Per i dipendenti Postali il valore della BUONUSCITA è stato fissato al 28 febbraio 1998. Quell'importo viene liquidato al lavoratore SENZA ALCUNA FORMA DI RIVALUTAZIONE. Questo ingiusto trattamento riguarda SOLO i Postali. Perché 219.601 lavoratori non hanno diritto all'intero trattamento retributivo differito, come tutti gli altri ? Mettiamo in comune i documenti, facciamo conoscere le iniziative intraprese e quelle che si vorranno intraprendere per contrastare questa ingiustizia.
Indirizzo e.mail
Per comunicazioni scrivi a: buonuscitapt@gmail.com
sabato 1 agosto 2020
giovedì 25 giugno 2020
Anticipo per i "Quota 100": cosa dice SLP-CISL
EROGAZIONE DELLA BUONUSCITA
ANCHE I LAVORATORI POSTALI USCITI CON “QUOTA 100”
POSSONO RICEVERE IL FINANZIAMENTO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO
Col messaggio e-mail 42 del 12 febbraio 2020 vi abbiamo comunicato, in seguito ai chiarimenti richiesti al Fondo Buonuscita, che anche i lavoratori di Poste Italiane sono considerati “dipendenti di pubbliche amministrazioni” per quanto riguarda la corresponsione della Buonuscita maturata prima del 27 febbraio 1998, ossia per i periodi antecedenti la trasformazione in Società per azioni.
Nonostante le nostre perplessità ritenemmo che, se i lavoratori postali sono equiparati ai lavoratori pubblici, devono poter usufruire, come previsto al comma 5 dall’art. 23 del D.lgs. 4/2019 coordinato con la legge di conversione n. 26 del 28 marzo 2019, della possibilità di richiedere, al momento della liquidazione della pensione con “quota 100”, di un finanziamento pari all’indennità di fine servizio maturata, nella misura massima di € 45.000 (nel caso dei lavoratori postali la cifra è nettamente inferiore), al netto degli interessi, mediante finanziamento bancario da erogare entro 75 giorni dalla cessazione dal servizio.
Con il D.P.C.M. del 15 giugno 2020 sono state definite le condizioni per accedere a detto finanziamento e le modalità per poterne usufruire, pertanto anche i colleghi pensionati di Poste Italiane potranno presentare domanda come regolamentato all’art. 6.
Il rimborso del finanziamento avverrà mediante trattenuta operata da parte degli enti finanziatori in sede di corresponsione del trattamento alla data prevista.
Da non sottovalutare è anche l’impatto positivo dell’introduzione della detassazione Irpef variabile, sulla quota di Buonuscita pagata nei mesi successivi alla cessazione dal servizio.
La tassazione della quota di Buonuscita sarà infatti ridotta dal 1,5% al 7,5%, a seconda che sia erogata dopo 12, 24, 36, 48 o 60 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il comma 2 dell’articolo 23 del D.lgs. 4/2019 stabilisce, analogamente, che a possono usufruire di detto finanziamento anche i soggetti che accedono o hanno avuto accesso al trattamento di pensione con la c.d. “legge Fornero”.
Per ulteriori informazioni i colleghi pensionati, che intendono avvalersi di questa opportunità, possono rivolgersi alle strutture del patronato INAS.
Cordiali saluti
MAURIZIO CAMPUS
SEGRETARIO GENERALE
domenica 21 giugno 2020
Non chiediamo privilegi
IL CASO
Non chiediamo privilegi
Egregio direttore,
il 19/06/2020 ho letto la lettera di Ermanno Ricci,
collaboratore SLC-CGIL BS, sul problema della Buonuscita-TFS dei postali con la
quale si richiama l’attenzione sulla mancata rivalutazione di un «salario
differito» maturato fino al 28/02/1998 e da allora MAI RIVALUTATO. Un
trattamento subito SOLO dai postali in forza a quella data.
Nonostante l’esito negativo del ricorso alla via
giudiziaria alcuni lavoratori hanno voluto coinvolgere i Parlamentari di ogni
forza politica (da FdI a LeU passando per PD Forza Italia, Lega, IV e M5S) presenti
in Parlamento nel corso di 3 legislature. Ne sono sortite interrogazioni,
emendamenti, ordini del giorno e perfino risoluzioni parlamentari, l’ultima
delle quali proposta dall’On. Lucia Codurelli - PD e sottoscritta da altri 6
Democratici - tra i quali l’allora Presidente della Commissione Lavoro della
Camera On. Cesare Damiano e dall’On. Silvana Comaroli - Lega) per rivalutazione
della Buonuscita.
Tutto questo successivamente al pronunciamento della
Corte Costituzionale riferito da Ricci, a significare una volontà politica
verso una necessaria soluzione. Ma dopo ogni elezione bisogna ricominciare da
capo ogni iter.
In questa legislatura né il Governo “gialloverde”, né
quello “giallorosso” hanno risposto alle interrogazioni e agli atti
parlamentari depositati; hanno respinto emendamenti e accolto tre ODG che «impegnano il Governo a… compatibilmente
con…» formula che dice tutto e niente ed è solo un’accennata dichiarazione
di volontà che vincola moralmente chi assume quelle parole. Ma poi
l’atteggiamento del Legislatore è quello di chi affronta il problema come se
noi chiedessimo un privilegio e non la rivalutazione di quel «salario
differito» riconosciuta a tutti i lavoratori pubblici e privati.
Lo capiscono anche i bambini che una cifra MAI
RIVALUTA dal 28/2/1998 non ha lo stesso potere d’acquisto.
Quando si parla di questo dal Parlamento chiedono: «e
il sindacato?» Dal Sindacato si dice: «tocca al legislatore cambiare la norma».
Chi vuole trova il modo per parlarsi, chi non vuole cerca la scusa. Noi
continueremo a promuovere anche il dialogo sperando che la ragione prevalga.
Zani Giuseppe
Comitato Buonuscita PT
venerdì 19 giugno 2020
Dopo oltre 22 anni non si può certo parlare «salario differito»
Buonuscita: la lunga attesa
Gentile
direttore, con l'articolo 23 del decreto legge 4 del 28 gennaio 2019 si è
consumata l'ultima beffa a danno dei dipendenti della vecchia Amministrazione
della Poste e dei Telegrafi, ora Azienda Poste spa. Infatti per tutti coloro
che, alla data del 28 febbraio 1998, avevano maturato il diritto alla
corresponsione dell'indennità di buonuscita, con il passaggio da dipendenti
statali a dipendenti con ordinamento privatistico, si sono visti congelare gli
importi maturati a tale titolo in quanto da quella data aveva inizio la
corresponsione del Tfr. Poiché il pagamento dell'indennità di buonuscita veniva
corrisposto allorché fossero trascorsi 24 mesi novanta giorni dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro, ne consegue che anche per gli ex dipendenti
della vecchia Amministrazione Postale tale pagamento, fino ad ora, subiva la
stessa sorte, senza corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria a
causa del «congelamento». Fino ad ora! Ma con l'introduzione del sistema
previdenziale denominato «Quota 100», secondo quanto previsto dal citato
articolo 23, i tempi si sono ulteriormente allungati sino ad arrivare anche a
cinque anni prima che i dipendenti postali possano aver riconosciuto quanto
loro dovuto. Il contenzioso che dura ormai da oltre 22 anni, ha visto sorgere
diversi comitati che hanno promosso ricorsi giudiziari in quasi tutti i
tribunali italiani, alcuni dei quali hanno deciso il ricorso di legittimità
alla Corte Costituzionale, ma l'esito è sempre stato negativo per i lavoratori
i quali, tra l'altro, hanno dovuto anche sobbarcarsi l'onere delle spese
legali. A questo punto non si capisce bene che cosa rappresenti quelle cifra
che viene corrisposta ai lavoratori della ex Amministrazione P.T. a distanza
siderale dal diritto e dalla cessazione del rapporto di lavoro. Senza
rivalutazione e interessi nonostante i 22 anni trascorsi, non si può certo
parlare di «salario differito». Il congelamento, inoltre, produce alcuni
paradossi quali ad esempio che un dirigente d'ufficio che ha percorso, anche
attraverso concorsi, tutto l'iter della carriera, si veda corrispondere a
titolo di buonuscita, la cifra corrispondente alla qualifica iniziale posseduta
anche 27 anni prima!
Ermanno Ricci COLLABORATORE SLC-CGIL BRESCIA.
martedì 14 aprile 2020
Anticipo Buonuscita-TFS: a che punto siamo?
L’articolo che segue interessa i Q100 che vogliano chiedere l’anticipo
della propria Buonuscita ai sensi dell’art 23 del DL 4/2019.
Per i Postali si tratta di una novità in assoluto perché della nostra
Buonuscita (mai più rivalutata dal 28/02/1998) non era previsto l’anticipo come
per tutti gli altri lavoratori sia pubblici, sia privati.
Sarebbe bene che gli interessati telefonassero o scrivessero al Fondo
Gestione Buonuscita per sapere se hanno istruzioni in merito.
Le Organizzazioni Sindacali dei Postali potrebbero sapere qualcosa di più
preciso e/o farsi portavoce in questa situazione nuova.
L'Inps apre il cantiere per il Tfr anticipato
Vittorio Spinelli
martedì 14
aprile 2020
Pur nella
pervasiva presenza degli strumenti informatici, solo il 35% delle
amministrazioni e degli enti datori di lavoro del pubblico impiego utilizza il
sistema telematico per trasmettere all'Inps i dati per la liquidazione della
buonuscita dei rispettivi dipendenti. In questa deludente situazione, e con la
conseguente mole di certificazioni cartacee da gestire, l'Istituto di
previdenza corre ai ripari in vista di una prossima novità già prevista dal
“decreto Quota 100” di gennaio 2019.
Si tratta
dell'opportunità riservata
ai pensionati con Quota 100 di ricevere, in anticipo, tutta o parte
della buonuscita (”indennità di fine servizio comunque denominata”) non appena
raggiunti col tempo i requisiti vigenti per la pensione ordinaria. L'anticipo del Trattamento di fine
servizio (Tfs) o del Trattamento di fine rapporto (Tfr), fino ad un
importo netto di 45.000 euro, si realizza grazie ad un finanziamento da parte
di banche e intermediari finanziari che aderiscono ad un apposito accordo con
l'Inps. Ricevuta la domanda del pensionato per ottenere l'anticipo, spetta
all'Inps il rilascio di una preventiva attestazione che quantifichi l'importo
cedibile, rilascio che deve avvenire entro 90 giorni.
Le
difficoltà economiche provocate nella popolazione dall'epidemia in corso fanno
presagire un forte utilizzo del nuovo strumento di credito a disposizione dei
pensionati. Con il rischio che i certificati cartacei e i numerosi adempimenti
che vengono ad aggiungersi possano ingolfare la macchina operativa, l'Istituto
di previdenza (appena reduce dal black out del 1 aprile per il bonus di 600 euro) sollecita i
suoi uffici a prepararsi ai nuovi impegni (msg. 1517 del 7 aprile scorso, e
come altri non pubblicato sul sito Inps). Sono interessate le pratiche di
Tfs/Tfr dei pubblici dipendenti cessati dal servizio che non hanno maturato il
diritto alla buonuscita (termine di pagamento dilazionato per legge a 12 o 24
mesi ed oltre), per i quali l'ente pubblico ha inviato la documentazione utile.
Insieme a queste, l'Istituto richiede ai suoi uffici una urgente sistemazione
della posizione assicurativa del Tfs/Tfr di coloro che sono prossimi alla
pensione (vecchiaia, anticipata, quota 100 ecc.).
Fonte: Avvenire
sabato 11 aprile 2020
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