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lunedì 7 marzo 2016

Interrogazione di Danilo Leva - PD e la risposta del Ministro del Lavoro Enrico Giovannini


Danilo LEVAInterrogazione di Danilo Leva - PD
e la risposta di Enrico Giovannini
Ministro del Lavoro - Governo Letta

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-00512
presentato da
LEVA Danilo
testo di Martedì 21 maggio 2013, seduta n. 20

CONCLUSO IL 07/11/2013

LEVA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
l'ente Poste italiane in data 28 febbraio 1998 è stato trasformato in società per azioni;
in base all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973, per tutti i dipendenti pubblici l'indennità di buonuscita è calcolata avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza;
avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita, il calcolo dell'indennità della buonuscita garantisce la sua costante rivalutazione per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;
per i lavoratori postelegrafonici, l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;
detta liquidazione viene effettuata in base all'interpretazione letterale del comma 6 di cui sopra, facendo riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni;
il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti, ma impedisce anche, la conseguente rivalutazione della buonuscita stessa;
in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevolecontenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa;
il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma, nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione adottate continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge;
ai dipendenti di Poste italiane non viene concessa neanche l'anticipazione del 75 per cento della buonuscita così come avviene per altri lavoratori e alla richiesta, più volte reiterata dagli stessi, di essere messi a conoscenza dell'esatto ammontare del valore della buonuscita maturato al 28 febbraio 1998, non è stato dato alcun tipo di riscontro da parte degli uffici competenti;
la cifra complessiva destinata alle predette liquidazioni è confluita in un fondo chiuso presso l'Ipost, affidato a una gestione commissariale denominata «gestione commissariale fondo buonuscita per i lavoratori di Poste italiane»;
nel corso della passata legislatura, per iniziativa del Partito Democratico, in data 6 novembre 2012, fu approvata un'apposita risoluzione in Commissione XI (8-00208) volta proprio a definire un percorso per il superamento di questa annosa ingiustizia ai danni dei lavoratori delle Poste –:
se si ritenga opportuno assumere nel più breve tempo possibile ogni utile azione che consenta ai lavoratori di Poste italiane spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per assicurare il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro. (4-00512)


Scrivi a Danilo Leva: leva_d@camera.it
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 novembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 113
4-00512
presentata da LEVA Danilo
Risposta— Con riferimento all'interrogazione in esame inerente il trattamento di quiescenza spettante al personale dipendente di Poste italiane spa, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, è opportuno ricordare che il processo di privatizzazione di, Poste italiane spa ha avuto inizio con l'emanazione del decreto-legge n. 390 del 1993 (dapprima reiterato con il decreto-legge n. 487 del 1993 e successivamente convertito dalla legge n. 71 del 1994) che ha segnato l'avvio del passaggio dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni nell'ente pubblico economico Poste italiane.
Il provvedimento ha, tra l'altro, previsto che, a decorrere dal 1o agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste italiane provvedesse l'istituto postelegrafonici, applicando la normativa prevista per il personale statale.
Successivamente, l'articolo 2, comma 27, della legge n. 662 del 1996 (Finanziaria per l'anno 1997) ha differito al 1o gennaio 1998 il termine per la definitiva privatizzazione dell'amministrazione delle poste e delle comunicazioni. Tale termine è stato poi ulteriormente prorogato al 1o marzo 1998 a seguito di delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 1997.
In ragione del completamento del procedimento di privatizzazione, l'articolo 53, comma 6, lettera 
a), della legge n. 449 del 1997 (Finanziaria per l'anno 1998) ha disposto che al personale dipendente di Poste italiane spa spetta, per il servizio prestato a decorrere dal 28 febbraio 1998 (data di trasformazione dell'ente poste italiane in società per azioni) il trattamento di fine rapporto (T.F.R.), di cui all'articolo 2120 del codice civile, e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente anteriormente alla suindicata data.
Dal dettato normativo discende, pertanto, che:
i dipendenti cessati dal servizio entro il 28 febbraio 1998 hanno diritto a percepire esclusivamente l'indennità di buonuscita, calcolata in conformità alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 1973 (Testo Unico delle norme in materia di prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
i dipendenti cessati dal servizio dopo il 28 febbraio 1998, avranno diritto a percepire l'indennità di buonuscita, per il periodo dalla data di assunzione al 28 febbraio 1998, nonché, per il periodo dal 1o marzo 1998 alla data del collocamento a riposo, il T.F.R., ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile come modificato dalla legge n. 297 del 1982.
Per questi ultimi, pertanto, l'anzianità di servizio maturata fino al 28 febbraio 1998 rileverà ai fini del calcolo previsto per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, mentre l'anzianità maturata dal 1o marzo 1998 alle dipendenze di Poste italiane spa, sino al collocamento a riposo, inciderà sul calcolo del T.F.R., secondo la disciplina privatistica di cui all'articolo 2120 del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni.
Si ricorda, infine, che il comma 6 dell'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 ha disposto la soppressione della gestione separata istituita presso l'istituto postelegrafonici (IPOST) per l'erogazione dell'indennità di buonuscita alla cui liquidazione provvede una gestione commissariale.
Tanto premesso, con riferimento a quanto rilevato dall'interrogante in ordine alla individuazione di soluzioni volte a consentire un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita nonché una corresponsione della stessa pur in costanza del rapporto di lavoro, si precisa quanto segue.
L'indennità di buonuscita dovuta al personale postelegrafonico, relativa alla parte del rapporto avente natura pubblicistica, è disciplinata, in via generale, dal decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 1973 e, per quanto qui interessa, dalla suindicata legge n. 449 del 1997 che, nel confermare che la stessa buonuscita va calcolata in base alla normativa in vigore alla data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, non prevede alcuna forma di rivalutazione dell'indennità in argomento.
Del resto, anche l'interpretazione letterale dell'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 conduce a tale conclusione in quanto la norma, facendo esclusivo riferimento all'indennità «maturata», stabilisce che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998.
Al riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 366 del 2006, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 6, lettera 
a) della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione (o di adeguamento monetario) nel tempo per l'indennità di buonuscita.
Con tale pronuncia, infatti, il giudice delle leggi ha sancito la sostanziale legittimità costituzionale del sistema disciplinato dall'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 rilevando altresì che «il danno derivante dal differimento dell'erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione, trova compensazione nella previsione dell'unicità del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della quota da determinare ai sensi dell'articolo 2120 c.c.».
In ordine al contenzioso giudiziario avente ad oggetto la rivalutazione della indennità di buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza, occorre precisare che la Corte di cassazione, sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla Consulta nella sentenza n. 366 del 2006, ha suffragato la legittimità di calcolo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione maturata al 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura il diritto al trattamento di fine rapporto.
La Suprema Corte, in particolare, con sentenza del 17 settembre 2009, ha respinto sia la richiesta di computo dell'indennità di buonuscita sulla base del trattamento retributivo in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sia il riconoscimento in favore della indennità di interessi e rivalutazione monetaria.
In ordine ai tempi di corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti di Poste Italiane spa, va precisato che – alla data del 28 febbraio 1998, non risulta maturato alcun diritto all'indennità di buonuscita in favore del lavoratore, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito, sia pure sotto una veste giuridica diversa, con il medesimo datore di lavoro.
Diversamente, l'immediato pagamento al 28 febbraio 1998 dell'indennità in parola sarebbe stato possibile solo previa interruzione del rapporto di lavoro e previa costituzione, a decorrere dal 1o marzo 1998, di una nuova posizione giuridica ed economica, con conseguente pregiudizio per il lavoratore.
Si precisa inoltre che anche nei confronti del personale dipendente di Poste italiane spa trovano piena applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 148 del 2011 (manovra 
bis di agosto) che ha modificato la previgente disciplina sui termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici.
La nuova disciplina eleva a ventiquattro mesi il termine originariamente previsto (sei mesi) per la corresponsione del trattamento dalla cessazione del rapporto di lavoro e introduce anche per le tipologie di pensionamento in precedenza escluse dal differimento della buonuscita (cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio; collocamento a riposo d'ufficio per motivi inerenti l'anzianità massima di servizio) un termine dilatorio di sei mesi.
Per ciò che concerne l'impossibilità per i dipendenti di Poste italiane spa. di ottenere un'anticipazione dell'indennità di buonuscita l'istituto ha precisato che l'articolo 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 1973 ha espressamente previsto che in materia di indennità di buonuscita non si fa luogo alla corresponsione di acconti.
Occorre ricordare, in proposito, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 9/2000, ha ritenuto conforme al dettato costituzionale il decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 nella parte in cui non prevede la possibilità di accordare ai richiedenti anticipazioni sull'indennità di buonuscita.
Le dotazioni iniziali del Fondo si sono infatti progressivamente esaurite e, allo stato, la gestione commissariale provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita attingendo dal bilancio dello Stato.
In base a quanto suesposto, emerge che il pertinente quadro normativo, di cui la stessa Consulta ha affermato la conformità a Costituzione, non consente di accedere alle pur comprensibili istanze sottese al presente atto di indirizzo.
Si osserva al riguardo che, pur volendo tenere nella più adeguata considerazione tali istanze, il loro pieno accoglimento comporterebbe l'allocazione di ingenti risorse finanziarie, la cui possibilità di reperimento deve essere valutata alla luce dell'attuale difficile quadro congiunturale
Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiEnrico Giovannini.

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