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lunedì 15 agosto 2022

Un buon articolo de "Il Gazzettino" di Padova

"Il Gazzettino" di Padova descrive bene la vicenda Buonuscita-TFS dei postali.
Sarebbe bene che anche i giornalisti di altri territori fossero messi al corrente di questo problema.
E poi...
Ai politici che gireranno i territori alla ricerca del nostro voto non dovremmo stancarci di dire che c'è questo grosso problema di cui farsi carico e risolvere.
Quanti lo faranno?
Sarebbe veramente un BUON FERRAGOSTO!




 

mercoledì 20 luglio 2022

Tassazione separata. Riepilogo per vecchi e nuovi che non capiscono

 

Ennesimo ed ultimo riepilogo

Per vecchi ed i nuovi che si affacciano qui e non capiscono il problema dell’errata tassazione nel ricalcolo in arrivo da Agenzia delle Entrate

 

Elementi capire il ricalcolo sugli emolumenti di fine rapporto

Il ricalcolo sugli emolumenti di fine rapporto è previsto dalla legge fiscale italiana vigente per tutti (TUIR art17/19 e Codice Civile).

Perché?

Perché sono emolumenti a tassazione separata cioè diversa da quella che normalmente un lavoratore ha.

Come vengono tassati?

Il datore di lavoro fa solo una prima tassazione (di solito al 23%) e successivamente l’Agenzia delle entrate provvede a “ricalcolare” la tassazione.

Come?

Fa la media delle ultime 5 dichiarazioni dei redditi del lavoratore finché ha lavorato al netto degli oneri deducibili e per differenza chiede il conguaglio.

Su tutto il TFR?

No, solo su una parte. Sul maturato dal 2001 in poi.

E l’incentivo all’esodo?

L’incentivo all’esodo segue la stessa tassazione del TFR.

Come viene diviso tra maturato prima e dopo 2001?

Mentre per il TFR è facile stabilire i due montanti (prima e dopo e guardando il prospetto di liquidazione l’azienda li mette già dividi), per l’incentivo che nasce praticamente al momento dell’esodo occorre fare un’operazione matematica.

In cosa consiste?

Abbiamo detto che abbiamo due maturati: ante e post 2001 che rispetto al loro totale rappresentano una percentuale. Il totale è uguale a 100 per le quote ante e post basta impostare una proporzione. Esempio

Se 1000 è il totale e le due quote sono una 400 e una 600 avremo:

1000 : 100 = 400 : x   cioè 40%

Va da se che l’altra quota (post) è 60%

L’incentivo sarà ripartito nella stessa percentuale

40% nella quota ante e 60% nella quota post (quella di cui si ripaga)

Ecco perché è importante il montante della quota “ante”:

quanto è più alto, quanto meno incentivo andrà a ricalcolo

Cosa succedeva prima del 2018?

Succedeva che nella quota ante non veniva inserita la buonuscita a noi postali e questa quota considerata solo dal 1/3/98 al 31/12/2000 era esigua è quasi il 90% andava a ricalcolo.

Quando arrivò il mio ricalcolo feci autotutela e distenni che il nostro rapporto di lavoro non era iniziato con la trasformazione di Poste in spa ma prima e che la buonuscita copriva quel periodo ed andava inserita nel ricalcolo in quanto indennità equipollente in un rapporto di lavoro senza interruzioni (nessuno fu licenziato e poi riassunto)

Quale errore fa quest’anno AE?

Conteggia la buonuscita al netto di un abbattimento previsto dalla legge 482/85

Abbattimento che serve per stabilire la tassazione della buonuscita.

La legge fiscale che norma il ricalcolo parla di montante e il TFR è inserito al lordo per fare la proporzione, perché il montante della buonuscita viene invece inserito al netto di una detrazione?

I ricalcolo dello scorso anno avevano tutti la buonuscita al lordo.

Spero di essere stato chiaro perché ora davvero non lo spiego più.      

    Daniele Del Corso

venerdì 1 luglio 2022

Daniele: i passaggi per il controllo del RICALCOLO ricevuto da Agenzia Entrate

Ringraziamo Daniele per questa ulteriore specificazione (con un esempio) che aiuta ciascuno di noi a capire.

Non abusiamo di questo suo dono gratuito.
Ciascuno faccia il proprio controllo 

Rivolgersi a Daniele SOLO IN CASO DI ALTRE criticità.

_________________________________________________________

RICALCOLO 2018
è oramai accertato che tutte le richieste che stanno pervenendo abbiano un errore che comporta più soldi da pagare.
Vi prego di non inviarmi più le vostre da controllare perché a ciascuno di voi devo ripetere esattamente le stesse cose (mi contatti solo chi ha cose più strane e diverse).
Poiché tutti mi dite che non ci capite niente e non siete in grado di controllare da soli vi spiego con immagini cosa dovete controllare .
  1. la data di inizio del rapporto di lavoro deve essere la vostra effettiva e NON 1/3/1998. Se viene messa quella del 1998 non avrete nel conteggio la buonuscita e alla fine pagherete di più
  2. come si vede nell'esempio la data è giusta e nella tabella avete gli anni utili di buonuscita in questo caso 21
  3. l'importo al primo rigo della tabella ricevuta deve essere uguale alla somma tra l'importo lordo della buonuscita e l'importo lordo del tfr maturato alla data del 31/12/2000. (qui abbiamo 14277,05)
  4. l'importo lordo del tfr lo trovate subito sotto 3856,81 mentre quello della buonuscita lo trovate sul prospetto che rilascia la Gestione Commissariale Buonuscita anche su richiesta . In questo caso l'importo lordo della buonuscita è 14009,02 è evidente facendo la somma che l'Agenzia delle Entrate abbia messo un importo minore e che alla fine per un meccanismo - che non vi spiego perché complicato - pagherete qualcosa in più
  5. sotto la foto del prospetto liquidazione della buonuscita dove si può leggere l'importo lordo
Nel caso riscontraste errori, compilate il modello di Autotutela e recatevi nella sede di appartenenza per consegnarlo.
Badate bene che
il ricorso in autotutela NON ANNULLA e NEPPURE SOSPENDE l’obbligo di pagare a scadenza. Senza una risposta bisogna alla scadenza cominciare a pagare, diluite i tempi con la rateizzazione.

Un consiglio: non fermatevi al primo impiegato, ma chiedete di parlare con un Funzionario o Capo-Team gestione e controllo Atti.
Non fatevi intimorire, i buoni contribuenti (quali noi siamo) non devono aver paura di reclamare i propri diritti.




lunedì 20 giugno 2022

Agenzia delle Entrate. Errori 2022. Lo scriviamo alla Direzione Centrale

In questi giorni i colleghi "Cessati" tra il 2017 ed il 2018, stanno ricevendo da parte dell'Agenzia della Entrate (AdE) la famigerata "Comunicazione" di pagamento a seguito del “ricalcolo” IRPEF sugli emolumenti percepiti, TFR e Incentivo.

Come molti di voi sapranno, negli anni scorsi fu fatta da parte di alcuni colleghi una strenua battaglia contro l'AdE a causa di 2 fondamentali errori che venivano perpetrati a nostro danno; con la nostra battaglia pensavamo con convinzione di aver risolto questa diatriba, e i fatti ci stavano dando ragione - fino a qualche giorno fa. Abbiamo però riscontrato ancora degli errori nelle raccomandate arrivate in questo giugno 2022.

Questi errori riguardano:
-          La "DATA DI ASSUNZIONE ERRATA (deve essere quella della prima assunzione e non quella del 01/03/1998);
-       AL RIGO 1 LA CIFRA DEL TFR NON E' COMPRENSIVA DELLA BUONUSCITA AL LORDO".

A tale riguardo, i due colleghi che avevano ben gestito il problema negli anni precedenti hanno inviato una mail alla Direzione Centrale dell’AdE, invitandola a diramare una "Informativa" a tutte le DP, affinché correggano questo loro ennesimo errore perché:

-          per il contribuente comporta più soldi da pagare NON DOVUTI;
-      le agenzie periferiche potrebbero essere invase da “autotutele “che comportano lavoro aggiuntivo per loro.

In Italia molte AdE periferiche agiscono come gli pare e ci trattano a pesci in faccia. (ci sono casi ancora irrisolti).

Nel frattempo invitiamo tutti i colleghi che riceveranno quella "Comunicazione" a controllare il Prospetto dei conteggi, in particolare, la data di assunzione e il rigo 1, che deve contenere la cifra al LORDO della Buonuscita (la trovate nel Prospetto di Liquidazione che la Gestione Commissariale Fondo Buonuscita vi ha inviato unitamente alla cifra) comprensiva del TFR maturato al 2000.

L’incentivo all’esodo, deve essere spalmato nell’intera vita lavorativa del lavoratore dipendente di quell’azienda con la stessa proporzione di maturazione del tfr.

Nel caso riscontraste quegli errori, compilate il modello di Autotutela che Trovate in allegato a questa e-mail e recatevi nella sede di appartenenza per consegnarlo. Badate bene che il ricorso in autotutela NON ANNULLA e NEPPURE SOSPENDE l’obbligo di pagare a scadenza. Senza una risposta bisogna alla scadenza cominciare a pagare, diluite i tempi con la rateizzazione.

Un "Consiglio": non fermatevi al primo impiegato, ma chiedete di parlare con un Funzionario o Capo-Team gestione e controllo Atti.

Non fatevi intimorire, i buoni contribuenti (quali noi siamo) non devono aver paura di reclamare i propri diritti.

Per seguire le discussioni di chi si trova in queste condizioni consigliamo la lettura di quanto è stato scritto e continua ad essere discusso sulla pagina Facebook “Stop al furto delle Buonuscite dei lavoratori di Poste Italiane” a questo link https://www.facebook.com/groups/979298898812730

 Le fonti da cui ricavare i dati sono:
- prospetto di calcolo della Buonuscita al Lordo
- prospetto del TFR
- importo dell’incentivo all’esodo

Quindi dovete:
1) Controllare che la data sia quella di prima assunzione (prima dell’1/3/1998);
2) Al rigo 1 l’importo Buonuscita Lorda (fino al 1998) + tfr lordo maturato da 1/3/1998 a 31/12/2000



Alla Direzione Centrale Agenzia delle entrate

Con la presente, dobbiamo nostro malgrado ritornare su l'annoso problema del ricalcolo IRPEF a carico degli ex lavoratori di Poste S.p.A. i quali in questi giorni stanno ricevendo da alcune Direzioni Provinciali la "Comunicazione" di pagamento così come previsto dal TUIR e specificato nella Circolare AE n. 29/2001.
Nella "Comunicazione" predisposta da AE al primo rigo “ TFR maturato al 31/12/2000 “ è inserito l’importo derivante dalla somma tra Buonuscita maturata fino al 28/2/1998 e il tfr da 1/3/98 al 31/12/2000. Si ricorda che Poste Italiane dal 1/3/1998 ha trasformato la sua natura giuridica in SPA e che i suoi dipendenti in essere sono transitati senza interruzione lavorativa, maturando due emolumenti di fine rapporto e che la buonuscita congelata al 1998 viene erogata a fine rapporto con la normativa di erogazione del Pubblico impiego . Gli emolumenti sono equipollenti e dal 2018 Agenzia Entrate ha riconosciuto la legittimità a costituire un unicum nel conteggio di ricalcolo per determinare le percentuali di maturazione del tfr ante e post 2000 e spalmare così l’incentivo all’esodo secondo la circolare suddetta.
Nelle "Comunicazioni" invece, che attualmente stanno arrivando, l'importo della Buonuscita  è inserita unitamente al TFR al netto, senza cioè l'abbattimento della legge 482/85 così come era successo dal 2018 in poi, e questo comporta, come noi sappiamo una maggiore tassazione.
Ora, onde evitare un afflusso considerevole di colleghi nel presentare un'istanza di Autotutela, nelle varie DP con aggravio di tempo e risorse, sarebbe opportuno a nostro modesto parere, e con la sua "Autorevole" collaborazione far diramare un'Informativa circa questa... diciamo così svista da parte del personale addetto.
Nella certezza di ricevere quanto prima un suo gentile riscontro, come d'altronde verificatosi in altri casi, le porgiamo

Distinti saluti
Michele Costantino


 

venerdì 18 marzo 2022

Se fosse stata rivalutata

Se la tua Buonuscita fosse stata rivalutata, quale sarebbe l'importo corretto?
Questo calcolatore dell'ISTAT ti dà la risposta personalizzata, senza contare gli interessi.
Facilissimo da usare. Inserire (per comodità) 
- inizio Marzo 1998
- mese e anno di cessazione
- l'importo in £. o €. 
Qui sotto l'esempio su €. 10.000 che può dare un'idea della perdita del potere d'acquisto.

Per aprire il calcolatore clicca qui o copia questo codice:
<script src=’//rivaluta.istat.it/Rivaluta/Widget/rivalutazioneIstat.js’ type=’text/javascript’></script> 










giovedì 6 gennaio 2022

Sempre più depauperata

La Buonuscita-TFS dei dipendenti postali non ha alcuna forma di attualizzazione della base di calcolo. Tutto rimane fermo a quel 28 febbraio 1998, come se gli importi calcolati allora avessero lo stesso potere d’acquisto anche oggi.

Teoricamente fino a quella data i 219.601 dipendenti postali di allora dovrebbero avere lo stesso trattamento dei pubblici dipendenti, invece - oltre alla mancata rivalutazione che si porta via almeno 1/3 di quel valore - sulla Buonuscita/TFS non è possibile chiedere l’anticipo previsto per tutti i lavoratori, pubblici e privati.

Non solo.

L’importo è noto dal 1998 e visibile a ciascuno sul sito della Gestione Commissariale del Fondo Buonuscita, ma non viene erogato al termine della “finestra” temporale prevista dalla norma per i pubblici dipendenti: si aspettano anche di tutti i 3 mesi successivi che, nella logica della norma, sono il termine massimo entro il quale calcolare ed erogare il dovuto. A volte si va anche oltre.

Questa situazione unica nel mondo del lavoro ha originato anche anomalie nella tassazione successivamente riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate (grazie alla competenza, alla caparbietà e ai consigli Daniele e Michele) ma che può essere chiesta a rimborso entro il quinquennio successivo al pagamento di quanto ingiustamente richiesto dall’AE (chi ha dato ha dato, ha dato). Da 2 anni nelle note della Certificazione Unica si danno indicazioni di cui l’AE dovrebbe tener conto.

Per curiosità… Come si calcola una buonuscita? Nella scuola funziona così.

Ecco come sapere quanto prenderà di TFR o TFS un insegnante che aspetta la buonuscita per la pensione INPS 2022

Quando si raggiunge il collocamento in quiescenza gli insegnanti, in qualità di lavoratori del settore pubblico, maturano una indennità nota come trattamento di fine servizio. L’importo della prestazione non è fisso, ma varia in ragione degli anni di servizio, dell’importo del salario a fine carriera e di altri fattori.

Anche la decorrenza del pagamento non è uguale in tutti i casi, ma si stabilisce talvolta in relazione alla forma previdenziale scelta. Conoscendo alcuni dati, è possibile stimare approssimativamente a quanto corrisponde l’importo della quota come vedremo di seguito in alcuni esempi pratici. Ecco come sapere quanto prenderà di TFR o TFS un insegnante che aspetta la buonuscita per la pensione INPS 2022.

Quanti soldi spettano e quando arriva la liquidazione

Molti lavoratori che si apprestano ad uscire dal mondo del lavoro, spesso non hanno idea di quanti soldi percepiranno ogni mese di pensione né di buonuscita. Per chi ha raggiunto il requisito minimo per la pensione di vecchiaia, in un precedente articolo abbiamo spiegato quanto si prende di pensione con 20 anni di contributi INPS. Relativamente all’indennità di fine carriera TFR/TFS è utile porre alcune distinzioni utili a capire come funziona la buonuscita degli insegnanti. I dipendenti del settore pubblico, nella generalità dei casi, maturano il diritto a ricevere il TFS, ossia il trattamento di fine servizio.

Quest’ultimo, a sua volta, comprende tre differenti tipologie di liquidazione tra cui rientra la cosiddetta indennità di buonuscita (IBU) che spetta ai lavoratori della scuola. Secondo quanto prevede il D.L. n. 4/2019, i tempi di erogazione del TFR/TFS possono variare e richiedere anche diversi anni prima della liquidazione totale. In un precedente articolo abbiamo difatti spiegato quando arrivano i soldi del TFS per i dipendenti pubblici che vanno in pensione INPS.

Ecco come sapere quanto prenderà di TFR o TFS un insegnante che aspetta la buonuscita per la pensione INPS 2022

In alcuni casi i dipendenti statali possono richiedere un anticipo TFR/TFS il cui calcolo si può effettuare grazie al servizio INPS reso noto dal messaggio n. 3436 del 12 ottobre 2021. L’ammontare della buonuscita a cui il docente avrà accesso dopo il pensionamento generalmente corrisponde a un dodicesimo dell’80% della retribuzione annua lorda. Questa quota si moltiplica per il numero di anni di servizio maturati fino al pensionamento per avere l’ammontare complessivo. Stando a queste indicazioni, dunque, primo passo da compiere consiste nell’individuare la retribuzione che l’insegnante ha percepito e dividerla per 12. Successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per 0,80.

L’importo che si ricava dal calcolo si dovrà poi moltiplicare per il numero di anni di servizio prestati nella propria carriera d’insegnamento. In tale maniera si ottiene una quota indicativa del TFR/TFS.

Facciamo un esempio per capire meglio come funziona il calcolo. Immaginiamo un insegnante che abbia una retribuzione pari a 33.000 euro lordi e che abbia prestato servizio per 40 anni. In questo caso, dividiamo per 12 la retribuzione di 33.000 euro, ottenendo un valore pari a 2.750. Moltiplichiamo 2.750 x 0,80 e per gli anni di servizio. In questa maniera, sapremo che il TFR/TFS spettante dovrebbe corrispondere all’incirca a 88.000 euro.

Fonte

martedì 28 dicembre 2021

Un servizio

Un Gruppo di denuncia e di servizio su Facebook

Dentro un social come Facebook ci si può stare in tanti modi, più o meno utili per sé.
Il gruppo stop al furto delle buonuscite dei lavoratori di poste italiane ci sta per denunciare quel che non va sulla Buonuscita e, al tempo stesso,  diventare una pagina di servizio.
Dentro ci trovate Rabbia e Ragionevolezza, Conoscenza e Collaborazione nell’affrontare e perfino risolvere alcuni dei problemi che questa stortura normativa, UNICA nel panorama lavorativo, ha creato e continua a creare ai lavoratori e agli ex dipendenti di Poste.
Tutto questo nell’indifferenza - se non fastidio - delle numerose organizzazioni politiche e/o sindacali. (Sì, qualcuno, personalmente, c’è, ma non basta)

Nessuno nasce "imparato”: quando si vuole  basta applicarsi.

Qui sotto mostriamo un piccolissimo estratto esemplificativo di ciò che non troverete altrove.

L’occasione delle festività di fine anno può essere l’occasione per dare un’occhiata e passare parola.

Auguri!



venerdì 17 dicembre 2021

Dal 2022 interessi al 1,25% in caso di ritardato pagamento della Buonuscita-TFS

Dal 2022 crescono gli interessi in caso di ritardato pagamento della pensione e del TFS

Vittorio Spinelli. Giovedì, 16 Dicembre 2021

Lo certifica il decreto del Ministero dell'Economia che fissa i tassi di interesse da applicare a partire dal 1° gennaio 2022. Il tasso sale dallo 0,01% all'1,25%.

Dal prossimo anno tornano a salire gli interessi legali dovuti per il ritardo nei pagamenti dei contributi all'INPS. Da quella data, infatti, il saggio degli interessi legali, fissato allo 0,01% dal 1° gennaio 2021, sale all'1,25%

Lo certifica il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 Dicembre 2021 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021).

La vigente normativa (art. 2, comma 185, legge n.662/1996) stabilisce che il ministro può modificare la misura del saggio, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. L'ultima modifica del tasso si è registrata alla fine dello scorso anno quando il Ministero dell'Economia fissò, in riferimento all'anno 2021, il tasso di interesse in misura pari allo 0,01%. Dal prossimo anno, pertanto, tornano a salire le sanzioni dovute sui contributi previdenziali versati in ritardo da imprese e lavoratori e gli interessi sulle pensioni, prestazioni ed indennità corrisposte dall'Inps ai diretti interessati in ritardo rispetto alla prima data utile di decorrenza.

Contributi

Per quanto riguarda i contributi la modifica ha effetti sulle ipotesi, previste dall'art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000, di riduzione delle sanzioni civili fino alla misura prevista per gli interessi legali. Si tratta delle ipotesi del mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze normative, per fatto doloso del terzo o per crisi aziendale (Circ. Inps 88/2002). Tale previsione è subordinata all'integrale pagamento dei contributi dovuti da parte del datore di lavoro.

In tale ipotesi i contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2022 saranno oggetto di una maggiorazione dell'1,25%. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti dovrà essere effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (si veda tabella).

Pensioni

La modifica del tasso legale produce effetti anche con riferimento alle pensioni e alle prestazioni in pagamento dall'Inps (come ad esempio le prestazioni di fine rapporto e di fine servizio). In particolare il ritardato pagamento delle prestazioni in scadenza dal 1° gennaio 2022 sarà oggetto di un interesse legale pari allo 1,25%.

Fonte: PensioniOggi.it


L’esperienza degli anni precedenti prova, la Gestione Commissariale Buonuscita eroga l’importo dovuto (immutato dal 28/02/1998) anche OLTRE i tre mesi aggiuntivi previsti per pagare il dovuto. Dal 2022 gli interessi hanno un peso decisamente più significativo e bisogna farli valere.

Se siete tra coloro che aspettano la Buonuscita nel 2022, pensateci adesso. Coinvolgete le vostre organizzazioni sindacali nazionali su questo problema affinché si muovano per tempo. Lamentarsene dopo non servirà.

Lo diciamo adesso perché – soprattutto tra MARZO e APRILE – questa situazione sarà palese anche ai ciechi e sordi.

Per avere un’idea di cosa si tratta, scorrete i post del nostro Blog scritti negli anni precedenti in quei mesi.