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lunedì 29 febbraio 2016

La seconda sentenza contraria della Cassazione

La seconda sentenza contraria della Cassazione

Ordinanza n. 17471/2010
Sezione Lavoro
Udienza del 12/04/2010
Depositato il 26/07/2010
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 12/04/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 12115/2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12115-2009 proposto da:
L.S.,     C.C.,    M.G.,
G.R.,    G.A.,    C.S., D.
R.G.,    S.C.,     S.G.,
M.B.,   G.E.,    B.P.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERIGO II 33, presso lo studio dell'avvocato GALLEANO SERGIO, che li rappresenta e difende, giusta procura sul retro della prima pagina del ricorso;
- ricorrenti -
Contro
IPOST - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA, (d'ora in poi per brevita' "Ipost"), in persona del procuratore speciale e Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4 77/2 008 della CORTE D'APPELLO di CATANIA del 24/04/08, depositata il 17/05/2008; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

e' presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I dipendenti postali L.S. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sono cessati dal servizio in data successiva al 28 febbraio 1998, ed e' stato loro corrisposto, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, il complessivo trattamento di fine servizio, composto dalla buonuscita per il periodo fino al 28 febbraio 1998 e del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo. La buonuscita e' stata calcolata in base al disposto del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, comma 3, e cioe' sulla retribuzione in essere alla data del 28 febbraio 1998.
I lavoratori adirono il giudice del lavoro chiedendo che la buonuscita venisse calcolata in base alla retribuzione in godimento alla data del pensionamento o, in subordine, il pagamento di rivalutazione e interessi dal luglio 1998.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa accolse la domanda principale. La decisione, impugnata da IPOST, e' stata riformata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza n. 477 del 2008, depositata il 17 maggio 2008. La Corte territoriale ha osservato che, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, la buonuscita e' quella maturata alla data del 28 febbraio 1998 e va calcolata secondo la normativa vigente, per i dipendenti postali, prima di tale data e cioe' secondo il D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38. In particolare, l'art. 38 indica come base di calcolo l'ultima retribuzione.
Avverso questa decisione i lavoratori soccombenti ricorrono per cassazione.
Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e' stata quindi redatta relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, denunciando violazione di legge e di contratti collettivi, i ricorrenti sostengono che il testo delle norme di legge applicabili in materia (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3) impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in societa' per azioni (28 febbraio 1998), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non quello percepito alla data predetta.

Il ricorso e' manifestamente infondato.

Come gia' sottolineato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., le questioni che pongono i ricorrenti con i suesposti motivi, sono state esaminate, sotto ogni profilo, in numerose pronunce da questa Corte (tra cui la n. 28281 del 26 novembre 2008 e la n. 17987 del 6 agosto 2009 e molte altre conformi), nelle quali, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 366 del 2006, il cui contenuto e' stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444 del 2007, sono stati considerati tutti gli aspetti della vertenza, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita e' quella del 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non piu' detta indennita' ma il trattamento di fine rapporto.
Queste osservazioni e la giurisprudenza che le supporta, sono condivise dal Collegio e non possono ritenersi adeguatamente confutate dalle deduzioni svolte dai ricorrenti, i quali nella memoria depositata in sostanza si limitano a riproporre i dubbi di legittimita' costituzionale delle norme denunciate, gia' giudicati infondati dal Giudice delle Leggi nelle pronunce indicate.
Il ricorso deve essere percio' rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell'IPOST, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Cosi' deciso in Roma, il 12 aprile 2010.


Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010


1 commento:

  1. ogni persona giuridica nel momento in cui cambia ragione sociale è tenuta a liquidare la buonuscita al dipendente e fondamentalmente perchè la liquida dopo 2 anni che è cessato il rapporto di lavoro??
    forse c'è un accordo che si tramanda da governo a governo che spalleggia da sempre i più grandi

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