Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 4-03123
Atto n. 4-03123
Pubblicato il 17 giugno 2026, nella seduta n. 429
MAGNI, CAMUSSO, MAZZELLA - Ai Ministri per la pubblica amministrazione, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
la Corte costituzionale, con la sentenza 5 marzo 2026, n. 25, è nuovamente intervenuta sulla disciplina del differimento e della rateizzazione del trattamento di fine servizio (TFS) spettante ai dipendenti pubblici;
la Corte ha ribadito che esso costituisce una componente della retribuzione differita e che l'attuale sistema di pagamento posticipato e frazionato determina una compressione ingiustificata dei diritti dei lavoratori, ponendosi in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, che garantisce il diritto a una retribuzione proporzionata e corrisposta in tempi congrui;
la Corte ha evidenziato l'urgenza di un intervento legislativo teso a superare definitivamente il meccanismo del differimento e della rateizzazione del TFS, assegnando al legislatore il termine di un anno per programmare la rimozione delle misure, con scadenza fissata al 14 gennaio 2027;
già in precedenti decisioni la Corte costituzionale aveva segnalato la criticità di una disciplina che impone ai lavoratori pubblici attese di molti mesi, o addirittura anni, per percepire somme maturate nel corso dell'attività lavorativa;
la normativa relativa ai tempi di erogazione del TFS trova applicazione anche nei confronti degli ex dipendenti dell'ente Poste italiane e dei lavoratori postali tuttora soggetti alla disciplina della "buonuscita-TFS", i quali, ai fini dell'erogazione della prestazione, risultano assimilati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
tale categoria di lavoratori, oltre a subire i ritardi previsti dalla normativa applicabile al pubblico impiego, si trova spesso a percepire, a distanza di molti anni, la quota di buonuscita-TFS maturata al 28 febbraio 1998 senza alcuna rivalutazione monetaria e senza il riconoscimento di interessi compensativi, con una significativa perdita del valore reale delle somme spettanti;
nelle analisi pubbliche e nelle stime finanziarie relative agli effetti della sentenza della Corte costituzionale si fa generalmente riferimento ai soli dipendenti delle pubbliche amministrazioni, senza che emerga con chiarezza se siano stati inclusi anche i lavoratori postali destinatari della medesima disciplina sui tempi di erogazione del TFS;
appare pertanto assolutamente necessario accertare che l'eventuale programmazione degli interventi legislativi e delle coperture finanziarie tenga conto dell'intera platea dei soggetti interessati, inclusi gli ex dipendenti postali, nonché i lavoratori postali ancora titolari del diritto alla buonuscita-TFS,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda assumere per dare attuazione alla sentenza n. 25 del 5 marzo 2026 della Corte costituzionale e per garantire il superamento del differimento e della rateizzazione del TFS entro il termine indicato dalla stessa Corte;
se, nell'ambito delle valutazioni economiche e finanziarie relative all'attuazione della pronuncia, siano stati inclusi anche gli ex dipendenti di Poste italiane, nonché i lavoratori postali tuttora destinatari della disciplina della buonuscita-TFS;
quale sia il numero dei lavoratori postali che, alla data odierna, non hanno ancora percepito integralmente quanto spettante e quale sia l'ammontare complessivo delle somme ancora da corrispondere;
se non ritenga necessario adottare misure volte a riconoscere forme di rivalutazione monetaria o di compensazione economica per le quote di buonuscita-TFS maturate al 28 febbraio 1998 ed erogate a distanza di molti anni, al fine di evitare una sostanziale perdita del potere d'acquisto delle somme spettanti ai lavoratori;
se non intenda promuovere una ricognizione puntuale della platea dei beneficiari nel comparto postale, al fine di garantire che gli interventi legislativi conseguenti alla sentenza della Corte costituzionale siano estesi a tutti i soggetti interessati e adeguatamente finanziati.
fonte: Senato della Repubblica
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