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venerdì 13 ottobre 2023

Sindacati di Polizia chiedono di cancellare il differimento del TFS

Al Signor Ministro dell’Economia e delle Finanze
On.le Giancarlo Giorgetti 

Al Signor Ministro dell’Interno
Pref. Matteo Piantedosi

Al Signor Ministro della Pubblica Amministrazione
Sen. Paolo Zangrillo

All’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

e, p.c. Al Signor Capo della Polizia

Pref. Vittorio Pisani


Prot.  07/SIAP-ANFP/2023          Roma, 11 ottobre 2023

Oggetto: Richiesta intervento normativo per sanare l’ingiusto differimento del trattamento di fine servizio.

Da lungo tempo avevamo colto il disagio di tutti gli appartenenti della Polizia di Stato che vivono il differimento e la dilazione del TFS con sentimento di frustrazione e di ingiustizia, che cade proprio nel delicato momento della fuoriuscita dal mondo del lavoro e il passaggio al sistema pensionistico.

Proprio per questo motivo si è promosso un ricorso innanzi al TAR Lazio, finalizzato a sollevare la questione della legittimità costituzionale degli artt. 12 del d.l. 78/2010 e 3 del d.l. 79/1997, le norme “emergenziali” che avevano introdotto rispettivamente la rateizzazione in più tranches del TFS ed il differimento di un anno per il primo pagamento nei confronti dei dipendenti collocati a riposo per anzianità massima anagrafica o di servizio. 

Come ormai è ben noto a tutti, la Corte costituzionale con sentenza n. 130/2023, ricollegandosi alla sua precedente sentenza n. 150 del 2019, pur avendo dichiarato la questione proposta “inammissibile” - in quanto il TFS costituisce un rilevante aggregato della spesa corrente che incide sensibilmente sul bilancio statale - ha tuttavia riconosciuto che le norme impugnate violano il criterio della ragionevolezza nella pur eccezionalmente ammissibile compressione del diritto dei lavoratori alla tempestiva corresponsione.

La sentenza ha sancito che “La lesione delle garanzie costituzionali determinata dal differimento della corresponsione delle prestazioni in esame esige, infatti, un intervento riformatore prioritario, che contemperi l’indifferibilità della reductio ad legitimitatem con la necessità di inscrivere la spesa da essa comportata in un organico disegno finanziario che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria”.

L’attuale situazione inflazionistica ha acuito l’urgenza di un intervento legislativo; infatti, non essendo la prestazione previdenziale controbilanciata dal riconoscimento della rivalutazione monetaria, il ritardo finisce per incidere sulla stessa consistenza economica della prestazione. 

Al riguardo, si evidenzia in primo luogo che il dato finale dell’inflazione certificato dall’Istat è pari a l’8,1%, in secondo luogo il costo della cessione del TFS, in base alle convenzioni bancarie è del 3%, mentre fuori dalle convenzioni ammonta al 6%. Perciò, il taglio del potere di acquisto del trattamento di fine servizio può arrivare fino al 14%, tale riduzione è un’autentica iniquità che grava sul pubblico dipendente.

Sempre la Consulta ha sancito che neanche può ritenersi satisfattiva la disciplina di anticipazione della liquidazione introdotta dall’art. 23 del d.l. n. 4 del 2019 o da ultimo dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INPS 9 novembre 2022, n. 219, che consentono di usufruire di un finanziamento con onere a carico del dipendente, perché anche tali misure continuano a scaricare sulle spalle dei dipendenti interessati l’onere economico per l’erogazione tempestiva dell’emolumento.  

Oltretutto, la disponibilità fornita spontaneamente dall’INPS ad erogare il finanziamento, lascia ben intendere che l’Istituto dispone nelle proprie casse della liquidità necessaria e pertanto il costo economico che viene scaricato sui dipendenti si rivela una ingiusta ed indebita attività lucrativa. Questo illegittimo balzello diventa ancora più odioso per coloro i quali saranno collocati in quiescenza esclusivamente con il sistema contributivo. Questi colleghi, infatti, non soltanto saranno costretti a fare ricorso ad assicurazioni private, durante l’attività di servizio, per evitare l’eccessiva riduzione della pensione rispetto ai loro predecessori, ma dovranno sostenere anche il costo finanziario per la tempestiva liquidazione del loro TFS!

Nonostante l’esplicita e pregnante raccomandazione di un intervento rapido, risalente già alla sentenza del 2019 ed ora ancor più ribadito, ad oggi, non risulta adottata alcuna iniziativa legislativa in tal senso e tutto il personale della Polizia di Stato, al pari del resto del pubblico impego, continua a percepire il TFS con i consueti ritardi (fino a tre anni) e dilazioni (due o tre rate annuali).

Alla luce delle sopra esposte raccomandazioni della Consulta e delle situazioni di fatto, si richiede una decisa iniziativa che, pur considerando l’esigenza di salvaguardare i saldi del bilancio statale, smetta di porre gli oneri per la tempestiva ed immediata prestazione previdenziale a carico degli stessi dipendenti percettori.

Il legislatore, come detto, non sembra aver ancora posto la dovuta attenzione sulla questione, e riteniamo che solo l’iniziativa legislativa proveniente dal Governo sia idonea a superare questa condizione di illegittimità che si trascina ormai da molti anni, e sulla quale i primi moniti della Corte Costituzionale, risalenti al 2019, sono rimasti totalmente inascoltati. 


LETTERA MINISTRI PER TFS

sabato 7 ottobre 2023

Andiamo avanti!

 A PROPOSITO DI RICORSO...

Sapevamo sin dall’inizio che il percorso sarebbe stato lungo e tortuoso ma andiamo avanti, con la presentazione del ricorso in Cassazione!

Per poter adire infatti la Corte di Giustizia Europea, è necessario percorrere tutti i gradi di giudizio nazionali, laddove vi  sia stata, di volta in volta, una sentenza a noi negativa, come purtroppo verificatosi nel nostro caso. Ma non demordiamo e d’intesa con il nostro Studio Legale, ci stiamo adoperando per far funzionare al meglio la nostra macchina organizzativa, costituita da pochi volontari, al fine di precorrere quanto più possibile i tempi per la definizione delle nostre istanze.

Come di consueto, vi terremo aggiornati perché un nostro eventuale successo spianerà la strada della giustizia a tutti i nostri ex colleghi P.T.!

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GALLONE & URSO

STUDIO LEGALE

 

Egregi ricorrenti, 

come anticipato, è stata pubblicata la nostra sentenza d’Appello che ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado. Si tratta di una sentenza brevissima, il cui contenuto - tolta l’epigrafe e le conclusioni - si riduce ad appena due paginette. Il contenuto della sentenza è davvero insoddisfacente.

Il nostro atto di appello aveva contestato in maniera chiara e precisa le carenze argomentative contenute nella sentenza di primo grado, insistendo sul fatto che il Vostro caso deve essere valutato sotto il profilo della compatibilità al diritto UE, in quanto la Corte di Giustizia Europea accoglie una concezione molto più ampia del trasferimento d’azienda, estesa a QUALSIASI MODIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL DATORE DI LAVORO, e non esclusivamente quando vi sia una cessione dell’azienda, a titolo oneroso, da un soggetto A ad un soggetto B, ma riconosce sempre il trasferimento d'azienda quando vi sia un cambio della titolarità dell’azienda, anche se ciò derivi da un atto autoritativo dell’Autorità, come nelle privatizzazioni. 

Sapevamo che difficilmente il Tribunale e la Corte d’Appello avrebbero contraddetto la decisione negativa della Corte Costituzionale, perciò sin dall’inizio il nostro obiettivo principale è stato quello di tornare innanzi alla Corte di Cassazione, insistendo per ottenere un rinvio alla Corte di Giustizia, anche perché per adire le Corti Europee bisogna aver prima esperito tutti gli strumenti giurisdizionali nazionali. Ebbene, adesso manca soltanto la Corte di Cassazione ed è fondamentale che il gruppo rimanga unito e si presenti coeso dinnanzi alla Suprema Corte impugnando questa decisione d’appello e insistendo per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea.

Sin dall'inizio abbiamo detto che bisognava percorrere questa strada in ragione del fatto che la Corte di Giustizia, nel caso Collino e Chiappero c/ TELECOM spa ha deciso favorevolmente una questione identica alla vostra, dopo che -anche in quel caso- sia la Cassazione che i primi due giudici interni (tribunale e appello) avevano bocciato il loro ricorso. Collino e Chiappero c/ TELECOM è arrivata alla Corte di Giustizia e lì i lavoratori hanno ottenuto quella giustizia che nei giudizi nazionali non gli era stata riconosciuta. Considerate che è stata la medesima legge a privatizzare sia l'ente Poste e Telecomunicazioni, sia l'ente pubblico ASST, trasformato in IRITEL spa, dove erano stati trasferiti i sigg. Collino e Chiappero. Dunque, non si spiega il motivo della diversità di trattamento.

La Cassazione ha sempre affermato che nelle privatizzazioni, mancando un venditore ed un compratore, non poteva trattarsi di un trasferimento d'azienda, ma di unicità del rapporto lavorativo. Tuttavia, LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA HA SMENTITO CIO’, AFFERMANDO CHE VI È TRASFERIMENTO D'AZIENDA TUTTE LE VOLTE CHE C’E’ UN CAMBIAMENTO DELLA TITOLARITÀ DELL'AZIENDA, IN QUALSIASI MODO CIO’ AVVENGA, E, DUNQUE, ANCHE PER EFFETTO DI UN PROVVEDIMENTO DI LEGGE O DELL'AUTORITÀ, COME, APPUNTO, IN CASO DI PRIVATIZZAZIONE.  

Peraltro la Cassazione in molti casi ha correttamente applicato i principi sanciti dalla Corte di Giustizia, come, ad esempio, nelle seguenti decisioni:

-   Cass. 10/3/2009 n. 5708, Pres. Sciarelli Est. Curcuruto: “L’art. 2112 c.c., nel testo modificato dalla L. n. 428 del 1990, n. 47, che ha recepito la direttiva comunitaria 77/187/Cee (successivamente modificato dal D.Lgs. n. 18 del 2001, art. 1), in applicazione del canone dell’interpretazione adeguatrice della norma di diritto nazionale alla norma di diritto comunitario, e in considerazione dell’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con le sentenze 25 gennaio 2001, C-172/99, 26 settembre 2000, C-175/99 e 14 settembre 2000, C-343/98, deve ritenersi applicabile anche nei casi in cui il trasferimento dell’azienda non derivi dall’esistenza di un contratto tra cedente e cessionario, ma sia riconducibile a un atto autoritativo della pubblica amministrazione, con conseguente diritto dei dipendenti dell’impresa cedente alla continuazione del rapporto di lavoro subordinato con l’impresa subentrante, purché si accerti l’esistenza di una cessione di elementi materiali significativi tra le due imprese”.

-   Cass. 9/1/2008 n. 199, Pres. La Terza: “Nel caso di mutamento della titolarità della concessione per atto autoritativo della Pubblica Amministrazione, è configurabile un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. qualora il complesso dei beni aziendali, nel passaggio di titolarità, resti immutato nella sua struttura organizzativa e nell’attitudine all’esercizio dell’impresa”.

-   Corte app. Roma 15/6/2006, Pres. Sorace Rel. Franchini: Anche nell’ipotesi di modifica della figura imprenditoriale da ditta individuale in Società in Nome Collettivo (operata attraverso cessione), sussiste il trasferimento d’azienda, poiché, qualunque sia la forma giuridica con cui si attui il mutamento, vi è mutamento del titolare anche laddove rimangano inalterati struttura e fini dell’azienda”.

Voi prima eravate dipendenti di un Ente pubblico economico appartenente al Ministero delle Comunicazioni e poi siete stati trasferiti alle dipendenze di una S.p.a. appartenente al Ministero del Tesoro e alla Cassa Depositi e Prestiti. Si tratta, chiaramente, di un cambio della titolarità dell’azienda, e dunque di un trasferimento d'azienda nell'accezione ampia accolta dalla Corte di Giustizia Europea. 

         È fondamentale continuare il percorso che abbiamo avviato alcuni anni fa, IMPUGNANDO QUESTA ERRATA SENTENZA DINNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE. Essendo un giudice di ultima istanza dello stato membro, la Cassazione è obbligata a trasmettere gli atti alla C.G.U.E., in caso di dubbio o di non manifesta infondatezza della violazione della norma UE. Ove ciò  non avvenga può  configurarsi la responsabilità dello Stato per denegata giustizia.

Dopo una prima riunione telematica con i referenti del comitato abbiamo deciso di partire immediatamente con la raccolta delle nuove procure speciali per presentare il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione. Abbiamo tempo, però dobbiamo comunque procedere molto rapidamente perché siamo in tanti e perché il ricorso in Cassazione richiede un lavoro lungo e molto complesso. Considerate che in Cassazione esistono tantissime formalità da rispettare che, se violate, possono portare ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Occorre dunque muoversi rapidamente e con la massima attenzione.

 

Per quanto concerne la quota di adesione al ricorso tenete presente che solitamente un ricorso in Cassazione costa all’incirca il triplo del primo grado e il doppio dell’appello. Il solo contributo unificato, per esempio, che in primo grado costa 259 euro e in appello 388,50 euro, in Cassazione costa 1036,00 euro. Lo stesso vale per le nostre tariffe professionali, che sono liberamente consultabili in internet; tuttavia, al fine di venire incontro alle esigenze e alle disponibilità economiche di tutti abbiamo deciso di mantenere la quota all’incirca identica a quella dei primi due gradi che era già estremamente favorevole. La quota di adesione, pertanto, è fissata in euro 100,00 a partecipante, comprensiva di tutto, anche del C.U., sino alla fine della causa. Inoltre, sempre per agevolarvi il più possibile abbiamo deciso, assieme ai referenti del comitato, che non dovrete sopportare nessuna ulteriore spesa neppure per qualsiasi rinvio e/o ricorso innanzi alle Corti Europee.  

Abbiamo mantenuto la quota oggettivamente bassa ed accessibile a tutti in modo da mantenere il gruppo unito e coeso in quest’ultimo step che ci eravamo prefissati - come necessario - sin dal principio. È importante che giunga l’adesione di tutti, anche per non arrivare in Cassazione mostrando segni di debolezza, come se alcuni avessero implicitamente “accettato” questa sentenza che ancora una volta non tutela minimamente i vostri diritti evidentemente calpestati dallo Stato italiano. Per questo è ora fondamentale rimanere uniti! 

Per  quanto  riguarda  le tempistiche, non possiamo garantirvi nulla.  In media il giudizio in Cassazione dovrebbe concludersi in circa due anni, però, inutile dirlo, i tempi della giustizia civile sono molto volubili. Il covid, per esempio, ha rallentato tantissimo il nostro appello. Adesso, però, con i fondi del PNRR il Ministero della Giustizia si è impegnato a velocizzare tantissimo i processi ponendosi in linea con le durate medie europee. Confidiamo in questo.

IMPORTANTE

A noi interessa unicamente che sia accertata la violazione della Direttiva UE che salvaguarda i diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda. La violazione è stata commessa solo dallo Stato italiano e non da Poste Italiane, che ne ha solo beneficiato. Il ricorso in Cassazione, pertanto, sarà proposto unicamente nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che rappresenta lo Stato italiano, e non anche nei confronti di Poste italiane. Ciò vi pone al riparo da qualsiasi problematica potreste incontrare, compreso il discorso degli accordi per il prepensionamento.       

Per qualsiasi richiesta di chiarimento, il comitato si è reso disponibile a raccogliere eventuali quesiti da sottoporci e, eventualmente, ad organizzare incontri telematici. 

Attendiamo un riscontro e, nel frattempo, Vi porgiamo un caro saluto.

 Studio Legale 
Gallone & Urso 

  

00192  Roma  Viale Giulio Cesare 51/A - Tel/Fax  06.68.80.62.75 - 347.0704016 - 339.5735545

mercoledì 13 settembre 2023

La Corte d'Appello: non c'è stato danno ai lavoratori

Pubblichiamo il testo della sentenza, emessa nella giornata di ieri, dalla quale si evince chiaramente la nostra soccombenza. 

I giudici hanno confermato quanto già detto dal Tribunale in prima istanza NEGANDO - sostanzialmente - CHE CI SIA STATO UN DANNO AI LAVORATORI. 
Siamo in attesa di ricevere le considerazioni che il nostro studio legale Gallone & Urso rilascerà al riguardo, e delle quali vi renderemo partecipi non appena perverranno.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI ROMA

II SEZIONE LAVORO

             

composta dai seguenti magistrati

dott. Alberto CELESTE  -   Presidente relatore

dott.ssa Maria Pia DI STEFANO   -   Consigliere

dott. Roberto BONANNI   -   Consigliere

 

a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.

in sostituzione dell’udienza collegiale del 12/9/2023 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

 

nella causa civile in grado d’appello iscritta al R.G. n. 3431/2019 

vertente

                                                             TRA

******** ******* + ALTRI

(avv.ti Gallone e Urso)

                                                                                                            PARTI APPELLANTI 


                                                                E 

POSTE ITALIANE S.P.A.

(avv.ti Febbo e Stazzi)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(Avvocatura Generale dello Stato)

GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA LAVORATORI POSTE ITALIANE - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI IPOST
(avv.to Buzzelli)

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS

                                                                                                            PARTI APPELLATE 

 

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4031 del 26/4/2019 

CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.


RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza impugnata (optando per la ragione “più liquida” della decisione), si rigettavano le domande - proposte da alcuni lavoratori, tutti dipendenti della Poste Italiane Spa, nei confronti della Gestione

Commissariale Fondo Buonuscita Lavoratori Poste Italiane-Istituto Postelegrafonici Ipost, dell’Inps, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Poste Italiane Spa - volte, in via principale, a rideterminare l’indennità di buonuscita dovuta, sulla base dell’ultima retribuzione percepita all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in via alternativa, a rivalutare l’importo di tale indennità maturata al 28/2/1998, con applicazione degli incrementi spettanti secondo le disposizioni di cui all’art. 2120, commi 4 e 5, c.c. (come modificato dalla legge n. 297/1982); e, in via subordinata, al pagamento di un importo, anche a titolo risarcitorio, pari alla diminuzione subita per effetto della liquidazione dell’indennità di buonuscita sulla base della retribuzione percepita alla data del 28/2/1998, anziché a quella dell’effettiva cessazione del rapporto.  

I lavoratori interponevano gravame, cui resistevano soltanto la Poste Italiane Spa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Lavoratori Poste Italiane.

Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.

Preliminarmente, si dà atto, da un lato, che, nel presente appello, viene evidenziato che alcuni degli originari ricorrenti hanno rinunciato alle loro domande nei confronti della Poste Italiane Spa, per accordi intervenuti tra le parti, e, dall’altro, che, all’udienza del 28/9/2021, il legale degli odierni appellanti ha dichiarato di non aver notificato l’appello né alla Gestione Commissariale né all’Inps, rinunciando alle domande proposte nei confronti di queste ultime parti processuali. 

Residuano, pertanto, le domande presentate dagli originari ricorrenti, esclusi quelli coinvolti nei suddetti accordi conciliativi, ed odierni appellanti - in parte cessati dal servizio al momento del deposito dell’atto introduttivo del presente giudizio (e, quindi, già percettori dell’indennità di buonuscita) e, in parte, ancora in servizio - nei confronti soltanto del datore di lavoro (ex Ente pubblico Poste Italiane, trasformatosi in Società per azioni) nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri (sotto il profilo della violazione della direttiva comunitaria da parte del legislatore italiano).

Il presente appello si articola, in buona sostanza, in un solo motivo, atteso che i lavoratori si lamentano esclusivamente della non corrispondenza, nella gravata sentenza, tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., rimproverando al Tribunale capitolino di essersi dilungato - a loro avviso, ultroneamente - sulla natura o sul meccanismo di calcolo e di liquidazione delle differenti indennità terminative del rapporto di lavoro, nonché sulla conformità dell'art. 53, comma 6, della legge n. 449/1997 agli artt. 3, 36 e 38 Cost.

Secondo gli appellanti, il punto nodale della controversia in esame sarebbe soltanto quello di verificare se, a seguito della privatizzazione dell'Ente pubblico economico Poste Italiane, i suddetti lavoratori avessero subìto un pregiudizio retributivo oggettivo, e la risposta a tale domanda dipenderebbe soltanto dalla soluzione della preliminare questione se, nel caso di specie, si fosse realizzato un “trasferimento d'azienda”.

In altri termini - come sottolineato a pagina 24 del presente libello impugnatorio - “se la risposta a quest'ultimo quesito è no, allora nulla quaestio ed i ricorrenti hanno torto, non avendo nulla a pretendere (mentre) se, invece, la risposta è sì, e dunque si è effettivamente trattato di un ‘trasferimento d'azienda’, allora è chiaro che ci sia stata una violazione della direttiva 77/187/CEE (oggi direttiva 2001/23/CE), la quale impone, in tali casi, che i lavoratori ‘trasferiti’ non subiscano alcun tipo di pregiudizio, che non avrebbero subìto in assenza del trasferimento stesso” (dovendo tale pregiudizio essere, dunque, riparato o/e risarcito).

A ben vedere, il primo giudice ha offerto un’ampia (e condivisibile) risposta sul punto.

Riguardo al principio di cui è portatrice la direttiva 77/187/CEE, in materia di conservazione dei diritti dei lavoratori che transitino alle dipendenze di altro datore di lavoro, si osserva correttamente che, nella vicenda della privatizzazione dei dipendenti postali, i diritti di questi ultimi sono ampiamente tutelati e garantiti dal doppio trattamento di quiescenza loro assicurato dal legislatore, il quale ha specificamente previsto, in ragione della diversa natura giuridica dei rapporti di lavoro di cui sono stati parti i dipendenti delle Poste Italiane, una regolamentazione volta a tutelare gli stessi da effetti pregiudizievoli potenzialmente derivanti dal mutamento dell’assetto organizzativo-strutturale del datore di lavoro. 

Il Tribunale aggiunge che neppure la sentenza C-343/98 offre un utile supporto alla prospettazione dei lavoratori, perché, in tal caso, la Corte di Giustizia, con decisione interpretativa, per un verso, ha affermato l’innovativo principio secondo cui, nella fattispecie individuata dalla direttiva 77/187/CEE, rientra anche il trasferimento di attività e di servizi attuato da un Ente che fa parte integrante della Pubblica Amministrazione, quale che sia il mezzo tecnico giuridico utilizzato e, quindi, anche se esso risulti da decisioni unilaterali delle P.A. e non da un concorso di volontà, tuttavia, per altro verso, ha anche chiarito che la suddetta direttiva intende tutelare la continuità del rapporto di lavoro nel trapasso dall’una all’altra gestione, soltanto con riferimento a quei soggetti che siano già (“inizialmente”) titolari di un rapporto della stessa natura di quello che viene a costituirsi con l’impresa acquirente, sicché appare inconferente il richiamo all’ipotesi di soggetti i quali, al momento del trasferimento, non siano tutelati in quanto lavoratori in base alle norme nazionali in materia di diritto del lavoro, per essere soggetti ad uno statuto di diritto pubblico, anche in considerazione dell’interpretazione fornita dagli stessi giudici di Lussemburgo. 

Peraltro, la questione dell’asserita applicabilità della direttiva 77/187/CEE alla fattispecie della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti postali era stata già affrontata dalla Cassazione (v. sent. nn. 24917/2009 e 11902/2017), la quale aveva chiarito che non fossero pertinenti i richiami operati alle direttive 77/187/CEE e 2001/23/CE, entrambe riferite al tema del mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa: “nella vicenda in esame, la continuità dei rapporti di lavoro è fuori discussione e la controversia concerne esclusivamente la modificazione di istituti propri di tali rapporti … ciò esclude, dunque, che vi sia spazio alcuno per il rinvio pregiudiziale alla CGUE sollecitato dai ricorrenti”.  

Per completezza, si rileva che appare inconferente l’accostamento - proposto dagli odierni appellanti - della vicenda de qua con altre ipotesi di privatizzazione, atteso che, nel caso di specie, l’Ente Poste non è stato oggetto di un trasferimento, ma di una trasformazione in Società per azioni, a seguito della quale non vi è stato alcun avvicendamento nella proprietà aziendale, per cui il rapporto di lavoro è rimasto unico ed i lavoratori hanno potuto godere interamente dell’anzianità conseguita, anche ai fini previdenziali. 

Segnatamente, nel caso della privatizzazione del settore delle telecomunicazioni di cui alla sentenza della Corte di Giustizia del 14/9/2000 (Collino e Chiappero / Telecom Spa) - citata dai lavoratori - si era in presenza di un’Amministrazione dello Stato che si spogliava di un’azienda per conferirla ad una Società costituita ad hoc, innovando radicalmente il rapporto di lavoro; si precisava, in proposito, che l'art. 1, n. 1), della direttiva poteva applicarsi ad una situazione in cui un Ente che gestisce servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico ed è gestito da un Ente pubblico integrato nell'Amministrazione dello Stato costituisce oggetto, a seguito di decisioni delle Pubbliche Amministrazioni, di un trasferimento a titolo oneroso, sotto forma di una concessione amministrativa, ad una Società di diritto privato costituita da un altro Ente pubblico che ne detiene tutte le azioni.

Nel caso di Poste Italiane, invece, non vi era stato alcun trasferimento oneroso, posto che la gestione statale era cessata già dal 1992 e l’Ente pubblico economico Poste, già titolare di concessione, si era trasformato, nel 1998, in Società per azioni: si era verificato, pertanto, un mutamento meramente giuridico del rapporto, che aveva salvaguardato l’anzianità dei lavoratori ed aveva regolato il passaggio tra due regimi di quiescenza molto diversi (quello della buonuscita erogata dall’ex Ipost e quello del trattamento di fine rapporto).

Quanto precede esclude anche il fondamento giuridico in ordine alle dedotte violazioni della normativa europea da parte del legislatore italiano, proprio alla luce della diversità ontologica delle fattispecie affrontate dalla CEDU, sulla base delle summenzionate direttive, rispetto a quella dedotta nel presente giudizio.

Per quanto fin qui esposto - optando anche in questa sede per il principio processuale della ragione più liquida e, quindi, non esaminando le questioni preliminari e pregiudiziali sottese (difetto di legittimazione passiva, intervenuta prescrizione quinquennale, inammissibilità per avvenuta transazione) - l’appello non merita accoglimento.

La peculiarità della fattispecie sostanziale e l’opinabilità delle questioni giuridiche trattate inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese del grado tra tutte le parti in causa.

Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono le condizioni oggettive, richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.

P.Q.M.

a - rigetta l’appello;

b - compensa le spese del grado;

c - dà atto che sussistono per le parti appellanti le condizioni oggettive, richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 12/9/2023 

                                                                                                        IL PRESIDENTE ESTENSORE

                                                                                                                            (Alberto Celeste)     


martedì 25 luglio 2023

Un ricordo con due esempi

Ciascuno di noi è importante e lo è di più quando si attiva con la forza delle proprie parole per ricercare l'ascolto a cui abbiamo diritto. 
Ma i diritti vanno fatti valere.
Chi ci rinuncia a priori fa come Pinocchio col Grillo Parlante, nel tentativo di far tacere la voce della coscienza.

Tra le persone importanti c'è sicuramente Michele Musina (non è il solo) esemplare per la costanza e la perseveranza del suo impegno fino all'ultimo. Sì perché dal 25 luglio 2021 ci sta seguendo da lassù.
Le sue parole ed il suo esempio continuano ad avere lo stesso valore, la stessa forza.
Pubblichiamo due dei suoi scritti rimasti senza risposta affinché si capisca la chiara volontà operativa che segue la presa di coscienza di un problema che va affrontato e risolto, nonostante "chi di dovere" finga di non sentire: scripta manent.

Michele Musina 20 mar. 2016
Ciao a tutti i colleghi P.T (...). dobbiamo farcela è un nostro sacrosanto DIRITTO, CI SPETTA SIA LA RIVALUTAZIONE CHE GLI INTERESSI LEGALI. nessuno, che io sappia, dà soldi in prestito senza interessi, tanto meno lo ha mai fatto il nostro ente.
Chi lotta può perdere, ma chi non lotta ha già perso.

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Leggi da Abolire (Scritto al M5Stelle) Feb. 2018

A seguito della privatizzazione dell’Ente Poste Italiane, trasformato nella società Poste Italiane S.P.A, il legislatore italiano, con una legge unica nel panorama legislativo italiano, ossia l’art. 53, comma 6, lettera a della legge 27 dicembre 1997 n°449 congelò al 28 febbraio 1998 l’indennità di buonuscita dei dipendenti postali, causando loro un grave danno economico. Ciò significa che tutti i lavoratori andati in pensione dopo quella data, ed anche quelli attualmente in servizio, ma assunti prima della privatizzazione, al momento della cessazione del rapporto lavorativo, percepiranno il TFR maturato da 1/3/1998 alla cessazione del rapporto, più il TFS (indennità di buonuscita) calcolata non sull’ultima busta paga percepita al momento della cessazione del rapporto, bensì sull’ultima busta paga percepita nel lontano 28 febbraio 1998!!

Si tratta di un caso unico, poiché a nessun altro lavoratore italiano, pubblico o privato, è mai stata negata la rivalutazione di una parte dell’indennità terminativa del rapporto di lavoro.

Il legislatore italiano ha sempre salvaguardato il potere d’acquisto dell’intero trattamento retributivo differito, connesso all’anzianità, di tutti i lavoratori interessati dalle riforme- ECCETTO CHE PER 219.601 LAVORATORI POSTALI in forza al 28/02/1998 padri e madri di famiglia, che di certo con gli stipendi percepiti non navigavano e non navigano nell’oro.

Michele Musina

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Spett.le Redazione non è l’Arena - 25 Feb. 2020

Alla cortese attenzione del Dottor Giletti

Mi chiamo Michele Musina, sono un dipendente di Poste italiane S.p.a. dal lontano 1981. Anche se ritengo non sia il momento buono considerato gli eventi che stanno affliggendo il nostro paese. Le scrivo queste poche righe nella speranza che un giorno possa parlarne durante la sua trasmissione.

Non so se è già al corrente della questione, si tratta di una denuncia di sopruso che si protrae dal lontano primo marzo del 1998 e riguarda la buonuscita maturata sino al 28 febbraio 1998. Da allora al 28 febbraio di questo mese sono passati la bellezza di 22 anni, una data triste per noi dipendenti postali che sino a oggi, non vediamo la luce in fondo al tunnel in cui ci hanno relegato.

Durante questo periodo ci sono state varie interrogazioni parlamentari e sono state votate anche due risoluzioni parlamentari per porre fine a questo problema visto che siamo gli unici lavoratori a subire questo trattamento. Le varie promesse da parte dei politici di tutti i partiti e non altro il presidente del Consiglio Mario Monti che si era impegnato a risolverlo si sono concluse in un nulla di fatto. A quanto pare ventisette mesi di attesa per vedersi pagare quello che ci spetta di diritto, ai nostri politici non bastava e quindi con la legge 4/2019 hanno pensato di spostarla ancora un po’ in avanti, portandola non più a 27 mesi dalla data di pensionamento ma bensì a quindici mesi dopo il raggiungimento della pensione di vecchiaia. Ciò significa che chi ha optato per andare in pensione a 62 anni di età e 38 di contributi cioè quota 100 dovrà aspettare al compimento del sessantottesimo anno e tre mesi, quindi gli verrà liquidata dopo ben sei anni e come sinora avvenuto senza alcuna rivalutazione monetaria.

Per questa ingiustizia che stiamo subendo cioè la non rivalutazione di quanto maturato sino al 1998 che non può essere liquidata anche dopo 40 al valore di allora. Alcuni anni fa abbiamo formato un comitato denominato Comitatobuonuscitapt e circa 250 e oltre dipendenti e pensionati postali, stiamo percorrendo i passi che portano alla Corte di Giustizia Europea e vedere riconosciuto il diritto a percepire in tempi ragionevoli quanto maturato con la rivalutazione prevista dalla legge che deve essere calcolata sull’ultima retribuzione integralmente percepita, come avviene per il TFR di tutti i dipendenti pubblici e privati. Ci siamo costituiti in giudizio e In primo grado, come temevamo non avendo voce in capitolo la nostra richiesta non ha avuto l'esito che speravamo, costringendoci di fatto ad affrontare ulteriori spese per il ricorso in appello che si terrà a breve e speriamo che almeno in questo grado di giudizio venga riconosciuto il nostro diritto. Siamo coscienti che l'esborso per lo Stato Italiano è oneroso visto che per rimediare a questo sopruso servono oltre 900 milioni di euro e riguarda oltre 219mila persone da qui al 2042, che sarebbe l'anno in cui verranno pagati gli ultimi dipendenti che ne hanno diritto essendo entrati prima del 28 febbraio 1998 data, di trasformazione e privatizzazione delle Poste Italiane. Ci tengo a precisare sono soldi che sono soldi nostri, dei dipendenti postali assunti prima del 1998 e non dello Stato. Se, come avvenuto con i dipendenti delle ferrovie dello Stato all'atto della loro privatizzazione hanno visto il travaso del TFS nel nuovo TFR, oggi non ci sarebbero questi problemi. Per ultimo, voglio far presente che il Comitato Buonuscita PT si è preso l'impegno di portare avanti quest’azione legale con l'intenzione di arrivare se necessario sino alla Corte di Giustizia Europea per veder riconosciuto il diritto a essere trattati come tutti i dipendenti pubblici e privati. non vogliamo privilegi.

A nome del Comitato Buonuscita PT, confidando nel suo interessamento e appoggio, desideravo chiederle se è possibile far incontrare nella sua trasmissione, per discuterne, qualche componente del nostro comitato e qualche componente del governo che sia in grado di darei una risposta e ponga fine a questo sopruso di stato.

In attesa di cordiale e gradita risposta porgo i più cordiali e distinti saluti
Michele Musina

Qualora vogliate prendere in considerazione la mia richiesta e vogliate contattarmi, i miei recapiti sono (...)




martedì 27 giugno 2023

Sentenza n. 130 della Corte Costituzionale: nota FLC

Tfr e Tfs dipendenti pubblici, Corte Costituzionale: anticostituzionale il differimento e la rateizzazione

CGIL-FLC-FP: adesso il Governo intervenga. 

25/06/2023

Da sempre la CGIL con FP e FLC, chiedono la parificazione delle condizioni di accesso al Tfr e Tfs tra settore pubblico e settore privato, superando le norme che ne posticipano di molti anni il pagamento per i dipendenti pubblici.

La sentenza n. 130 della Corte Costituzionale dichiara anticostituzionale il differimento e la rateizzazione del Tfr e del Tfs dei dipendenti pubblici in quanto contrasta con il principio della giusta retribuzione, contenuto nell’art. 36 della Costituzione, che sancisce che: “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa”.

In questi anni il Parlamento non è voluto intervenire su questo tema, nonostante la sentenza n. 159/2019 della Corte Costituzionale, che aveva disposto che non venisse applicata alcuna differenza tra il Tfr e il Tfs, contemplando un differimento solo per le pensioni anticipate.

In questi anni i tempi di liquidazione del Tfs e Tfr per i dipendenti pubblici, hanno raggiunto posticipi fino a 7 anni - a seconda del motivo della cessazione dell’attività lavorativa.

Adesso CGIL FLC e FP, chiedono che il Governo intervenga e ponga finalmente fine a questa palese ingiustizia e disparità di trattamento dei lavoratori pubblici nei confronti di quelli del settore privato, in caso contrario proseguiremo la vertenza con un’azione legale massiva, per tutelare tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti.

fonte

Sentenza della Corte Costituzionale 130/2023: ora tocca al Legislatore

Molti ci domandano cosa succederà adesso. Detto che è facile fare domande, ma le risposte credibili e tempestive hanno bisogno della capacità e delle competenze che non abbiamo, ci affidiamo alla lettura di ciò che scrivono persone più competenti di noi.

Dopo aver pubblicato il dispositivo della sentenza n. 130/2023 della Corte Costituzionale, ci pare che questo articolo sia sufficientemente breve, indicativo ed alla portata dell'impazienza di chi vuol sapere.

Incostituzionale differire il trattamento di fine servizio


Con la sentenza n. 130/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (T.F.S., in precedenza chiamato “buonuscita”), componente integrante della retribuzione, spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio.

Tale differimento, osserva la Consulta, si pone in contrasto con il principio della giusta retribuzione. Il principio della giusta retribuzione, infatti, “si sostanzia non solamente nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione” (sentenza n. 159 del 2019).

La Corte riconosce di non potere “allo stato, porre rimedio, posto che il quomodo delle soluzioni attinge alla discrezionalità del legislatore”, aggiungendo poi che il legislatore dovrebbe formulare “una soluzione che, in ossequio ai richiamati principi di adeguatezza della retribuzione, di ragionevolezza e proporzionalità, si sviluppi muovendo dai trattamenti meno elevati per estendersi via via agli altri”. Infatti, la disciplina attualmente in vigore, calibrata su una progressione graduale delle dilazioni, via via più ampie in proporzione all’incremento dell’ammontare della prestazione, finisce per “aggravare il vulnus sopra evidenziato”.

Con il comunicato stampa relativo alla menzionata decisione del 23 giugno 2023, eloquentemente intitolato “Il differimento del T.F.S. è incompatibile con la Costituzione: Pressante invito al legislatore a rimuoverlo gradualmente”, il Giudice delle leggi ha affermato che spetta al legislatore individuare “i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore che tenga conto anche degli impegni assunti nell’ambito della precedente programmazione economico-finanziaria”.

La Corte tuttavia precisa che “la discrezionalità del legislatore al riguardo non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa, tenuto anche conto che la Corte aveva già rivolto al legislatore, con la sentenza n.159 del 2019, un monito con il quale si segnalava la problematicità della normativa in esame”. Per l’appunto non si tratta del primo monito rivolto al legislatore in merito al differimento della corresponsione dei T.F.S.

Fonte