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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente -
Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere -
Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere -
Dott. DANIELA CALAFIORE - Consigliere -
Dott. VALERIA PICCONE - Rel . Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 3630 - 2024 proposto da... (omissis)
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato IOLE URSO; - ricorrenti -
contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 3043/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 12/09/2023 R.G.N. 3431/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE.
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 3043/2023, pubblicata il 12 settembre 2023, la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dai ricorrenti indicati in epigrafe - tutti ex dipendenti di Poste Italiane S.p.A., assunti prima del 28 febbraio 1998 - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4031/2019, che aveva a sua volta respinto le loro domande nei confronti di Poste Italiane S.p.A., della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altri convenuti volte ad ottenere la rideterminazione dell'indennità di buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita all'atto della cessazione del rapporto; in via alternativa, la rivalutazione dell'importo maturato al 28 febbraio 1998 con applicazione degli incrementi ex art. 2120, commi 4 e 5, c.c.; in via subordinata, il risarcimento del danno pari alla diminuzione subita per effetto della liquidazione dell'indennità sulla base della retribuzione percepita alla data del 28 febbraio 1998 anziché a quella dell'effettiva cessazione del rapporto. Per la cassazione della sentenza, i ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso affidato ad un unico motivo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno comunicato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso, i lavoratori deducono la violazione delle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE e dell'art. 267 TFUE, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostengono che la Corte d'Appello abbia erroneamente escluso che la complessiva operazione di privatizzazione del servizio postale integri un trasferimento d'azienda, valorizzando la nozione ampia e sostanziale di trasferimento elaborata dalla CGUE, che prescinde dallo strumento giuridico e guarda unicamente al mutamento della titolarità dell'impresa. Evidenziano che già il passaggio dall'Amministrazione delle Poste all'Ente Poste Italiane - attuato con il d.l. n. 487/1993 - avrebbe integrato un primo trasferimento, essendosi costituito un nuovo soggetto subentrato nei rapporti di cui era titolare l'amministrazione statale. Insistono, inoltre per il rinvio pregiudiziale, in virtù dell'obbligo gravante sul giudice di ultima istanza ex art. 267 TFUE.
2. Il motivo è infondato.
La vicenda sostanziale da cui origina la controversia può così riassumersi. Con il d.l. n. 487/1993, convertito in l. n. 71/1994, l'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni fu dapprima trasformata in Ente pubblico economico, denominato Ente Poste Italiane. Con il successivo art. 2, comma 27, l. n. 662/1996, si dispose l'ulteriore trasformazione in società per azioni, attuata il 28 febbraio 1998. Per disciplinare il trattamento di fine servizio del personale transitato alle dipendenze della nuova società, l'art. 53, comma 6, l. n. 449/1997 stabilì che al personale spettasse: per il periodo antecedente alla trasformazione, l'indennità di buonuscita maturata e calcolata secondo la normativa previgente; per il periodo successivo, il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. I ricorrenti, tutti assunti in epoca anteriore al 28 febbraio 1998, hanno lamentato che tale disciplina abbia determinato il «congelamento» dell'indennità di buonuscita all'importo maturato a quella data, senza alcuna rivalutazione né corresponsione di interessi fino alla cessazione del rapporto, con un pregiudizio economico rispetto a quanto sarebbe spettato se l'intera anzianità lavorativa fosse stata considerata ai fini del trattamento di fine rapporto. Hanno pertanto chiesto, in via principale, la rideterminazione dell'indennità sulla base dell'ultima retribuzione percepita; in via alternativa, la rivalutazione con applicazione degli incrementi ex art. 2120, commi 4 e 5, c.c.; in via subordinata, il risarcimento del danno.
2. 1. La Corte territoriale ha rigettato l'appello escludendo che la trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni integri un trasferimento d'azienda ai sensi delle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE. Ha rilevato: che l'Ente Poste non è stato oggetto di un trasferimento bensì di una trasformazione, senza alcun avvicendamento nella proprietà aziendale; che la continuità dei rapporti di lavoro è innegabile e che la controversia concerne esclusivamente la modificazione di istituti propri di tali rapporti. Ha aggiunto che la sentenza CGUE 14 settembre 2000, C-343/98 (Collino e Chiappero c. Telecom Italia) non offre supporto alla prospettazione dei lavoratori, vertendo su fattispecie diversa - cessione onerosa di azienda dallo Stato a una società privata costituita ad hoc - e non su una trasformazione societaria senza mutamento della titolarità; che, pertanto, non sussistessero i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla CGUE. 3.Deve anzitutto ribadirsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni e il conseguente assoggettamento del rapporto al diverso regime giuridico hanno cristallizzato la determinazione dell'ammontare dell'indennità di buonuscita alla data del 28 febbraio 1998, senza che assumano rilievo i successivi incrementi retributivi collegati alla dinamica salariale, pur restando l'esigibilità legata alla cessazione del rapporto (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 28281/2008; Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 22575/2013).
Tale approdo interpretativo poggia sul chiaro tenore letterale dell'art. 53, comma 6, l. n. 449/1997, che àncora l'indennità di buonuscita al momento della trasformazione, senza prevedere alcun meccanismo di rivalutazione o di maturazione di interessi. La scelta del legislatore - come già scrutinata e ritenuta non irragionevole da Corte Cost. n. 366/2006 con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost. - si inserisce in un complessivo bilanciamento di interessi che ha assicurato ai dipendenti postali un regime di doppio trattamento (buonuscita per il periodo anteriore, TFR per il periodo successivo) garantendo, nel passaggio tra i due regimi, la salvaguardia dell'anzianità lavorativa complessiva.
3. 1. Con specifico riguardo alla censura relativa all'applicabilità delle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE, occorre muovere dalla nozione di trasferimento d'azienda accolta nell'ordinamento interno e dalla sua interpretazione conforme al diritto eurounitario. Ai sensi dell'art. 2112 c.c., costituisce trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata, a condizione che l'entità trasferita conservi, successivamente al trasferimento, la propria identità. Tale identità va accertata in base al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano la specifica operazione: il tipo d'impresa, la cessione o meno di elementi materiali e immateriali, il loro valore, la riassunzione del personale, il trasferimento della clientela, il grado di analogia tra le attività esercitate prima e dopo la cessione (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 29422/2017; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 8262/2010; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 6452/2009).
In applicazione del canone dell'interpretazione adeguatrice della norma interna al diritto comunitario, questa Corte ha chiarito che l'art. 2112 c.c. si applica anche quando il trasferimento non derivi da un contratto tra cedente e cessionario ma sia riconducibile a un atto autoritativo della P.A., purché si accerti l'esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra imprese distinte (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 21023/2007; Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 21278/2010). In adesione alla giurisprudenza della CGUE e segnatamente alle sentenze 14 settembre 2000, C-343/98 (Collino e Chiappero), 26 settembre 2000, C-175/99 (Mayeur), 25 gennaio 2001, C-172/99 (Oy Liikenne) - si è così superata la necessità di un accordo negoziale tra cedente e cessionario, valorizzando il dato sostanziale del mutamento della titolarità dell'impresa.
3.2. Tuttavia, proprio la centralità del mutamento della titolarità - inteso come passaggio dell'azienda da un soggetto a un altro - segna il confine oltre il quale la disciplina protettiva non può operare. La trasformazione di un ente in società per azioni, disposta per legge, non realizza alcun avvicendamento nella titolarità dell'azienda: il soggetto giuridico, pur modificando la propria forma, rimane il medesimo, senza soluzione di continuità né nella proprietà né nella gestione dell'impresa. Il rapporto di lavoro, conseguentemente, prosegue senza interruzione con lo stesso datore di lavoro (sia pure sotto diversa veste giuridica), come dimostrato dalla pacifica conservazione dell'anzianità lavorativa in capo ai dipendenti. In tale ipotesi, difetta l'elemento costitutivo del trasferimento - il passaggio dell'azienda tra soggetti distinti - e con esso la ratio stessa della tutela approntata dalle direttive, volta a proteggere i lavoratori dalle conseguenze pregiudizievoli del mutamento del datore di lavoro, non già a sindacare le scelte del legislatore in ordine alla conformazione degli istituti del rapporto.
3.3. Il caso in esame è emblematico di tale distinzione. L'Ente Poste Italiane - già Ente pubblico economico titolare della concessione postale - non è stato ceduto a un soggetto terzo, né a titolo oneroso né a titolo gratuito: si è soltanto trasformato, per effetto di una disposizione legislativa, da ente pubblico economico in società per azioni, mantenendo la medesima titolarità dell'azienda e del rapporto concessorio. I lavoratori hanno continuato a prestare servizio alle dipendenze del medesimo soggetto, senza soluzione di continuità. La loro pretesa non attiene alla conservazione del rapporto o dei diritti già acquisiti - entrambi garantiti - ma alla modifica del meccanismo di calcolo di una componente del trattamento di fine servizio, operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità. Correttamente, dunque, la Corte d'Appello ha escluso la configurabilità di un trasferimento d'azienda e ha ritenuto che la controversia concerna esclusivamente la modificazione di istituti propri del rapporto. Né vale obiettare - come fanno i ricorrenti - che già il passaggio dall'Amministrazione delle Poste all'Ente Poste Italiane, attuato con il d.l. n. 487/1993, avrebbe integrato un primo trasferimento d'azienda, quale «subentro» del nuovo ente nei rapporti di cui era titolare l'amministrazione statale. A prescindere dalla circostanza che, all'epoca di tale passaggio, i rapporti di lavoro dei dipendenti postali erano ancora soggetti a uno statuto di diritto pubblico - condizione che, secondo la stessa CGUE nella sentenza Collino e Chiappero, esclude l'applicabilità della direttiva, la quale postula che i lavoratori siano già tutelati dal diritto del lavoro nazionale (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 21248/2004) - resta dirimente la considerazione che la pretesa azionata in questa sede riguarda esclusivamente gli effetti della successiva trasformazione in S.p.A. e la disciplina dell'art. 53, comma 6, l. n. 449/1997, che ha regolato il passaggio dal regime di buonuscita al regime TFR. La doglianza non investe, dunque, il (preteso) trasferimento del 1993-1994, ma la conformazione normativa del trattamento di fine servizio conseguente alla trasformazione del 1998, che - come detto - non integra trasferimento d'azienda.
3.4. Il richiamo alla sentenza CGUE 14 settembre 2000, C343/98 (Collino e Chiappero c. Telecom Italia) non giova alla tesi dei ricorrenti, anzi conferma, a contrario, la correttezza della decisione impugnata. In quel caso, infatti, l'Amministrazione dello Stato si spogliava dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici (ASST), conferendola - unitamente alla concessione - a una società di diritto privato (Iritel S.p.A., poi confluita in Telecom Italia), costituita ad hoc da un altro ente pubblico (l'IRI) che ne deteneva tutte le azioni. Si realizzava, dunque, un trasferimento a titolo oneroso da un soggetto (lo Stato) a un soggetto diverso (Iritel), con conseguente mutamento della titolarità dell'azienda e della stessa natura del rapporto di lavoro dei dipendenti, che transitavano da uno statuto pubblicistico a uno privatistico. Nel caso di Poste Italiane, invece, come già evidenziato, il soggetto titolare dell'azienda è rimasto il medesimo, mutando soltanto la propria forma giuridica. La diversità ontologica delle due fattispecie esclude che la soluzione raggiunta per il settore delle telecomunicazioni possa essere estesa, senza alcuna mediazione, al settore postale. 4.Quanto, infine, alla censura relativa all'omesso rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, essa è parimenti infondata. Come noto, l'obbligo di rinvio gravante sul giudice nazionale di ultima istanza non ha carattere assoluto e incondizionato. Secondo la giurisprudenza consolidata della CGUE, ribadita da ultimo dalla Grande Sezione nella sentenza 6 ottobre 2021, C561/19 (Consorzio Italian Management), il giudice nazionale può astenersi dal rinvio quando la questione di diritto dell'Unione non sia rilevante ai fini della decisione, quando la disposizione sia già stata oggetto di interpretazione da parte della Corte (cd. acte éclairé), ovvero quando la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si imponga con evidenza tale da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (cd. acte clair). Tali principi sono stati pienamente recepiti dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. fra le più recenti, Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 8844/2026; Cass. Civ., Sez. Un., ord. n. 25374/2024; Cass. Civ., Sez. Un., ord. n. 8800/2024), che ha ribadito come il rinvio pregiudiziale non costituisca un rimedio giuridico esperibile dalle parti, non essendo sufficiente che una parte prospetti una questione di interpretazione del diritto comunitario perché il giudice sia obbligato a disporre il rinvio (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 8844/2026 cit.). Nel caso di specie, la questione interpretativa sollevata dai ricorrenti non è rilevante ai fini del decidere, in quanto - per le ragioni sin qui esposte - la fattispecie della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in S.p.A. esula dall'ambito di applicazione delle direttive invocate, non integrando un trasferimento d'azienda ma una mera modificazione della forma giuridica del datore di lavoro senza mutamento della titolarità. La controversia attiene, in realtà, alla legittimità di una scelta discrezionale del legislatore nazionale in ordine alla conformazione del trattamento di fine servizio, questione estranea al diritto dell'Unione e come tale non suscettibile di rinvio pregiudiziale. La Corte d'Appello, conseguentemente, ha correttamente escluso i presupposti per la rimessione alla CGUE. D’altro canto, l'interpretazione delle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE, per quanto attiene alla nozione di trasferimento d'azienda e al suo ambito applicativo, è stata già compiutamente fornita dalla CGUE con una copiosa giurisprudenza (tra cui le citate sentenze Collino e Chiappero, Numero sezionale 2835/2026 Numero di raccolta generale 20505/2026 Mayeur, Oy Liikenne, nonché CGUE 11 luglio 2018, C-60/2017), Data pubblicazione 17/06/2026 la quale ha costantemente ancorato l'applicabilità delle direttive alla sussistenza di un effettivo mutamento della titolarità dell'entità economica organizzata che conservi la propria identità. Tale giurisprudenza costituisce un acte éclairé che esonera il giudice nazionale dall'obbligo di rinvio, non sussistendo ragionevoli dubbi sul fatto che una trasformazione societaria senza avvicendamento nella titolarità esuli dall'ambito di tutela delle direttive (cfr. CGUE sentenza 6 ottobre 2021, C-561/19 Consorzio Italian Management; Cass. Civ., Sez. Lav., ord. n. 8844/2026 cit., che in analoga fattispecie ha ritenuto non necessaria la rimessione alla CGUE in presenza di un acte éclairé). 5. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione in favore della parte controricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 8.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nell’Adunanza camerale del 9 giugno 2026.
La Presidente
Margherita Maria Leone