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mercoledì 13 settembre 2023

La Corte d'Appello: non c'è stato danno ai lavoratori

Pubblichiamo il testo della sentenza, emessa nella giornata di ieri, dalla quale si evince chiaramente la nostra soccombenza. 

I giudici hanno confermato quanto già detto dal Tribunale in prima istanza NEGANDO - sostanzialmente - CHE CI SIA STATO UN DANNO AI LAVORATORI. 
Siamo in attesa di ricevere le considerazioni che il nostro studio legale Gallone & Urso rilascerà al riguardo, e delle quali vi renderemo partecipi non appena perverranno.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI ROMA

II SEZIONE LAVORO

             

composta dai seguenti magistrati

dott. Alberto CELESTE  -   Presidente relatore

dott.ssa Maria Pia DI STEFANO   -   Consigliere

dott. Roberto BONANNI   -   Consigliere

 

a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.

in sostituzione dell’udienza collegiale del 12/9/2023 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

 

nella causa civile in grado d’appello iscritta al R.G. n. 3431/2019 

vertente

                                                             TRA

******** ******* + ALTRI

(avv.ti Gallone e Urso)

                                                                                                            PARTI APPELLANTI 


                                                                

POSTE ITALIANE S.P.A.

(avv.ti Febbo e Stazzi)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Avvocatura Generale dello Stato)

GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA LAVORATORI POSTE ITALIANE - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI IPOST
(avv.to Buzzelli)

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS

                                                                                                            PARTI APPELLATE 

 

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4031 del 26/4/2019 

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.


RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata (optando per la ragione “più liquida” della decisione), si rigettavano le domande - proposte da alcuni lavoratori, tutti dipendenti della Poste Italiane Spa, nei confronti della Gestione

Commissariale Fondo Buonuscita Lavoratori Poste Italiane-Istituto Postelegrafonici Ipost, dell’Inps, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Poste Italiane Spa - volte, in via principale, a rideterminare l’indennità di buonuscita dovuta, sulla base dell’ultima retribuzione percepita all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in via alternativa, a rivalutare l’importo di tale indennità maturata al 28/2/1998, con applicazione degli incrementi spettanti secondo le disposizioni di cui all’art. 2120, commi 4 e 5, c.c. (come modificato dalla legge n. 297/1982); e, in via subordinata, al pagamento di un importo, anche a titolo risarcitorio, pari alla diminuzione subita per effetto della liquidazione dell’indennità di buonuscita sulla base della retribuzione percepita alla data del 28/2/1998, anziché a quella dell’effettiva cessazione del rapporto.  

I lavoratori interponevano gravame, cui resistevano soltanto la Poste Italiane Spa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Lavoratori Poste Italiane.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.

Preliminarmente, si dà atto, da un lato, che, nel presente appello, viene evidenziato che alcuni degli originari ricorrenti hanno rinunciato alle loro domande nei confronti della Poste Italiane Spa, per accordi intervenuti tra le parti, e, dall’altro, che, all’udienza del 28/9/2021, il legale degli odierni appellanti ha dichiarato di non aver notificato l’appello né alla Gestione Commissariale né all’Inps, rinunciando alle domande proposte nei confronti di queste ultime parti processuali. 

Residuano, pertanto, le domande presentate dagli originari ricorrenti, esclusi quelli coinvolti nei suddetti accordi conciliativi, ed odierni appellanti - in parte cessati dal servizio al momento del deposito dell’atto introduttivo del presente giudizio (e, quindi, già percettori dell’indennità di buonuscita) e, in parte, ancora in servizio - nei confronti soltanto del datore di lavoro (ex Ente pubblico Poste Italiane, trasformatosi in Società per azioni) nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri (sotto il profilo della violazione della direttiva comunitaria da parte del legislatore italiano).

Il presente appello si articola, in buona sostanza, in un solo motivo, atteso che i lavoratori si lamentano esclusivamente della non corrispondenza, nella gravata sentenza, tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., rimproverando al Tribunale capitolino di essersi dilungato - a loro avviso, ultroneamente - sulla natura o sul meccanismo di calcolo e di liquidazione delle differenti indennità terminative del rapporto di lavoro, nonché sulla conformità dell'art. 53, comma 6, della legge n. 449/1997 agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Secondo gli appellanti, il punto nodale della controversia in esame sarebbe soltanto quello di verificare se, a seguito della privatizzazione dell'Ente pubblico economico Poste Italiane, i suddetti lavoratori avessero subìto un pregiudizio retributivo oggettivo, e la risposta a tale domanda dipenderebbe soltanto dalla soluzione della preliminare questione se, nel caso di specie, si fosse realizzato un “trasferimento d'azienda”.

In altri termini - come sottolineato a pagina 24 del presente libello impugnatorio - “se la risposta a quest'ultimo quesito è no, allora nulla quaestio ed i ricorrenti hanno torto, non avendo nulla a pretendere (mentre) se, invece, la risposta è sì, e dunque si è effettivamente trattato di un ‘trasferimento d'azienda’, allora è chiaro che ci sia stata una violazione della direttiva 77/187/CEE (oggi direttiva 2001/23/CE), la quale impone, in tali casi, che i lavoratori ‘trasferiti’ non subiscano alcun tipo di pregiudizio, che non avrebbero subìto in assenza del trasferimento stesso” (dovendo tale pregiudizio essere, dunque, riparato o/e risarcito).

A ben vedere, il primo giudice ha offerto un’ampia (e condivisibile) risposta sul punto.

Riguardo al principio di cui è portatrice la direttiva 77/187/CEE, in materia di conservazione dei diritti dei lavoratori che transitino alle dipendenze di altro datore di lavoro, si osserva correttamente che, nella vicenda della privatizzazione dei dipendenti postali, i diritti di questi ultimi sono ampiamente tutelati e garantiti dal doppio trattamento di quiescenza loro assicurato dal legislatore, il quale ha specificamente previsto, in ragione della diversa natura giuridica dei rapporti di lavoro di cui sono stati parti i dipendenti delle Poste Italiane, una regolamentazione volta a tutelare gli stessi da effetti pregiudizievoli potenzialmente derivanti dal mutamento dell’assetto organizzativo-strutturale del datore di lavoro. 

Il Tribunale aggiunge che neppure la sentenza C-343/98 offre un utile supporto alla prospettazione dei lavoratori, perché, in tal caso, la Corte di Giustizia, con decisione interpretativa, per un verso, ha affermato l’innovativo principio secondo cui, nella fattispecie individuata dalla direttiva 77/187/CEE, rientra anche il trasferimento di attività e di servizi attuato da un Ente che fa parte integrante della Pubblica Amministrazione, quale che sia il mezzo tecnico giuridico utilizzato e, quindi, anche se esso risulti da decisioni unilaterali delle P.A. e non da un concorso di volontà, tuttavia, per altro verso, ha anche chiarito che la suddetta direttiva intende tutelare la continuità del rapporto di lavoro nel trapasso dall’una all’altra gestione, soltanto con riferimento a quei soggetti che siano già (“inizialmente”) titolari di un rapporto della stessa natura di quello che viene a costituirsi con l’impresa acquirente, sicché appare inconferente il richiamo all’ipotesi di soggetti i quali, al momento del trasferimento, non siano tutelati in quanto lavoratori in base alle norme nazionali in materia di diritto del lavoro, per essere soggetti ad uno statuto di diritto pubblico, anche in considerazione dell’interpretazione fornita dagli stessi giudici di Lussemburgo. 

Peraltro, la questione dell’asserita applicabilità della direttiva 77/187/CEE alla fattispecie della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti postali era stata già affrontata dalla Cassazione (v. sent. nn. 24917/2009 e 11902/2017), la quale aveva chiarito che non fossero pertinenti i richiami operati alle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE, entrambe riferite al tema del mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa: “nella vicenda in esame, la continuità dei rapporti di lavoro è fuori discussione e la controversia concerne esclusivamente la modificazione di istituti propri di tali rapporti … ciò esclude, dunque, che vi sia spazio alcuno per il rinvio pregiudiziale alla CGUE sollecitato dai ricorrenti”.  

Per completezza, si rileva che appare inconferente l’accostamento - proposto dagli odierni appellanti - della vicenda de qua con altre ipotesi di privatizzazione, atteso che, nel caso di specie, l’Ente Poste non è stato oggetto di un trasferimento, ma di una trasformazione in Società per azioni, a seguito della quale non vi è stato alcun avvicendamento nella proprietà aziendale, per cui il rapporto di lavoro è rimasto unico ed i lavoratori hanno potuto godere interamente dell’anzianità conseguita, anche ai fini previdenziali. 

Segnatamente, nel caso della privatizzazione del settore delle telecomunicazioni di cui alla sentenza della Corte di Giustizia del 14/9/2000 (Collino e Chiappero / Telecom Spa) - citata dai lavoratori - si era in presenza di un’Amministrazione dello Stato che si spogliava di un’azienda per conferirla ad una Società costituita ad hoc, innovando radicalmente il rapporto di lavoro; si precisava, in proposito, che l'art. 1, n. 1), della direttiva poteva applicarsi ad una situazione in cui un Ente che gestisce servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed è gestito da un Ente pubblico integrato nell'Amministrazione dello Stato costituisce oggetto, a seguito di decisioni delle Pubbliche Amministrazioni, di un trasferimento a titolo oneroso, sotto forma di una concessione amministrativa, ad una Società di diritto privato costituita da un altro Ente pubblico che ne detiene tutte le azioni.

Nel caso di Poste Italiane, invece, non vi era stato alcun trasferimento oneroso, posto che la gestione statale era cessata già dal 1992 e l’Ente pubblico economico Poste, già titolare di concessione, si era trasformato, nel 1998, in Società per azioni: si era verificato, pertanto, un mutamento meramente giuridico del rapporto, che aveva salvaguardato l’anzianità dei lavoratori ed aveva regolato il passaggio tra due regimi di quiescenza molto diversi (quello della buonuscita erogata dall’ex Ipost e quello del trattamento di fine rapporto).

Quanto precede esclude anche il fondamento giuridico in ordine alle dedotte violazioni della normativa europea da parte del legislatore italiano, proprio alla luce della diversità ontologica delle fattispecie affrontate dalla CEDU, sulla base delle summenzionate direttive, rispetto a quella dedotta nel presente giudizio.

Per quanto fin qui esposto - optando anche in questa sede per il principio processuale della ragione più liquida e, quindi, non esaminando le questioni preliminari e pregiudiziali sottese (difetto di legittimazione passiva, intervenuta prescrizione quinquennale, inammissibilità per avvenuta transazione) - l’appello non merita accoglimento.

La peculiarità della fattispecie sostanziale e l’opinabilità delle questioni giuridiche trattate inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del grado tra tutte le parti in causa.

Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.

P.Q.M.

a - rigetta l’appello;

b - compensa le spese del grado;

c - dà atto che sussistono per le parti appellanti le condizioni oggettive, richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 12/9/2023 

                                                                                                        IL PRESIDENTE ESTENSORE

                                                                                                                            (Alberto Celeste)