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mercoledì 2 marzo 2016

Terza sentenza contraria - Cassazione - 2013

Ci sono altri pronunciamenti della Cassazione 
(conosciamo quello del 2010)

Questa è la più recente sentenza della Cassazione di cui siamo a conoscenza

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 05/04/2013
n. 8444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido                                             -  Presidente -
Dott. VENUTI Pietro                                           - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni                                - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio                                       - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa                                   - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19781/2009 proposto da:
IPOST - ISTITUTO  POSTELEGRAFONICI - GESTIONE  COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Z.S.P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1030/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/10/2008 R.G.N. 358/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2013 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l'Avvocato IANNI FICORILLI MASSIMO per delega BARIO BUZZELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione (sub 1 motivo).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.10.2008, la Corte di Appello di Torino respingeva l'appello proposto dalla Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Lavoratori Poste avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da Z.S., cessato dal servizio il 31.7.2002, intesa ad ottenere il computo dalla indennità di buonuscita per il periodo antecedente alla trasformazione dell'ente in società per azioni sulla base del trattamento contrattualmente spettante all'atto della cessazione del rapporto lavorativo, anzichè su quello liquidato sul trattamento retribuivo in godimento alla data del 27.2.1998 e la rivalutazione con l'applicazione degli incrementi annuali ex art. 2120 c.c., e L. n. 297 del 1982, per il periodo intercorrente tra il 28.2.1998 e la data di cessazione del rapporto. Il Tribunale aveva accolto il ricorso, condannando la Gestione a corrispondere allo Z. la somma di Euro 2.734,80 oltre accessori dal dovuto al saldo, nonchè la domanda di rivalutazione ed interessi per il tardivo pagamento dell'indennità.
Il giudice del gravame riteneva corretta la interpretazione delle norme fornita dal primo giudice, considerato, quanto al primo profilo, che la lettera della legge consentiva una duplice interpretazione, atteso che, se pure la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, prevedeva la corresponsione dell'indennità "maturata", il D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, comma 3, faceva riferimento all'ultimo stipendio, che era da intendersi come riferito a quello percepito al momento della cessazione del rapporto, non prevedendo la normativa alcun meccanismo di perequazione idoneo a mantenere il valore adeguato ai processi inflattivi e non potendo trovare applicazione in via analogica il disposto di cui all'art. 2120 c.c., come modificato dalla L. n. 297 del 1982, art. 1, applicabile al regime pubblicistico solo in via subordinata e nei limiti in cui la materia non fosse regolata diversamente, come, invece, era da ritenere per il caso in esame.
La opzione interpretativa secondo cui l'indennità restava congelata nella misura calcolata al 28.2.1998 fino alla data della sua corresponsione destava, secondo la Corte del merito, perplessità sul piano dell'equità, considerato il sistema previsto per i lavoratori privati, dovendo ritenersi che la sentenza della Corte Costituzionale, che non aveva ravvisato alcun vulnus di tale sistema ai principi della Costituzione, non attenesse all'individuazione della retribuzione da porre a base del calcolo e che la non contrarietà a Costituzione di un'interpretazione della norma non significasse anche che essa fosse la più conforme a Costituzione, sicchè era maggiormente aderente ai principi costituzionali degli artt. 36 e 38 della Costituzione l'interpretazione che evitasse il descritto congelamento. Quanto all'ulteriore profilo della corresponsione degli accessori ritenuti non dovuti dalla Gestione Commissariale, ugualmente era da condividere quanto ritenuto in primo grado, atteso che le disposizioni dal D.L. n. 79 del 1997, conv. in L. n. 140 del 1997 - secondo cui il trattamento di fine servizio comunque denominato, nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche con rapporto privatizzato di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, doveva essere liquidato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto e corrisposto entro i tre mesi successivi - non trovavano applicazione nella fattispecie, poichè la norma era intervenuta in epoca anteriore alla trasformazione dell'ente in s.p.a. e non potevano più riguardare dipendenti che, a decorrere dal 28.2.1998, erano a tutti gli effetti divenuti dipendenti di società privata e che una diversa interpretazione avrebbe posto gravi dubbi di legittimità costituzionale in relazione in particolare all'art. 3 Cost., non potendo assumere rilievo la circostanza che il trattamento venisse erogato non direttamente dalla datrice di lavoro ma da una Gestione ad hoc. Per la cassazione di tale decisione ricorre l'Ipost, con due motivi di impugnazione.
Z.S.P. è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'IPOST denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, nonchè del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'indennità di buonuscita vada liquidata sulla base dell'ultimo stipendio percepito dal lavoratore alla cessazione del servizio e non di quello goduto al 28.2.1998. Dopo avere proceduto ad una ricognizione degli interventi legislativi che avevano interessato l'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni dal 1993, osserva che la trasformazione dell'ente in s.p.a. aveva comportato una differente valutazione dei diversi regimi succedutisi nel tempo con separazione degli stessi ai fini delle prestazioni da erogare al termine del servizio del dipendente, ed applicazione di una differente disciplina per i due periodi nel quale si era articolato il rapporto per i dipendenti cessati dal servizio dopo la trasformazione dell'ente (D.P.R. n. 1032 del 1973, e art. 2120 c.c.).
Assume che, se la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, avesse voluto fare riferimento per il periodo di calcolo della buonuscita alla retribuzione percepita all'atto della cessazione del rapporto, non avrebbe previsto che al dipendente spetti unicamente l'indennità maturata al 28.2.1998, ma si sarebbe limitata a disporre che all'atto della cessazione del rapporto vengano erogati l'indennità di buonuscita ed il TFR per i periodi corrispondenti. Pertanto, l'interpretazione della Corte territoriale è contraria alla lettera della legge e conduce a sovrapporre due trattamenti strutturalmente diversi, il primo dei quali andava determinato con riferimento alla retribuzione percepita alla data di esaurimento del regime pubblicistico, non essendo possibile una contaminazione di istituti giuridici ontologicamente diversi, tenuto conto anche del fatto che per il TFR si è avuto riguardo ad un sistema che comporta l'addizione tra importi annualmente determinati in base alla retribuzione corrisposta, laddove per l'indennità si ha riguardo all'ultima retribuzione percepita ma nella misura dell'80%. Va, poi, secondo il ricorrente, considerato che lo squilibrio finanziario che si produrrebbe per effetto della assunzione quale base di calcolo dell'ultima retribuzione percepita al momento della collocazione a riposo non sarebbe colmabile con il prelievo contributivo, ormai cessato ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 8, a carico del lavoratore, e con il contributo a carico del datore, cessato alla data della trasformazione dell'ente, successivamente alla quale non era ipotizzabile una prosecuzione del rapporto previdenziale ai fini della buonuscita.
Evidenzia, poi, la contraddittorietà della motivazione laddove ritiene che la norma richiamata sia compatibile con entrambe le soluzioni prospettate ma ritiene conforme alla lettera della legge solo quella adottata in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, priva, però, di adeguato supporto argomentativo, non essendo indicato alcun elemento in rapporto all'adeguatezza dell'indennità di buonuscita erogata rispetto ai criteri di cui agli artt. 36 e 38 Cost., e non essendo considerata la cessazione del rapporto previdenziale e del connesso squilibrio contributivo. Infine, sostiene che alla richiamatasentenza della C. Cost. 366/2006 non poteva non attribuirsi un significato decisivo ai fini dell'individuazione del momento al quale fare riferimento per il calcolo dell'indennità di buonuscita.
Con il secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3, commi 1, 2 e 4, convertito in L. n. 140 del 1997, per avere il giudice del gravame riconosciuto interessi legali e rivalutazione sulla indennità di buonuscita liquidata dall'IPOST entro i termini di legge.
Rileva che è irrilevante che la norma sia precedente alla trasformazione dell'Ente, atteso che la stessa si applica al trattamento dovuto per il periodo di servizio svolto dai postelegrafonici come impiegati pubblici e che la trasformazione ha fatto cessare il rapporto previdenziale con l'IPOST, la cui gestione, limitatamente alla buonuscita, riguarda solo il periodo precedente al 28.2.1998, e che il paventato contrasto con l'art. 3 Cost., non sussiste, atteso che il regime di cui al D.L. n. 79 del 1997, art. 3, si applica a tutti i dipendenti pubblici e che esso Ipost non eroga il TFR, ma l'indennità di buonuscita.
Il primo motivo è fondato.
Con la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6, è stato previsto che"a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni... al personale dipendente della società medesima spettano: a) il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma" (ossia 28 febbraio 1998). La formulazione della norma non consente di condividere la ricostruzione seguita nella sentenza impugnata.
Richiamandosi le argomentazioni contenute in pronunzia di questa Corte del 26.11.2008 n. 28281, va, invero, rilevato che l'aggettivo "maturato" da un punto di vista lessicale sta ad indicare ciò che ha finito di crescere, che è giunto a perfezione e che l'aver riferito alla buonuscita tale qualità non può che significare che la stessa è ben definita, non suscettibile di ulteriore incremento nel suo ammontare, pur se esigibile al termine del rapporto. Del resto, se il legislatore ha inteso distinguere tra il prima ed il dopo 28 febbraio 1998, disponendo che da tale data in poi va applicata la disciplina di cui all'art. 2120 c.c., non è logicamente ipotizzabile - nel complessivo sistema introdotto con la L. 29 maggio 1982, n. 297, - che quella indennità possa subire incrementi per effetto della dinamica salariale: con l'art. 5, di detta legge, infatti, è stato stabilito espressamente che l'indennità di anzianità maturata al 30 maggio 1982 dovesse essere calcolata nel suo ammontare a tale data e, quindi, accantonata, per essere poi concretamente corrisposta alla risoluzione del rapporto, insieme agli accantonamenti contabilizzati, dopo quella data, anno per anno. In altri termini, se con la modifica apportata con tale legge si è inteso cristallizzare l'ammontare del maturato al 30 maggio 1982, non si comprende perchè con l'art. 53, richiamato il legislatore dovrebbe aver seguito una logica diversa.
Difformità di disciplina che, oltre tutto, sarebbe apparsa incomprensibile se si considera la natura pubblica dell'ente prima della privatizzazione, che imponeva una diversità di trattamento. Va dato atto, peraltro, che una particolarità si rinviene tra le due normative, nel senso che non è previsto un meccanismo di rivalutazione periodica della buonuscita a differenza di quanto è regolato dall'art. 2120 c.c.. Questo ha fatto sorgere un dubbio di legittimità, che però Corte cost. 25 ottobre 2006 n. 366 ha dichiarato infondato.
Con tale decisione (il cui contenuto è stato confermato dalla successiva ordinanza 27 dicembre 2007 n. 444) il giudice delle leggi, dando atto del fatto che la L. n. 447 del 1997, art. 53, comma 6, lett. a), fissa l'ammontare della indennità di buonuscita nella misura calcolata in base alla precedente normativa del pubblico impiego alla data del 28 febbraio 1998, senza però prevedere anche un meccanismo di rivalutazione periodica (come appunto nel rapporto di lavoro privato), ha escluso in primo luogo che vi fosse un contrasto con l'art. 3 Cost., - denunciato con riguardo a disparità di trattamento in relazione ai diversi tempi di cessazione dei rapporti di lavoro e quindi di percezione dell'emolumento in oggetto - in quanto il decorso del tempo e le differenze di momenti in cui accadono i fatti giuridici possono giustificare diversità di disciplina, con l'ulteriore considerazione che il periodo intercorrente tra la determinazione della buonuscita e il pagamento del t.f.r. quanto più sarà lungo tanto più sarà minore l'incidenza della prima sull'entità globale del trattamento erogato alla cessazione del rapporto di lavoro. Ha, poi, negato una violazione dell'art. 36 Cost., perchè, pur riconoscendo la natura di retribuzione differita di tutti i trattamenti di fine rapporto quale che sia l'ente erogatore e la denominazione di ciascuno di essi e che pure a tali crediti si estende la particolare tutela di cui all'art. 36 Cost., con la salvaguardia del potere di acquisto secondo idonee - anche se non identiche - discipline, non per questo poteva essere affermata l'illegittimità della disposizione censurata. La Corte ha, infatti, ritenuto che il rispetto dell'art. 36 Cost., - in ipotesi di un trattamento globale costituito da più componenti (indennità di buonuscita determinata secondo la disposizione censurata e trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c.) - deve essere valutato non con riguardo a ciascuna di queste, bensì alla totalità dell'emolumento ed, alla stregua di tale principio, ha ribadito che la buonuscita è uno degli elementi del trattamento globale spettante ai lavoratori postali con pregresso periodo di svolgimento del rapporto in regime di pubblico impiego e che l'entità della sua svalutazione - in misura, come si è detto, verosimilmente parametrata alla durata del periodo intercorrente tra la data della sua determinazione (28 febbraio 1998) e quella di cessazione del rapporto per ciascun lavoratore - è inversamente proporzionale alla misura dell'incidenza sul trattamento globale della quota di buonuscita rispetto a quella che si matura in regime di rapporto privato. Per la Corte, poi, "ciò che più conta è che la disposizione censurata deve essere valutata nell'ambito di tutta la normativa che ha regolato la trasformazione dell'azienda postale, dapprima nell'Ente Poste e poi in società per azioni, e di quella correlativa del rapporto di lavoro del personale" e che sotto tale profilo - e con specifico riguardo all'oggetto della questione - si deve osservare che il danno per i lavoratori, derivante dal differimento dell'erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione, trova compensazione nella previsione dell'unicità del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della quota del trattamento da determinare ai sensi dell'art. 2120 c.c." (cfr. in tali terminiCass. 28281/2008 cit.).
In conclusione, in difformità rispetto a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, deve ribadirsi che la componente del complessivo trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti delle Poste Italiane s.p.a. per il servizio prestato a tutto il 28 febbraio 1998 è costituito dall'ammontare dell'indennità di buonuscita, calcolata nel suo ammontare sulla retribuzione corrisposta a tale data e secondo i criteri fissati dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Anche il secondo motivo, con il quale l'IPOST lamenta la condanna al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi, che assume pronunziata in violazione del termine dilatorio di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3, conv. dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, è fondato.
Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3, convertito nella L. n. 140 del 1997, fra l'altro, ha disposto: "Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi" (comma 2).
"Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi" (comma 3).
Il personale di cui al comma 1 è costituito dai "dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, compresi quelli di cui all'art. 2, commi 4 e 5, dello stesso decreto legislativo", fra i quali è pacifico che non rientri il personale dell'E.P.I.. Sulla base di quest'ultimo rilievo è stato escluso che i nuovi e più ampi termini concessi al datore di lavoro per la liquidazione e l'erogazione della buonuscita (sei mesi + tre mesi) possano riguardare anche i dipendenti dell'E.P.I., cui è stato ritenuto che continui a trovare applicazione la precedente disciplina (termine di 90 giorni).
Alla soluzione contraria deve, invece, pervenirsi alla luce del successivo comma 4, dello stesso art. 3, che esplicitamente stabilisce: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonchè a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza peri dipendenti dell'amministrazione pubblica".
Il testo della norma è talmente chiaro ed ampio da non consentire alcun dubbio sul fatto che tutte le disposizioni dell'art. 3 - ivi compresa la nuova disciplina dei termini contenuta nel comma 2 - debbano applicarsi alla erogazione della buonuscita da parte dell'IPOST ovvero, dal 1.1.2000, dalla gestione commissariale del Fondo Buonuscita dei lavoratori postali. Successivamente è intervenuto la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6, in virtù del quale a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni (ovverossia dall'1-1-98 termine poi prorogato al 28 febbraio 1998 a seguito della Delibera CIPE del 18.12.1997) spetta al personale dipendente "il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.", mentre per il precedente periodo lavorativo compete "l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente" prima della data suddetta. Il successivo comma 12, infine, ribadisce che l'Istituto Postelegrafonici provvede, "per quanto di competenza e secondo la normativa vigente", alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e dell'indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.
Attraverso il coordinamento delle disposizioni richiamate è possibile individuare, a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, successive discipline dei termini di erogazione della buonuscita in favore del personale delle Poste, applicabili ratione temporis con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro:
a) durante il periodo compreso fra la trasformazione dell'Amministrazione delle P.T. in E.P.I. e l'entrata in vigore del d.l. n. 79/97 (ovverossia dall'1-1-94 al 28-3-97) si applica il termine di 90 giorni previsto dalla L. n. 75 del 1980, art. 7;
b) per il periodo successivo dell'anno 1997 e cioè dal 29 marzo fino al 30 giugno 1997, per i dipendenti cessati entro tale termine, si applica, ma solo dal 1.1.1998, il termine di tre mesi, decorso il quale sono dovuti gli interessi (vedi art. 3, comma 3, cit.).
c) in generale, al di fuori dei casi prima contemplati, si applica il termine previsto dal D.L. n. 79 del 1997, art. 3, comma 2, (sei mesi per la liquidazione e tre mesi per l'erogazione);
d) dal 28.2.1998 essendosi la buonuscita trasformata in trattamento di fine rapporto a norma della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6, trova applicazione l'art. 2120 c.c., mentre per il periodo precedente compete la indennità di buonuscita maturata ratione temporis, calcolata secondo la normativa vigente prima della data predetta.
Nella fattispecie in esame si tratta di un rapporto di lavoro risolto in data 31.7.2002, rientrante nella terza delle ipotesi formulate, per cui il diritto agli interessi sarebbe sorto solo dopo il vano decorso del termine complessivo di nove mesi dalla cessazione.
Deve brevemente aggiungersi che non rileva, ai fini in esame, che dal 1.3.1998 trovi in applicazione l'art. 2120 c.c., ovvero che dal 1.1.2000 (secondo anno dalla trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste) sia stata soppressa la gestione separata istituita in seno all'IPOST per l'erogazione della indennità di buonuscita spettante dal 1.8.1994 al personale dell'ente.
Trattasi, invero, di vicende che certamente incidono sulle modalità di computo del trattamento da erogare ovvero attengono al subentro della Gestione Commissariale, ma non concernono il termine in questione, del quale deve ritenersi la persistente vigenza, tenuto conto della peculiare vicenda di trasformazione che consente una disciplina differenziata, rispetto al rapporto di lavoro privato, senza che possano ravvisarsi, in proposito, profili di incostituzionalità. E' bene, infatti, a questo punto ricordare che il D.L. n. 79 del 1997, art. 3, comma 2, convertito in L. n. 140 del 1997, dispone che il termine di sei mesi per la liquidazione e quello di tre mesi per la erogazione si applicano in caso di liquidazione dei trattamenti di fine servizio "COMUNQUE DENOMINATI" per il solo fatto che si tratti di "analoghe prestazioni" erogate dall'Istituto Postelegrafonici. In breve, il termine non è legato alla natura od alla denominazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio bensì alla natura del soggetto che lo eroga da identificarsi, per quel che concerne i dipendenti postali, nell'Istituto Postelegrafonici ovvero, per il periodo successivo alla soppressione della gestione separata, istituita in seno all'Istituto, nella Gestione Commissariale, che, dal 1.1.2000, cura il trasferimento alla società "Poste Italiane" del patrimonio della gestione e di tutti i rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo (L. n. 449 del 1997, art. 3, comma 6).
A conforto di quanto detto vale richiamare giurisprudenza di questa Corte, che ha sancito che per i dipendenti postali cessati dal servizio dopo il 28 febbraio 1998, il pagamento dell'indennità di buonuscita è soggetto al termine dilatorio di mesi tre e quindici giorni previsto dal D.L. n. 79 del 1997, art. 3, convertito con modificazioni, nella L. n. 140 del 1998, dovendosi ritenere - in relazione alla natura pubblica dell'IPOST, preposto per legge al pagamento della quota di trattamento di fine rapporto, costituita dall'indennità di buonuscita maturata alla data del 28 febbraio 1998, in esito ad un formale procedimento di liquidazione (nella specie, trasmissione della documentazione da parte del datore di lavoro e verifica dei legittimati a ricevere il pagamento) - sussistenti i presupposti previsti dalla normativa per la sua applicazione, senza che siano fondati i dubbi di legittimità rispetto all'art. 3 Cost., tenuto conto della peculiarità della vicenda del rapporto di lavoro dei dipendenti postali, il cui datore di lavoro si è trasformato da amministrazione statale ad ente pubblico autonomo fino ad assumere la forma di società per azioni, e della persistenza, sia pure prò quota, del precedente sistema della buonuscita in ragione della pregressa natura pubblica del datore (Cass. 6.8.09 n. 17987).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda di ricalcolo dell'indennità di buonuscita.
Le spese dei giudizi di merito, attesa la natura della questione e la sua complessità e tenuto conto del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità richiamata dopo la sentenza d'appello, possono essere compensate tra le parti, laddove quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo; compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e condanna Z.S.P. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonchè in Euro 50,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013.

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