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lunedì 29 febbraio 2016

Documenti: due sentenze favorevoli cancellate

Due sentenze favorevoli ai lavoratori, poi cancellate in Cassazione.
Leggi qui quella di Siracusa Sentenza n. 31/05 del 25 gennaio.2005.

Di seguito quella di Livorno del 3 aprile 2007.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE LAVORO

Nella persona del giudice unico Dott. Jacqueline Monica MAGI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 898/2006 R.G. promossa da:
F R elettivamente domiciliato in …………, presso e nello studio dell'avv. LALLI CLAUDIO che lo rappresenta e difende;
ATTORE

contro:
POSTE ITALIANE SOC. PER AZIONI
CONVENUTA CONTUMACE
GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA
elettivamente domiciliato in .........., presso e nello studio dell'avv. PAOLETTI CLAUDIA che lo rappresenta e difende
CONVENUTO

in punto a: "RETRIBUZIONE"
all'udienza del 03.04.2007 sono comparsi i procuratori delle parti; hanno concluso come da separato verbale.
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., definisce la causa dando pubblica lettura del dispositivo e della motivazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.09.2006 F R conveniva in giudizio IPOST davanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno chiedendo condannarsi la Gestione Commissariale Istituto Postelegrafonici a rideterminare l'indennità di buonuscita erogata in base allo stipendio percepito all'atto della cessazione del rapporto di lavoro sulla base dell'ultima busta paga percepita, con applicazione aliquote IRPEF vigenti alla data del collocamento in quiescenza (31.12.2003), condannandola anche al pagamento della differenza fra quanto erogato e quanto dovuto, con interessi e rivalutazione.
Chiedeva altresi in via subordinata la rivalutazione della somma a lui spettante a titolo di buonuscita ex art.53 co 6 L.449/97 a decorrere dalla data di trasformazione dell 'Ente Poste Italiane in Poste Italiane spa alla data dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro con condanna di IPOST al pagamento della differenza.
All'uopo il ricorrente esponeva quanto segue:
Di aver lavorato per Poste Italiane, prima Ente pubblico poi spa, dal 21.09.70 al 31.12.03;
Che al momento della cessazione del rapporto di lavoro il TFR gli veniva liquidato in due tronconi, cioè indennità di buonuscita sino al 28.02.98 data di privatizzazione delle poste e TFR successivamente;
Che il rapporto di lavoro era unico e meritava un'unica liquidazione dell'indennità di fine rapporto;
Che per una liquidazione unica alla data di cessazione del servizio si era espressa la Corte Costituzionale e ampia giurisprudenza di merito.
La Gestione Commissariale Fondo Buonuscita lavoratori Poste italiane spa Istituto Postelegrafonici IPOST si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea poiche’ infondata in fatto ed in diritto.

Esponeva la convenuta:
 Che il legislatore ha consapevolmente disciplinato due autonomi e differenti regimi per l' erogazione dei trattamenti di fine rapporto con l'art.53 co 6 L.449/97;
che detti diversi trattamenti, indennità di buonuscita per il periodo ente pubblico, trattamento di fine rapporto per il periodo "privato", non sono assimilabili essendo di diversa natura;
che l'Istituto convenuto non può liquidare un'indennità di buonuscita calcolata su uno stipendio successivo a quello indicato dal legislatore (cioè quello del 28.02.98);
che il calcolo come fatto ha avuto conferma in ampia giurisprudenza di merito.
Il processo veniva istruito a mezzo di produzioni documentati. AlI'udienza del 03.04.07 la causa veniva discussa ed il giudice emetteva sentenza che veniva letta dopo che le parti si erano allontanate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'interpretazione della legge non può che portare al calcolo dell'indennità di buonuscita così come fatto da IPOST non potendosi calcolare la buona uscita sulla base di uno stipendio successivo a quello del 28.02.98. Chiaro in tal senso l'art.53 L.449/97.
La L.449/97 disciplina il passaggio dal regime di Ente pubblico di Poste italiane al regime privatistico e non fornisce appiglio per altra interpretazione che quella adottata: fino al 28.02.98 si calcola l'indennità di buonuscita secondo la normativa vigente, mentre per il periodo successivo si applica l'art.2120 cc.
Merita invece valutare a parte la richiesta di rivalutazione fatta in ipotesi, rivalutazione e/o interessi sulla somma liquidata a titolo di indennità di buonuscita come calcolata alla data della trasformazione, poiché la somma dal 1998 ad oggi è rimasta nella disponibilità di Ipost costituendo indebito arricchimento. Detta tesi merita accoglimento per cui va accolta la domanda formulata in ipotesi.
Appare equo compensare le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso che chiede la liquidazione dell'indennità di buonuscita sull'ultima busta paga; accoglie il ricorso sulla domanda subordinata dichiarando che all'indennità come calcolata da IPOST devono essere applicati interessi e rivalutazione a far data dal 28.02.98 fino alla cessazione effettiva del rapporto, con conseguente condanna di Ipost al pagamento di dette somme a favore del ricorrente.
2) Spese compensate.

Livorno, lì 03.04.2007
                                                                                               IL GIUDICE DEL LAVORO


Depositato in Cancelleria il 3-4-07.

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