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lunedì 7 marzo 2016

Interrogazione di Danilo Leva - PD e la risposta del Ministro del Lavoro Enrico Giovannini


Danilo LEVAInterrogazione di Danilo Leva - PD
e la risposta di Enrico Giovannini
Ministro del Lavoro - Governo Letta

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-00512
presentato da
LEVA Danilo
testo di Martedì 21 maggio 2013, seduta n. 20

CONCLUSO IL 07/11/2013

LEVA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
l'ente Poste italiane in data 28 febbraio 1998 è stato trasformato in società per azioni;
in base all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973, per tutti i dipendenti pubblici l'indennità di buonuscita è calcolata avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza;
avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita, il calcolo dell'indennità della buonuscita garantisce la sua costante rivalutazione per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;
per i lavoratori postelegrafonici, l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;
detta liquidazione viene effettuata in base all'interpretazione letterale del comma 6 di cui sopra, facendo riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni;
il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti, ma impedisce anche, la conseguente rivalutazione della buonuscita stessa;
in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevolecontenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa;
il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma, nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione adottate continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge;
ai dipendenti di Poste italiane non viene concessa neanche l'anticipazione del 75 per cento della buonuscita così come avviene per altri lavoratori e alla richiesta, più volte reiterata dagli stessi, di essere messi a conoscenza dell'esatto ammontare del valore della buonuscita maturato al 28 febbraio 1998, non è stato dato alcun tipo di riscontro da parte degli uffici competenti;
la cifra complessiva destinata alle predette liquidazioni è confluita in un fondo chiuso presso l'Ipost, affidato a una gestione commissariale denominata «gestione commissariale fondo buonuscita per i lavoratori di Poste italiane»;
nel corso della passata legislatura, per iniziativa del Partito Democratico, in data 6 novembre 2012, fu approvata un'apposita risoluzione in Commissione XI (8-00208) volta proprio a definire un percorso per il superamento di questa annosa ingiustizia ai danni dei lavoratori delle Poste –:
se si ritenga opportuno assumere nel più breve tempo possibile ogni utile azione che consenta ai lavoratori di Poste italiane spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per assicurare il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro. (4-00512)


Scrivi a Danilo Leva: leva_d@camera.it
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Giovedì 7 novembre 2013
nell'allegato B della seduta n. 113
4-00512
presentata da LEVA Danilo
Risposta— Con riferimento all'interrogazione in esame inerente il trattamento di quiescenza spettante al personale dipendente di Poste italiane spa, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, è opportuno ricordare che il processo di privatizzazione di, Poste italiane spa ha avuto inizio con l'emanazione del decreto-legge n. 390 del 1993 (dapprima reiterato con il decreto-legge n. 487 del 1993 e successivamente convertito dalla legge n. 71 del 1994) che ha segnato l'avvio del passaggio dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni nell'ente pubblico economico Poste italiane.
Il provvedimento ha, tra l'altro, previsto che, a decorrere dal 1o agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste italiane provvedesse l'istituto postelegrafonici, applicando la normativa prevista per il personale statale.
Successivamente, l'articolo 2, comma 27, della legge n. 662 del 1996 (Finanziaria per l'anno 1997) ha differito al 1o gennaio 1998 il termine per la definitiva privatizzazione dell'amministrazione delle poste e delle comunicazioni. Tale termine è stato poi ulteriormente prorogato al 1o marzo 1998 a seguito di delibera C.I.P.E. del 18 dicembre 1997.
In ragione del completamento del procedimento di privatizzazione, l'articolo 53, comma 6, lettera 
a), della legge n. 449 del 1997 (Finanziaria per l'anno 1998) ha disposto che al personale dipendente di Poste italiane spa spetta, per il servizio prestato a decorrere dal 28 febbraio 1998 (data di trasformazione dell'ente poste italiane in società per azioni) il trattamento di fine rapporto (T.F.R.), di cui all'articolo 2120 del codice civile, e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente anteriormente alla suindicata data.
Dal dettato normativo discende, pertanto, che:
i dipendenti cessati dal servizio entro il 28 febbraio 1998 hanno diritto a percepire esclusivamente l'indennità di buonuscita, calcolata in conformità alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 1973 (Testo Unico delle norme in materia di prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
i dipendenti cessati dal servizio dopo il 28 febbraio 1998, avranno diritto a percepire l'indennità di buonuscita, per il periodo dalla data di assunzione al 28 febbraio 1998, nonché, per il periodo dal 1o marzo 1998 alla data del collocamento a riposo, il T.F.R., ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile come modificato dalla legge n. 297 del 1982.
Per questi ultimi, pertanto, l'anzianità di servizio maturata fino al 28 febbraio 1998 rileverà ai fini del calcolo previsto per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, mentre l'anzianità maturata dal 1o marzo 1998 alle dipendenze di Poste italiane spa, sino al collocamento a riposo, inciderà sul calcolo del T.F.R., secondo la disciplina privatistica di cui all'articolo 2120 del codice civile e successive modificazioni ed integrazioni.
Si ricorda, infine, che il comma 6 dell'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 ha disposto la soppressione della gestione separata istituita presso l'istituto postelegrafonici (IPOST) per l'erogazione dell'indennità di buonuscita alla cui liquidazione provvede una gestione commissariale.
Tanto premesso, con riferimento a quanto rilevato dall'interrogante in ordine alla individuazione di soluzioni volte a consentire un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita nonché una corresponsione della stessa pur in costanza del rapporto di lavoro, si precisa quanto segue.
L'indennità di buonuscita dovuta al personale postelegrafonico, relativa alla parte del rapporto avente natura pubblicistica, è disciplinata, in via generale, dal decreto del Presidente della Repubblica 1032 del 1973 e, per quanto qui interessa, dalla suindicata legge n. 449 del 1997 che, nel confermare che la stessa buonuscita va calcolata in base alla normativa in vigore alla data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, non prevede alcuna forma di rivalutazione dell'indennità in argomento.
Del resto, anche l'interpretazione letterale dell'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 conduce a tale conclusione in quanto la norma, facendo esclusivo riferimento all'indennità «maturata», stabilisce che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998.
Al riguardo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 366 del 2006, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 6, lettera 
a) della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione (o di adeguamento monetario) nel tempo per l'indennità di buonuscita.
Con tale pronuncia, infatti, il giudice delle leggi ha sancito la sostanziale legittimità costituzionale del sistema disciplinato dall'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 rilevando altresì che «il danno derivante dal differimento dell'erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione, trova compensazione nella previsione dell'unicità del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della quota da determinare ai sensi dell'articolo 2120 c.c.».
In ordine al contenzioso giudiziario avente ad oggetto la rivalutazione della indennità di buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza, occorre precisare che la Corte di cassazione, sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla Consulta nella sentenza n. 366 del 2006, ha suffragato la legittimità di calcolo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione maturata al 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura il diritto al trattamento di fine rapporto.
La Suprema Corte, in particolare, con sentenza del 17 settembre 2009, ha respinto sia la richiesta di computo dell'indennità di buonuscita sulla base del trattamento retributivo in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sia il riconoscimento in favore della indennità di interessi e rivalutazione monetaria.
In ordine ai tempi di corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti di Poste Italiane spa, va precisato che – alla data del 28 febbraio 1998, non risulta maturato alcun diritto all'indennità di buonuscita in favore del lavoratore, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito, sia pure sotto una veste giuridica diversa, con il medesimo datore di lavoro.
Diversamente, l'immediato pagamento al 28 febbraio 1998 dell'indennità in parola sarebbe stato possibile solo previa interruzione del rapporto di lavoro e previa costituzione, a decorrere dal 1o marzo 1998, di una nuova posizione giuridica ed economica, con conseguente pregiudizio per il lavoratore.
Si precisa inoltre che anche nei confronti del personale dipendente di Poste italiane spa trovano piena applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 148 del 2011 (manovra 
bis di agosto) che ha modificato la previgente disciplina sui termini temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici.
La nuova disciplina eleva a ventiquattro mesi il termine originariamente previsto (sei mesi) per la corresponsione del trattamento dalla cessazione del rapporto di lavoro e introduce anche per le tipologie di pensionamento in precedenza escluse dal differimento della buonuscita (cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio; collocamento a riposo d'ufficio per motivi inerenti l'anzianità massima di servizio) un termine dilatorio di sei mesi.
Per ciò che concerne l'impossibilità per i dipendenti di Poste italiane spa. di ottenere un'anticipazione dell'indennità di buonuscita l'istituto ha precisato che l'articolo 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 1973 ha espressamente previsto che in materia di indennità di buonuscita non si fa luogo alla corresponsione di acconti.
Occorre ricordare, in proposito, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 9/2000, ha ritenuto conforme al dettato costituzionale il decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 nella parte in cui non prevede la possibilità di accordare ai richiedenti anticipazioni sull'indennità di buonuscita.
Le dotazioni iniziali del Fondo si sono infatti progressivamente esaurite e, allo stato, la gestione commissariale provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita attingendo dal bilancio dello Stato.
In base a quanto suesposto, emerge che il pertinente quadro normativo, di cui la stessa Consulta ha affermato la conformità a Costituzione, non consente di accedere alle pur comprensibili istanze sottese al presente atto di indirizzo.
Si osserva al riguardo che, pur volendo tenere nella più adeguata considerazione tali istanze, il loro pieno accoglimento comporterebbe l'allocazione di ingenti risorse finanziarie, la cui possibilità di reperimento deve essere valutata alla luce dell'attuale difficile quadro congiunturale
Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiEnrico Giovannini.

L'interrogazione di Paolo Coppola - PD

Paolo COPPOLAL'interrogazione di Paolo Coppola - PD

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-09222
presentato da
COPPOLA Paolo
testo di
Lunedì 18 maggio 2015, seduta n. 429
SOLLECITO IL 15/09/2015
SOLLECITO IL 21/01/2016
COPPOLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
al personale dipendente della società Poste italiane spetta, per il servizio prestato al momento dell'assunzione fino al 28 febbraio 1998 — data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni — l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973;
l'indennità di buonuscita è calcolata, in base all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, per tutti i dipendenti pubblici avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza;
il calcolo dell'indennità di buonuscita, avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita, ne garantisce la sua costante rivalutazione per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori; per i lavoratori postelegrafonici, l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;
la cifra complessiva destinata alle predette liquidazioni è confluita in un fondo chiuso presso l'Ipost, affidato a una gestione commissariale denominata «Gestione commissariale fondo buonuscita per i lavoratori di Poste Italiane»;
l'Ipost ha quindi provveduto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita sino al 31 maggio 2010, data di soppressione di detto ente e di trasferimento delle sue funzioni all'INPS; detta liquidazione viene però effettuata in base all'interpretazione letterale del comma 6 di cui sopra, facendo riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni; il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina quindi un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti, e, nel contempo, impedisce la conseguente rivalutazione della buonuscita stessa;
in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa; il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma, nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione adottate continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge;
i lavoratori postelegrafonici possono ottenere la concessione di un mutuo da parte dell'Ipost, che lo eroga attingendo al fondo costituito dalla buonuscita del dipendente e rimasto nella disponibilità dell'istituto previdenziale per effetto dell'articolo 53 della legge n. 449 citata e sul quale l'istituto chiede al dipendente la corresponsione di interessi. Si realizza pertanto una situazione paradossale, che vede il dipendente prestare il proprio denaro a sé stesso e corrispondere gli interessi legali sul prestito all'Ipost;
con risoluzione approvata il 6 novembre 2012 la XI Commissione impegnava il Governo ad assumere, entro il 31 gennaio 2013, ogni utile iniziativa che consenta di conoscere la consistenza del patrimonio immobiliare di cui il fondo presso l'Ipost è dotato e la relativa destinazione d'uso, nonché a valutare la possibilità, entro il medesimo termine, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste Italiane spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro –:
quale seguito sia stato dato alla risoluzione approvata dalla XI Commissione il 6 novembre 2012 e, in particolare, quale sia la consistenza patrimoniale individuata del fondo chiuso «gestione commissariale fondo buonuscita per lavoratori di Poste Italiane». (4-09222)

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L'interrogazione di Aldo Di Biagio - AP (NCD-UDC)

Foto del Senatore Aldo DI BIAGIOL'interrogazione di Aldo Di Biagio - AP (NCD-UDC)

Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-01375
presentata da
ALDO DI BIAGIO
martedì 17 dicembre 2013, seduta n.153

DI BIAGIO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:

in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste italiane è stato trasformato in società per azioni;

il passaggio di Poste italiane in società per azioni ha avuto inizio con l'emanazione del decreto-legge n. 390 del 1993, non convertito in legge, reiterato con il decreto-legge n. 487 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 1994, che ha sancito l'avvio della privatizzazione;

al decorrere del 1° agosto 1994, il provvedimento ha stabilito che ad occuparsi del trattamento di fine rapporto di tutti i dipendenti di Poste italiane fosse l'Istituto postelegrafonici (Ipost), applicando la normativa prevista per il personale statale;

il corrispettivo delle liquidazioni dei dipendenti di Poste Italiane è confluito in un fondo chiuso presso l'Ipost ed affidato ad una gestione commissariale;

la gestione del fondo commissariale è stata istituita con la legge del 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6, con finalità di provvedere alla liquidazione delle indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori dell'amministrazione postale prima del passaggio di Poste Italiane in società per azioni;

il comma 6 citato stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni (...) al personale dipendente della società medesima spettano (...) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma», ovvero che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998;

tenuto conto che:

nel 1998 il personale di Poste Italiane era di 186.000 unità ed oggi ha un organico di 148.000, di cui quasi la metà in servizio prima del 1998, quindi non ancora beneficiario della liquidazione di buonuscita;

nella risposta scritta pubblicata il 7 novembre 2013 all'interrogazione 4-00512 della Camera dei deputati, il Ministro in indirizzo ha dichiarato quanto segue: "Le dotazioni iniziali del Fondo si sono infatti progressivamente esaurite e, allo stato, la gestione commissariale provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita attingendo dal bilancio dello Stato",

si chiede di sapere:

a quanto ammontasse la somma complessiva del fondo affidata alla gestione commissariale;

quale iniziativa il Ministro in indirizzo intenda prendere per verificare come sia stato possibile esaurire un fondo congelato al 28 febbraio 1998;

come sia possibile che la stessa gestione commissariale risulti essere in possesso di numerosi immobili su tutto il territorio nazionale, alcuni destinati anche ad attività commerciali, atteso che allo stato attuale la gestione commissariale provvede alla liquidazione delle indennità attingendo dal bilancio dello Stato. (4-01375)


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L'interrogazione di Mariastella Bianchi - PD

Stella BIANCHIL'interrogazione di Mariastella Bianchi - PD
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-07085
presentato da
BIANCHI Mariastella
testo di
Sabato 29 novembre 2014, seduta n. 341

MARIASTELLA BIANCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:

la liquidazione spettante al personale dipendente della società Poste italiane ha diritto, al momento della cessazione dal servizio, è composta di due quote: l'indennità di buonuscita maturata fino al 28 febbraio 1998, data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, calcolata secondo la normativa vigente e corrisposta dalla gestione commissariale Fondo buonuscita unitamente al trattamento di fine rapporto previsto dall'articolo 2120 del codice civile, maturato dal marzo 1998 fino alla data di cessazione del servizio, che viene liquidata da Poste italiane spa;

l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica») stabilisce che «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni (...) al personale dipendente dalla società medesima spettano: a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;

l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973 prevede che l'indennità sia calcolata, per tutti i dipendenti pubblici, in riferimento all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza. In tal modo, avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita, si garantisce la costante rivalutazione dell'indennità di buonuscita, per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;

la gestione commissariale Fondo buonuscita per i lavoratori delle Poste liane, istituita con la legge 27 dicembre 1997, n. 449 articolo 53, 6o comma, con la finalità, tra l'altro, di provvedere alla liquidazione dell'indennità di buonuscita ha adottato un'interpretazione strettamente letterale del comma 6, calcolando l'indennità stessa in riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni;

questo sistema di calcolo ha di fatto legittimato la cristallizzazione del valore dell'indennità di buonuscita, ancorandola a quello della retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, ignorando le dinamiche salariali che l'hanno caratterizzata e la conseguente rivalutazione un importante svantaggio economico ai lavoratori direttamente coinvolti, che si configurano in maggior parte come i dipendenti di poste assunti prima del febbraio 1998;

i vari trattamenti di fine servizio che il nostro ordinamento conosce, o ha conosciuto, o che sono in fase di superamento, sono accomunati dal fatto di essere tutti dotati, pur nelle diversità dei relativi sistemi di calcolo, di meccanismi idonei a salvaguardarne il potere di acquisto o comunque a proteggerli dalla svalutazione dell'inflazione. Tutte le indennità di fine rapporto costituiscono parte del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita in funzione previdenziale al fine agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione;

l'indennità di buonuscita deve essere ricondotta nella categoria generale dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, riconoscendo a tutti questi trattamenti in stretta analogia con quelli del settore privato la natura essenziale di retribuzione differita, legata ad una concorrente funzione previdenziale, e come ogni trattamento di fine servizio comunque denominato (trattamento di fine rapporto, indennità di buonuscita, indennità premio servizio, indennità di anzianità) può essere determinato solo al momento della risoluzione del rapporto, che costituisce non solo un termine per l'adempimento di un credito già maturato, ma un elemento essenziale di completamento della fattispecie;

il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, impedendo la conseguente rivalutazione della buonuscita. La somma così determinata perderebbe progressivamente la proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato così realizzando disparità di trattamento non solo con altre categorie di lavoratori, pubblici e privati, ma anche all'interno della stessa categoria di dipendenti postali, cessati dal servizio prima del 28 febbraio 1998 o assunti dopo tale data;

questa situazione ha causato nel corso degli anni molteplici procedimenti giudiziari dei lavoratori di Poste italiane contro Ipost, istituto postelegrafonici, per ottenere la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa; il contenzioso giudiziario ha condotto a esiti a favore dei lavoratori e, malgrado le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione protratte dall'Ipost continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge –:

quali iniziative anche di natura normativa, intenda adottare per sanare la difficile situazione dei lavoratori di Poste italiane spa e consentire loro di usufruire di una costante rivalutazione del valore dell'indennità di buonuscita in modo che questa sia corrispondente a quanto maturato effettivamente e non bloccata alla data del 28 febbraio 1998. (4-07085)

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domenica 6 marzo 2016

L'interrogazione di Davide Tripiedi - M5Stelle

L'interrogazione di Davide Tripiedi - M5Stelle

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-02174
presentato da
TRIPIEDI Davide
testo di
Martedì 15 ottobre 2013, seduta n. 97
SOLLECITO IL 07/11/2013
SOLLECITO IL 14/04/2015

 TRIPIEDI, CIPRINI, RIZZETTO, ROSTELLATO, BALDASSARRE, BECHIS e COMINARDI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
al personale dipendente della società Poste italiane, assunto prima del 28 febbraio 1998 – data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni –, spetta l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973;
per i lavoratori postelegrafonici, l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma» e quindi avendo a riferimento la retribuzione percepita al 28 febbraio 1998;
il sistema di calcolo normativamente previsto congela, di fatto, la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998, indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione o comunque cesserà il suo rapporto di lavoro e continua ad arrecare un importante danno, economico agli interessati;
con risoluzione conclusiva di dibatto (8-00208) relativa alla questione sopra citata il Governo si impegnava a valutare la possibilità di assumere, entro il 31 gennaio 2013 compatibilmente con gli effetti finanziari, eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentissero ai lavoratori di Poste italiane spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché «il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro;
il Governo si impegnava anche ad accertare la consistenza del patrimonio immobiliare del fondo della gestione commissariale Fondo buonuscita per i lavoratori di Poste italiane e valutarne la sua relativa destinazione d'uso;
la circostanza di cui sopra coinvolge oltre 150 mila lavoratori attivi, molti dei quali si sono rivolti all'autorità giudiziaria al fine di veder riconosciuto lo stesso criterio di rivalutazione per il periodo maturato fino al 28 febbraio 1998;
ad oggi tuttavia, il Governo non ha ancora provveduto in via normativa per porre fine a questa situazione, pur in presenza di un elevato numero di contenziosi giudiziari ed un formale impegno assunto dallo stesso il 6 novembre 2012 con la risoluzione sopra citata –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali siano le iniziative normative che il Governo intende adottare per porre rimedio alla predetta vicenda. (4-02174)

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Integriamo le conoscenze

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Continuiamo a pubblicare la documentazione di cui disponiamo insieme a quella di cui veniamo a conoscenza grazie alle segnalazioni dei lettori (scrivete a buonuscitapt@gmail.com).
Continuate a farlo: è per il bene di tutti!
Questo blog è visto da un numero crescente di postali o ex postali, tra i quali ci sono anche dei sindacalisti. Chiediamo soprattutto a loro di collaborare alla diffusione della conoscenza dei documenti, mandandoceli, nel caso ci fosse una nostra qualche manchevolezza.
Tenerli per sé sarebbe solo una sciocca "rendita di posizione".
Ciò vale anche per coloro che:
- hanno percorso la strada dell'azione legale in Italia o in Europa
- hanno atto in modo che si presentassero Interrogazioni Parlamentari in questa 17^ legislatura.
Ciascuno è solo un tassello che si incastra in un mosaico.
Dobbiamo esserne coscienti.

Dopo le sentenze, continuiamo pubblicando le Interrogazioni ancora aperte (senza risposta) affinché tutti sappiano i nomi dei Parlamentari che già si sono attivati ed il link per seguire l'iter parlamentare dell'atto.

Può darsi che qualcuna ci sia sfuggita. Comunicatecelo, per favore.


L'interrogazione di Marialuisa Gnecchi - PD

L'interrogazione di Marialuisa Gnecchi - PD


Atto Camera
Interrogazione a risposta in commissione 5-00604
presentato da 
GNECCHI Marialuisa
testo di
Venerdì 12 luglio 2013, seduta n. 52
  GNECCHI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
la risoluzione conclusiva di dibattito (8-00208) relativa al trattamento di quiescenza spettante al personale dipendente di Poste Italiane – tema che dal 1998 non ha trovato soluzione, è stata approvata dalla Commissione lavoro in data 6 novembre 2012. In tale sede, il viceministro pro tempore Michel Martone espresse in nome del Governo un parere favorevole sull'ulteriore nuova versione della risoluzione in discussione, manifestando soddisfazione per l'intesa raggiunta con i presentatori dell'atto d'indirizzo, in vista dell'individuazione delle iniziative più idonee da adottare per la soluzione del problema;
nello specifico la risoluzione impegnava il Governo ad assumere, entro il 31 gennaio 2013, ogni utile iniziativa che consentisse di conoscere la consistenza del patrimonio immobiliare di cui il suddetto fondo è dotato e la relativa destinazione d'uso e a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio 2013, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentissero ai lavoratori di Poste Italiane spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché di garantire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro;
ad oggi non risulta che abbia avuto seguito l'impegno previsto dalla risoluzione allo scopo di porre fine ad una situazione che si trascina incredibilmente fin dall'anno 1998–:
se non ritenga il Ministro interrogato di attivarsi per dare seguito a quanto previsto dalla risoluzione di cui in premessa e di porre in essere le conseguenti iniziative, anche di natura normativa, che mettano fine ad una situazione non più procrastinabile. (5-00604)
Scrivi a Marialuisa Gnecchi: gnecchi_m@camera.it

giovedì 3 marzo 2016

Il punto di riferimento

Buonuscita: il punto più avanzato
Nel corso degli anni, delle legislature e dei governi ci sono state alcune iniziative parlamentari, soprattutto interrogazioni, proposte da Deputati e Senatori di vari schieramenti politici.
Ciò significa che il problema della Buonuscita dei dipendenti postali è ritenuto un’ingiustizia vera, non “ideologica”.
Le interrogazioni chiedevano e chiedono l’intervento del Governo in carica per risolvere questo incomprensibile trattamento riservato SOLO ai dipendenti postali. In alcuni momenti queste azioni sono arrivate abbastanza vicine alla soluzione (dettaglio della risoluzione 7-00707), ma a causa del cambio di governo o per la fine della legislatura, tutto decade e si doveva ricominciare.
Un vero e proprio percorso ad ostacoli aggiuntivo alla cappa dei “normali pregiudizi” sia in tema di Poste, sia in tema di bilancio che ogni intervento deve diradare. Quasi che ci sia stato tolto un privilegio.
Pregiudizi che, inoltre, possono farsi scudo delle sentenze della Cassazione e della Corte Costituzionale che, come abbiamo visto, ci sono avverse.
L’ultima volta che ci siamo trovati vicini ad una soluzione è avvenuto nella scorsa legislatura quando, a seguito dell’interrogazione dell’On. Lucia Codurelli (oggi non è più in Parlamento), il 31-6-2012 si arrivò ad un’audizione delle 6 sigle sindacali di Poste (Slp, Slc, Uilposte, Ugl, Failp, Sailp) e il 6-11-2012 all’impegno assunto in commissione Lavoro della Camera dal Vice Ministro Martone – a nome del Governo – approvando la risoluzione n. 7-00635 (firmata dagli Onorevoli Codurelli, Damiano, Comaroli, Boccuzzi, Rampi, Berretta, Schirru e Madia – l’attuale ministrorelativa al trattamento di quiescenza spettante al personale dipendente di POSTE ITALIANE
Con l’approvazione della suddetta risoluzione, che ha accolto le valutazioni tecniche del Governo, il Governo stesso si era impegnato ad assumere, entro il 31 gennaio 2013, ogni utile iniziativa che consentisse di conoscere la consistenza del patrimonio immobiliare di cui il suddetto fondo è dotato e la relativa destinazione d’uso ed inoltre, ad adottare misure che consentano a questi ultimi di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell’indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro.
Però… (c’è sempre un però) questo impegno non ha potuto essere mantenuto a causa dell’impellente necessità del PDL di andare ad elezioni anticipate (ben) un mese prima. Ricordiamo che il Governo Monti si reggeva sull’appoggio determinante di PD e PDL
A nulla è valso il richiamo alla Prof.ssa Fornero e al Dott. Martone con lettera del 10-4-2013 con la quale l’ormai ex On. Lucia Codurelli richiamava al rispetto di quell’impegno, ribadito il 25-5-2013 anche al nuovo Ministro del Lavoro, Prof. Giovannini, al suo vice, On. Cecilia Guerra e al Sottosegretario On. Carlo Dell’Aringa.
Tutte le interrogazioni successive anno riferimento a questa risoluzione, la 7-00635 del 2012.