipendenti postali, maturata alla data del 28 febbraio 1998 e calcolata sulla
base della retribuzione in quel momento percepita, debba essere annualmente
rivalutata, secondo i criteri di cui all'art. 2120, quarto e quinto comma, del
codice civile, in relazione all'art. 5, primo comma, della legge 29 maggio
1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia
pensionistica), a far tempo dal 1° marzo 1998 sino alla cessazione del rapporto
di lavoro del singolo dipendente;
che, osserva il giudice a quo, l'indennità di buonuscita maturata
sino alla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane, è
calcolata secondo la disciplina vigente prima della privatizzazione, in base al
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, venendo quindi accantonata per andare ad
aggiungersi, alla cessazione del rapporto di lavoro, alle somme maturate nel
periodo successivo alla trasformazione, a titolo di trattamento di fine
rapporto (t.f.r.), calcolato secondo la disciplina introdotta dalla legge n.
297 del 1982, senza che nulla sia previsto circa il diritto alla rivalutazione
dell'indennità così accantonata;
che il remittente rileva come l'art. 2120
cod. civ., prevedendo un tasso di incremento annuale delle quote calcolate
negli anni precedenti, assicuri un sia pur parziale adeguamento ai livelli di
inflazione, mentre il meccanismo previsto dalla norma impugnata risulterebbe
lesivo dell'art. 3 Cost., sia perché non garantisce al personale
delle Poste quanto attribuito a tutti gli altri dipendenti – tanto
del settore privato, al momento del passaggio dal regime dell'indennità di
anzianità a quello del t.f.r., quanto del settore pubblico – sia perché
determina un'irragionevole disparità di trattamento nell'ambito degli stessi
dipendenti postali;
che, in particolare, sarebbero danneggiati
i lavoratori i quali cessino il rapporto di lavoro a notevole distanza dalla
trasformazione delle Poste in società per azioni, trovandosi però ad
essere già dipendenti dell'ente da molti anni prima, in quanto in tal caso la
somma maturata a titolo di indennità di buonuscita non sarebbe più
adeguata al costo della vita al momento dell'erogazione, coincidente con quello
della cessazione del rapporto;
che, inoltre, la norma si porrebbe in
contrasto con l'art. 36 Cost. per la lesione del diritto all'adeguamento al
costo della vita dei crediti del lavoratore, e cioè di un principio generale
dell'ordinamento lavoristico, sancito dall'art. 429 del codice di procedura
civile ed essenziale per conservare il rapporto di proporzionalità tra
retribuzione e quantità del lavoro, il quale richiede di essere riferito ai
valori reali di entrambi i suoi termini;
che, infine, considerata la natura anche
previdenziale delle indennità terminative del rapporto di lavoro, sarebbe leso
pure l'art. 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che vengano
assicurati al lavoratore, in caso di vecchiaia, mezzi adeguati alle esigenze di
vita, e ciò in quanto il principio di adeguatezza (e sufficienza) presuppone
criteri di rivalutazione della prestazione idonei a garantire il permanere nel
tempo del valore reale della prestazione stessa;
che è intervenuto in giudizio il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della
questione, in quanto la prospettazione comporterebbe una “contaminazione” tra
due sistemi previdenziali autonomi succedutisi nel tempo, con conseguente
arbitrario innesto, in via “additiva”, di un sistema sull'altro, i cui effetti
discriminanti risulterebbero produttivi di un ibrido sistema di calcolo.
Considerato che il Tribunale di
Trieste, in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt.
3, 36 e 38 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6,
lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede che
l'indennità di buonuscita dei dipendenti postali, maturata alla data
del 28 febbraio 1998 e calcolata sulla base della retribuzione percepita in
quel momento, debba essere annualmente rivalutata secondo i criteri di cui
all'art. 2120, quarto e quinto comma, cod. civ., in relazione all'art. 5, primo
comma, della legge n. 297 del 1982, a far tempo dal 1° marzo 1998 sino alla
cessazione del rapporto di lavoro del singolo dipendente;
che, successivamente all'emissione
dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza 9 novembre 2006, n.
366, ha dichiarato non fondata analoga questione;
che il giudice a quo non fornisce alcun argomento diverso o
ulteriore rispetto a quelli a suo tempo esaminati, tale non potendosi ritenere
il richiamo all'art. 38 Cost., anche con riguardo al quale valgono le
considerazioni di cui alla citata sentenza;
che, infatti, anche in riferimento alla
funzione previdenziale dell'indennità di buonuscita, deve essere ribadita
la necessità di considerare la globalità degli emolumenti e non la singola
voce, il cui criterio di computo va, a sua volta, valutato nel complessivo
ambito dell'intervento normativo di trasformazione dell'azienda postale con la
garanzia della continuità dei rapporti di lavoro;
che, in proposito, occorre sottolineare
come l'art. 38 Cost. rimetta alla discrezionalità legislativa le determinazione
di tempi, modi e misura delle prestazioni sociali, sulla base di un razionale
contemperamento con la soddisfazione di altri diritti costituzionalmente
garantiti (si vedano, per tutte, le sentenze n. 426 del 2006 e n. 3 del 2007);
che la questione va, quindi, dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma
6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste,
in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
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