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lunedì 20 giugno 2022

Agenzia delle Entrate. Errori 2022. Lo scriviamo alla Direzione Centrale

In questi giorni i colleghi "Cessati" tra il 2017 ed il 2018, stanno ricevendo da parte dell'Agenzia della Entrate (AdE) la famigerata "Comunicazione" di pagamento a seguito del “ricalcolo” IRPEF sugli emolumenti percepiti, TFR e Incentivo.

Come molti di voi sapranno, negli anni scorsi fu fatta da parte di alcuni colleghi una strenua battaglia contro l'AdE a causa di 2 fondamentali errori che venivano perpetrati a nostro danno; con la nostra battaglia pensavamo con convinzione di aver risolto questa diatriba, e i fatti ci stavano dando ragione - fino a qualche giorno fa. Abbiamo però riscontrato ancora degli errori nelle raccomandate arrivate in questo giugno 2022.

Questi errori riguardano:
-          La "DATA DI ASSUNZIONE ERRATA (deve essere quella della prima assunzione e non quella del 01/03/1998);
-       AL RIGO 1 LA CIFRA DEL TFR NON E' COMPRENSIVA DELLA BUONUSCITA AL LORDO".

A tale riguardo, i due colleghi che avevano ben gestito il problema negli anni precedenti hanno inviato una mail alla Direzione Centrale dell’AdE, invitandola a diramare una "Informativa" a tutte le DP, affinché correggano questo loro ennesimo errore perché:

-          per il contribuente comporta più soldi da pagare NON DOVUTI;
-      le agenzie periferiche potrebbero essere invase da “autotutele “che comportano lavoro aggiuntivo per loro.

In Italia molte AdE periferiche agiscono come gli pare e ci trattano a pesci in faccia. (ci sono casi ancora irrisolti).

Nel frattempo invitiamo tutti i colleghi che riceveranno quella "Comunicazione" a controllare il Prospetto dei conteggi, in particolare, la data di assunzione e il rigo 1, che deve contenere la cifra al LORDO della Buonuscita (la trovate nel Prospetto di Liquidazione che la Gestione Commissariale Fondo Buonuscita vi ha inviato unitamente alla cifra) comprensiva del TFR maturato al 2000.

L’incentivo all’esodo, deve essere spalmato nell’intera vita lavorativa del lavoratore dipendente di quell’azienda con la stessa proporzione di maturazione del tfr.

Nel caso riscontraste quegli errori, compilate il modello di Autotutela che Trovate in allegato a questa e-mail e recatevi nella sede di appartenenza per consegnarlo. Badate bene che il ricorso in autotutela NON ANNULLA e NEPPURE SOSPENDE l’obbligo di pagare a scadenza. Senza una risposta bisogna alla scadenza cominciare a pagare, diluite i tempi con la rateizzazione.

Un "Consiglio": non fermatevi al primo impiegato, ma chiedete di parlare con un Funzionario o Capo-Team gestione e controllo Atti.

Non fatevi intimorire, i buoni contribuenti (quali noi siamo) non devono aver paura di reclamare i propri diritti.

Per seguire le discussioni di chi si trova in queste condizioni consigliamo la lettura di quanto è stato scritto e continua ad essere discusso sulla pagina Facebook “Stop al furto delle Buonuscite dei lavoratori di Poste Italiane” a questo link https://www.facebook.com/groups/979298898812730

 Le fonti da cui ricavare i dati sono:
- prospetto di calcolo della Buonuscita al Lordo
- prospetto del TFR
- importo dell’incentivo all’esodo

Quindi dovete:
1) Controllare che la data sia quella di prima assunzione (prima dell’1/3/1998);
2) Al rigo 1 l’importo Buonuscita Lorda (fino al 1998) + tfr lordo maturato da 1/3/1998 a 31/12/2000



Alla Direzione Centrale Agenzia delle entrate

Con la presente, dobbiamo nostro malgrado ritornare su l'annoso problema del ricalcolo IRPEF a carico degli ex lavoratori di Poste S.p.A. i quali in questi giorni stanno ricevendo da alcune Direzioni Provinciali la "Comunicazione" di pagamento così come previsto dal TUIR e specificato nella Circolare AE n. 29/2001.
Nella "Comunicazione" predisposta da AE al primo rigo “ TFR maturato al 31/12/2000 “ è inserito l’importo derivante dalla somma tra Buonuscita maturata fino al 28/2/1998 e il tfr da 1/3/98 al 31/12/2000. Si ricorda che Poste Italiane dal 1/3/1998 ha trasformato la sua natura giuridica in SPA e che i suoi dipendenti in essere sono transitati senza interruzione lavorativa, maturando due emolumenti di fine rapporto e che la buonuscita congelata al 1998 viene erogata a fine rapporto con la normativa di erogazione del Pubblico impiego . Gli emolumenti sono equipollenti e dal 2018 Agenzia Entrate ha riconosciuto la legittimità a costituire un unicum nel conteggio di ricalcolo per determinare le percentuali di maturazione del tfr ante e post 2000 e spalmare così l’incentivo all’esodo secondo la circolare suddetta.
Nelle "Comunicazioni" invece, che attualmente stanno arrivando, l'importo della Buonuscita  è inserita unitamente al TFR al netto, senza cioè l'abbattimento della legge 482/85 così come era successo dal 2018 in poi, e questo comporta, come noi sappiamo una maggiore tassazione.
Ora, onde evitare un afflusso considerevole di colleghi nel presentare un'istanza di Autotutela, nelle varie DP con aggravio di tempo e risorse, sarebbe opportuno a nostro modesto parere, e con la sua "Autorevole" collaborazione far diramare un'Informativa circa questa... diciamo così svista da parte del personale addetto.
Nella certezza di ricevere quanto prima un suo gentile riscontro, come d'altronde verificatosi in altri casi, le porgiamo

Distinti saluti
Michele Costantino