Leggi qui quella di Siracusa Sentenza n. 31/05 del 25 gennaio.2005.
Di seguito quella di Livorno del 3 aprile 2007.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE LAVORO
Nella persona del giudice unico Dott. Jacqueline Monica MAGI ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 898/2006 R.G. promossa da:
F R elettivamente domiciliato in …………, presso e nello studio dell'avv.
LALLI CLAUDIO che lo rappresenta e difende;
ATTORE
contro:
POSTE ITALIANE SOC. PER AZIONI
CONVENUTA CONTUMACE
GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA
elettivamente domiciliato in .........., presso e nello studio dell'avv.
PAOLETTI CLAUDIA che lo rappresenta e difende
CONVENUTO
in punto a: "RETRIBUZIONE"
all'udienza del 03.04.2007 sono comparsi i procuratori delle parti;
hanno concluso come da separato verbale.
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., definisce la causa dando
pubblica lettura del dispositivo e della motivazione.
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.09.2006 F R conveniva in giudizio
IPOST davanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno chiedendo
condannarsi la Gestione Commissariale Istituto Postelegrafonici a rideterminare
l'indennità di buonuscita erogata in base allo stipendio percepito all'atto
della cessazione del rapporto di lavoro sulla base dell'ultima busta paga
percepita, con applicazione aliquote IRPEF vigenti alla data del collocamento
in quiescenza (31.12.2003), condannandola anche al pagamento della differenza
fra quanto erogato e quanto dovuto, con interessi e rivalutazione.
Chiedeva altresi in via subordinata la rivalutazione della somma a lui
spettante a titolo di buonuscita ex art.53 co 6 L.449/97 a decorrere dalla data
di trasformazione dell 'Ente Poste Italiane in Poste Italiane spa alla data
dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro con condanna di IPOST al
pagamento della differenza.
All'uopo il ricorrente esponeva quanto segue:
Di aver lavorato per Poste Italiane, prima Ente pubblico poi spa, dal
21.09.70 al 31.12.03;
Che al momento della cessazione del rapporto di lavoro il TFR gli veniva
liquidato in due tronconi, cioè indennità di buonuscita sino al 28.02.98 data
di privatizzazione delle poste e TFR successivamente;
Che il rapporto di lavoro era unico e meritava un'unica liquidazione
dell'indennità di fine rapporto;
Che per una liquidazione unica alla data di cessazione del servizio si
era espressa la Corte Costituzionale e ampia giurisprudenza di merito.
La Gestione Commissariale Fondo Buonuscita lavoratori Poste italiane spa
Istituto Postelegrafonici IPOST si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto
della domanda attorea poiche’ infondata in fatto ed in diritto.
Esponeva la convenuta:
Che il legislatore ha
consapevolmente disciplinato due autonomi e differenti regimi per l' erogazione
dei trattamenti di fine rapporto con l'art.53 co 6 L.449/97;
che detti diversi trattamenti, indennità di buonuscita per il periodo
ente pubblico, trattamento di fine rapporto per il periodo "privato",
non sono assimilabili essendo di diversa natura;
che l'Istituto convenuto non può liquidare un'indennità di buonuscita
calcolata su uno stipendio successivo a quello indicato dal legislatore (cioè
quello del 28.02.98);
che il calcolo come fatto ha avuto conferma in ampia giurisprudenza di
merito.
Il processo veniva istruito a mezzo di produzioni documentati.
AlI'udienza del 03.04.07 la causa veniva discussa ed il giudice emetteva
sentenza che veniva letta dopo che le parti si erano allontanate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'interpretazione della legge non può che portare al calcolo
dell'indennità di buonuscita così come fatto da IPOST non potendosi calcolare
la buona uscita sulla base di uno stipendio successivo a quello del 28.02.98.
Chiaro in tal senso l'art.53 L.449/97.
La L.449/97 disciplina il passaggio dal regime di Ente pubblico di Poste
italiane al regime privatistico e non fornisce appiglio per altra
interpretazione che quella adottata: fino al 28.02.98 si calcola l'indennità di
buonuscita secondo la normativa vigente, mentre per il periodo successivo si
applica l'art.2120 cc.
Merita invece valutare a parte la richiesta di rivalutazione fatta in
ipotesi, rivalutazione e/o interessi sulla somma liquidata a titolo di
indennità di buonuscita come calcolata alla data della trasformazione, poiché
la somma dal 1998 ad oggi è rimasta nella disponibilità di Ipost costituendo
indebito arricchimento. Detta tesi merita accoglimento per cui va accolta la
domanda formulata in ipotesi.
Appare equo compensare le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso che chiede la liquidazione dell'indennità di
buonuscita sull'ultima busta paga; accoglie il ricorso sulla domanda
subordinata dichiarando che all'indennità come calcolata da IPOST devono essere
applicati interessi e rivalutazione a far data dal 28.02.98 fino alla cessazione
effettiva del rapporto, con conseguente condanna di Ipost al pagamento di dette
somme a favore del ricorrente.
2) Spese compensate.
Livorno, lì 03.04.2007
IL GIUDICE DEL LAVORO
Depositato in Cancelleria il 3-4-07.
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