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mercoledì 2 marzo 2016

Terza sentenza contraria - Cassazione - 2013

Ci sono altri pronunciamenti della Cassazione 
(conosciamo quello del 2010)

Questa è la più recente sentenza della Cassazione di cui siamo a conoscenza

Autorità: Cassazione civile sez. lav.
Data: 05/04/2013
n. 8444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido                                             -  Presidente -
Dott. VENUTI Pietro                                           - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni                                - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio                                       - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa                                   - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 19781/2009 proposto da:
IPOST - ISTITUTO  POSTELEGRAFONICI - GESTIONE  COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
Z.S.P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1030/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 20/10/2008 R.G.N. 358/08;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/2013 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;
udito l'Avvocato IANNI FICORILLI MASSIMO per delega BARIO BUZZELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione (sub 1 motivo).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.10.2008, la Corte di Appello di Torino respingeva l'appello proposto dalla Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Lavoratori Poste avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda avanzata da Z.S., cessato dal servizio il 31.7.2002, intesa ad ottenere il computo dalla indennità di buonuscita per il periodo antecedente alla trasformazione dell'ente in società per azioni sulla base del trattamento contrattualmente spettante all'atto della cessazione del rapporto lavorativo, anzichè su quello liquidato sul trattamento retribuivo in godimento alla data del 27.2.1998 e la rivalutazione con l'applicazione degli incrementi annuali ex art. 2120 c.c., e L. n. 297 del 1982, per il periodo intercorrente tra il 28.2.1998 e la data di cessazione del rapporto. Il Tribunale aveva accolto il ricorso, condannando la Gestione a corrispondere allo Z. la somma di Euro 2.734,80 oltre accessori dal dovuto al saldo, nonchè la domanda di rivalutazione ed interessi per il tardivo pagamento dell'indennità.
Il giudice del gravame riteneva corretta la interpretazione delle norme fornita dal primo giudice, considerato, quanto al primo profilo, che la lettera della legge consentiva una duplice interpretazione, atteso che, se pure la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, prevedeva la corresponsione dell'indennità "maturata", il D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, comma 3, faceva riferimento all'ultimo stipendio, che era da intendersi come riferito a quello percepito al momento della cessazione del rapporto, non prevedendo la normativa alcun meccanismo di perequazione idoneo a mantenere il valore adeguato ai processi inflattivi e non potendo trovare applicazione in via analogica il disposto di cui all'art. 2120 c.c., come modificato dalla L. n. 297 del 1982, art. 1, applicabile al regime pubblicistico solo in via subordinata e nei limiti in cui la materia non fosse regolata diversamente, come, invece, era da ritenere per il caso in esame.
La opzione interpretativa secondo cui l'indennità restava congelata nella misura calcolata al 28.2.1998 fino alla data della sua corresponsione destava, secondo la Corte del merito, perplessità sul piano dell'equità, considerato il sistema previsto per i lavoratori privati, dovendo ritenersi che la sentenza della Corte Costituzionale, che non aveva ravvisato alcun vulnus di tale sistema ai principi della Costituzione, non attenesse all'individuazione della retribuzione da porre a base del calcolo e che la non contrarietà a Costituzione di un'interpretazione della norma non significasse anche che essa fosse la più conforme a Costituzione, sicchè era maggiormente aderente ai principi costituzionali degli artt. 36 e 38 della Costituzione l'interpretazione che evitasse il descritto congelamento. Quanto all'ulteriore profilo della corresponsione degli accessori ritenuti non dovuti dalla Gestione Commissariale, ugualmente era da condividere quanto ritenuto in primo grado, atteso che le disposizioni dal D.L. n. 79 del 1997, conv. in L. n. 140 del 1997 - secondo cui il trattamento di fine servizio comunque denominato, nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche con rapporto privatizzato di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, doveva essere liquidato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto e corrisposto entro i tre mesi successivi - non trovavano applicazione nella fattispecie, poichè la norma era intervenuta in epoca anteriore alla trasformazione dell'ente in s.p.a. e non potevano più riguardare dipendenti che, a decorrere dal 28.2.1998, erano a tutti gli effetti divenuti dipendenti di società privata e che una diversa interpretazione avrebbe posto gravi dubbi di legittimità costituzionale in relazione in particolare all'art. 3 Cost., non potendo assumere rilievo la circostanza che il trattamento venisse erogato non direttamente dalla datrice di lavoro ma da una Gestione ad hoc. Per la cassazione di tale decisione ricorre l'Ipost, con due motivi di impugnazione.
Z.S.P. è rimasto intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'IPOST denunzia violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, nonchè del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto che l'indennità di buonuscita vada liquidata sulla base dell'ultimo stipendio percepito dal lavoratore alla cessazione del servizio e non di quello goduto al 28.2.1998. Dopo avere proceduto ad una ricognizione degli interventi legislativi che avevano interessato l'amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni dal 1993, osserva che la trasformazione dell'ente in s.p.a. aveva comportato una differente valutazione dei diversi regimi succedutisi nel tempo con separazione degli stessi ai fini delle prestazioni da erogare al termine del servizio del dipendente, ed applicazione di una differente disciplina per i due periodi nel quale si era articolato il rapporto per i dipendenti cessati dal servizio dopo la trasformazione dell'ente (D.P.R. n. 1032 del 1973, e art. 2120 c.c.).
Assume che, se la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, avesse voluto fare riferimento per il periodo di calcolo della buonuscita alla retribuzione percepita all'atto della cessazione del rapporto, non avrebbe previsto che al dipendente spetti unicamente l'indennità maturata al 28.2.1998, ma si sarebbe limitata a disporre che all'atto della cessazione del rapporto vengano erogati l'indennità di buonuscita ed il TFR per i periodi corrispondenti. Pertanto, l'interpretazione della Corte territoriale è contraria alla lettera della legge e conduce a sovrapporre due trattamenti strutturalmente diversi, il primo dei quali andava determinato con riferimento alla retribuzione percepita alla data di esaurimento del regime pubblicistico, non essendo possibile una contaminazione di istituti giuridici ontologicamente diversi, tenuto conto anche del fatto che per il TFR si è avuto riguardo ad un sistema che comporta l'addizione tra importi annualmente determinati in base alla retribuzione corrisposta, laddove per l'indennità si ha riguardo all'ultima retribuzione percepita ma nella misura dell'80%. Va, poi, secondo il ricorrente, considerato che lo squilibrio finanziario che si produrrebbe per effetto della assunzione quale base di calcolo dell'ultima retribuzione percepita al momento della collocazione a riposo non sarebbe colmabile con il prelievo contributivo, ormai cessato ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 8, a carico del lavoratore, e con il contributo a carico del datore, cessato alla data della trasformazione dell'ente, successivamente alla quale non era ipotizzabile una prosecuzione del rapporto previdenziale ai fini della buonuscita.
Evidenzia, poi, la contraddittorietà della motivazione laddove ritiene che la norma richiamata sia compatibile con entrambe le soluzioni prospettate ma ritiene conforme alla lettera della legge solo quella adottata in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata, priva, però, di adeguato supporto argomentativo, non essendo indicato alcun elemento in rapporto all'adeguatezza dell'indennità di buonuscita erogata rispetto ai criteri di cui agli artt. 36 e 38 Cost., e non essendo considerata la cessazione del rapporto previdenziale e del connesso squilibrio contributivo. Infine, sostiene che alla richiamatasentenza della C. Cost. 366/2006 non poteva non attribuirsi un significato decisivo ai fini dell'individuazione del momento al quale fare riferimento per il calcolo dell'indennità di buonuscita.
Con il secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3, commi 1, 2 e 4, convertito in L. n. 140 del 1997, per avere il giudice del gravame riconosciuto interessi legali e rivalutazione sulla indennità di buonuscita liquidata dall'IPOST entro i termini di legge.
Rileva che è irrilevante che la norma sia precedente alla trasformazione dell'Ente, atteso che la stessa si applica al trattamento dovuto per il periodo di servizio svolto dai postelegrafonici come impiegati pubblici e che la trasformazione ha fatto cessare il rapporto previdenziale con l'IPOST, la cui gestione, limitatamente alla buonuscita, riguarda solo il periodo precedente al 28.2.1998, e che il paventato contrasto con l'art. 3 Cost., non sussiste, atteso che il regime di cui al D.L. n. 79 del 1997, art. 3, si applica a tutti i dipendenti pubblici e che esso Ipost non eroga il TFR, ma l'indennità di buonuscita.
Il primo motivo è fondato.
Con la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6, è stato previsto che"a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni... al personale dipendente della società medesima spettano: a) il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma" (ossia 28 febbraio 1998). La formulazione della norma non consente di condividere la ricostruzione seguita nella sentenza impugnata.
Richiamandosi le argomentazioni contenute in pronunzia di questa Corte del 26.11.2008 n. 28281, va, invero, rilevato che l'aggettivo "maturato" da un punto di vista lessicale sta ad indicare ciò che ha finito di crescere, che è giunto a perfezione e che l'aver riferito alla buonuscita tale qualità non può che significare che la stessa è ben definita, non suscettibile di ulteriore incremento nel suo ammontare, pur se esigibile al termine del rapporto. Del resto, se il legislatore ha inteso distinguere tra il prima ed il dopo 28 febbraio 1998, disponendo che da tale data in poi va applicata la disciplina di cui all'art. 2120 c.c., non è logicamente ipotizzabile - nel complessivo sistema introdotto con la L. 29 maggio 1982, n. 297, - che quella indennità possa subire incrementi per effetto della dinamica salariale: con l'art. 5, di detta legge, infatti, è stato stabilito espressamente che l'indennità di anzianità maturata al 30 maggio 1982 dovesse essere calcolata nel suo ammontare a tale data e, quindi, accantonata, per essere poi concretamente corrisposta alla risoluzione del rapporto, insieme agli accantonamenti contabilizzati, dopo quella data, anno per anno. In altri termini, se con la modifica apportata con tale legge si è inteso cristallizzare l'ammontare del maturato al 30 maggio 1982, non si comprende perchè con l'art. 53, richiamato il legislatore dovrebbe aver seguito una logica diversa.
Difformità di disciplina che, oltre tutto, sarebbe apparsa incomprensibile se si considera la natura pubblica dell'ente prima della privatizzazione, che imponeva una diversità di trattamento. Va dato atto, peraltro, che una particolarità si rinviene tra le due normative, nel senso che non è previsto un meccanismo di rivalutazione periodica della buonuscita a differenza di quanto è regolato dall'art. 2120 c.c.. Questo ha fatto sorgere un dubbio di legittimità, che però Corte cost. 25 ottobre 2006 n. 366 ha dichiarato infondato.
Con tale decisione (il cui contenuto è stato confermato dalla successiva ordinanza 27 dicembre 2007 n. 444) il giudice delle leggi, dando atto del fatto che la L. n. 447 del 1997, art. 53, comma 6, lett. a), fissa l'ammontare della indennità di buonuscita nella misura calcolata in base alla precedente normativa del pubblico impiego alla data del 28 febbraio 1998, senza però prevedere anche un meccanismo di rivalutazione periodica (come appunto nel rapporto di lavoro privato), ha escluso in primo luogo che vi fosse un contrasto con l'art. 3 Cost., - denunciato con riguardo a disparità di trattamento in relazione ai diversi tempi di cessazione dei rapporti di lavoro e quindi di percezione dell'emolumento in oggetto - in quanto il decorso del tempo e le differenze di momenti in cui accadono i fatti giuridici possono giustificare diversità di disciplina, con l'ulteriore considerazione che il periodo intercorrente tra la determinazione della buonuscita e il pagamento del t.f.r. quanto più sarà lungo tanto più sarà minore l'incidenza della prima sull'entità globale del trattamento erogato alla cessazione del rapporto di lavoro. Ha, poi, negato una violazione dell'art. 36 Cost., perchè, pur riconoscendo la natura di retribuzione differita di tutti i trattamenti di fine rapporto quale che sia l'ente erogatore e la denominazione di ciascuno di essi e che pure a tali crediti si estende la particolare tutela di cui all'art. 36 Cost., con la salvaguardia del potere di acquisto secondo idonee - anche se non identiche - discipline, non per questo poteva essere affermata l'illegittimità della disposizione censurata. La Corte ha, infatti, ritenuto che il rispetto dell'art. 36 Cost., - in ipotesi di un trattamento globale costituito da più componenti (indennità di buonuscita determinata secondo la disposizione censurata e trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 c.c.) - deve essere valutato non con riguardo a ciascuna di queste, bensì alla totalità dell'emolumento ed, alla stregua di tale principio, ha ribadito che la buonuscita è uno degli elementi del trattamento globale spettante ai lavoratori postali con pregresso periodo di svolgimento del rapporto in regime di pubblico impiego e che l'entità della sua svalutazione - in misura, come si è detto, verosimilmente parametrata alla durata del periodo intercorrente tra la data della sua determinazione (28 febbraio 1998) e quella di cessazione del rapporto per ciascun lavoratore - è inversamente proporzionale alla misura dell'incidenza sul trattamento globale della quota di buonuscita rispetto a quella che si matura in regime di rapporto privato. Per la Corte, poi, "ciò che più conta è che la disposizione censurata deve essere valutata nell'ambito di tutta la normativa che ha regolato la trasformazione dell'azienda postale, dapprima nell'Ente Poste e poi in società per azioni, e di quella correlativa del rapporto di lavoro del personale" e che sotto tale profilo - e con specifico riguardo all'oggetto della questione - si deve osservare che il danno per i lavoratori, derivante dal differimento dell'erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione, trova compensazione nella previsione dell'unicità del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della quota del trattamento da determinare ai sensi dell'art. 2120 c.c." (cfr. in tali terminiCass. 28281/2008 cit.).
In conclusione, in difformità rispetto a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, deve ribadirsi che la componente del complessivo trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti delle Poste Italiane s.p.a. per il servizio prestato a tutto il 28 febbraio 1998 è costituito dall'ammontare dell'indennità di buonuscita, calcolata nel suo ammontare sulla retribuzione corrisposta a tale data e secondo i criteri fissati dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Anche il secondo motivo, con il quale l'IPOST lamenta la condanna al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi, che assume pronunziata in violazione del termine dilatorio di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3, conv. dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, è fondato.
Il D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3, convertito nella L. n. 140 del 1997, fra l'altro, ha disposto: "Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi" (comma 2).
"Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio dal 29 marzo al 30 giugno 1997 e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1 gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi" (comma 3).
Il personale di cui al comma 1 è costituito dai "dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, comma 2, e successive modificazioni, compresi quelli di cui all'art. 2, commi 4 e 5, dello stesso decreto legislativo", fra i quali è pacifico che non rientri il personale dell'E.P.I.. Sulla base di quest'ultimo rilievo è stato escluso che i nuovi e più ampi termini concessi al datore di lavoro per la liquidazione e l'erogazione della buonuscita (sei mesi + tre mesi) possano riguardare anche i dipendenti dell'E.P.I., cui è stato ritenuto che continui a trovare applicazione la precedente disciplina (termine di 90 giorni).
Alla soluzione contraria deve, invece, pervenirsi alla luce del successivo comma 4, dello stesso art. 3, che esplicitamente stabilisce: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonchè a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza peri dipendenti dell'amministrazione pubblica".
Il testo della norma è talmente chiaro ed ampio da non consentire alcun dubbio sul fatto che tutte le disposizioni dell'art. 3 - ivi compresa la nuova disciplina dei termini contenuta nel comma 2 - debbano applicarsi alla erogazione della buonuscita da parte dell'IPOST ovvero, dal 1.1.2000, dalla gestione commissariale del Fondo Buonuscita dei lavoratori postali. Successivamente è intervenuto la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6, in virtù del quale a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni (ovverossia dall'1-1-98 termine poi prorogato al 28 febbraio 1998 a seguito della Delibera CIPE del 18.12.1997) spetta al personale dipendente "il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c.", mentre per il precedente periodo lavorativo compete "l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente" prima della data suddetta. Il successivo comma 12, infine, ribadisce che l'Istituto Postelegrafonici provvede, "per quanto di competenza e secondo la normativa vigente", alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni e dell'indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.
Attraverso il coordinamento delle disposizioni richiamate è possibile individuare, a seguito della c.d. privatizzazione del rapporto di lavoro, successive discipline dei termini di erogazione della buonuscita in favore del personale delle Poste, applicabili ratione temporis con riferimento alla data di cessazione del rapporto di lavoro:
a) durante il periodo compreso fra la trasformazione dell'Amministrazione delle P.T. in E.P.I. e l'entrata in vigore del d.l. n. 79/97 (ovverossia dall'1-1-94 al 28-3-97) si applica il termine di 90 giorni previsto dalla L. n. 75 del 1980, art. 7;
b) per il periodo successivo dell'anno 1997 e cioè dal 29 marzo fino al 30 giugno 1997, per i dipendenti cessati entro tale termine, si applica, ma solo dal 1.1.1998, il termine di tre mesi, decorso il quale sono dovuti gli interessi (vedi art. 3, comma 3, cit.).
c) in generale, al di fuori dei casi prima contemplati, si applica il termine previsto dal D.L. n. 79 del 1997, art. 3, comma 2, (sei mesi per la liquidazione e tre mesi per l'erogazione);
d) dal 28.2.1998 essendosi la buonuscita trasformata in trattamento di fine rapporto a norma della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 53, comma 6, trova applicazione l'art. 2120 c.c., mentre per il periodo precedente compete la indennità di buonuscita maturata ratione temporis, calcolata secondo la normativa vigente prima della data predetta.
Nella fattispecie in esame si tratta di un rapporto di lavoro risolto in data 31.7.2002, rientrante nella terza delle ipotesi formulate, per cui il diritto agli interessi sarebbe sorto solo dopo il vano decorso del termine complessivo di nove mesi dalla cessazione.
Deve brevemente aggiungersi che non rileva, ai fini in esame, che dal 1.3.1998 trovi in applicazione l'art. 2120 c.c., ovvero che dal 1.1.2000 (secondo anno dalla trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste) sia stata soppressa la gestione separata istituita in seno all'IPOST per l'erogazione della indennità di buonuscita spettante dal 1.8.1994 al personale dell'ente.
Trattasi, invero, di vicende che certamente incidono sulle modalità di computo del trattamento da erogare ovvero attengono al subentro della Gestione Commissariale, ma non concernono il termine in questione, del quale deve ritenersi la persistente vigenza, tenuto conto della peculiare vicenda di trasformazione che consente una disciplina differenziata, rispetto al rapporto di lavoro privato, senza che possano ravvisarsi, in proposito, profili di incostituzionalità. E' bene, infatti, a questo punto ricordare che il D.L. n. 79 del 1997, art. 3, comma 2, convertito in L. n. 140 del 1997, dispone che il termine di sei mesi per la liquidazione e quello di tre mesi per la erogazione si applicano in caso di liquidazione dei trattamenti di fine servizio "COMUNQUE DENOMINATI" per il solo fatto che si tratti di "analoghe prestazioni" erogate dall'Istituto Postelegrafonici. In breve, il termine non è legato alla natura od alla denominazione del trattamento di fine rapporto o di fine servizio bensì alla natura del soggetto che lo eroga da identificarsi, per quel che concerne i dipendenti postali, nell'Istituto Postelegrafonici ovvero, per il periodo successivo alla soppressione della gestione separata, istituita in seno all'Istituto, nella Gestione Commissariale, che, dal 1.1.2000, cura il trasferimento alla società "Poste Italiane" del patrimonio della gestione e di tutti i rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo (L. n. 449 del 1997, art. 3, comma 6).
A conforto di quanto detto vale richiamare giurisprudenza di questa Corte, che ha sancito che per i dipendenti postali cessati dal servizio dopo il 28 febbraio 1998, il pagamento dell'indennità di buonuscita è soggetto al termine dilatorio di mesi tre e quindici giorni previsto dal D.L. n. 79 del 1997, art. 3, convertito con modificazioni, nella L. n. 140 del 1998, dovendosi ritenere - in relazione alla natura pubblica dell'IPOST, preposto per legge al pagamento della quota di trattamento di fine rapporto, costituita dall'indennità di buonuscita maturata alla data del 28 febbraio 1998, in esito ad un formale procedimento di liquidazione (nella specie, trasmissione della documentazione da parte del datore di lavoro e verifica dei legittimati a ricevere il pagamento) - sussistenti i presupposti previsti dalla normativa per la sua applicazione, senza che siano fondati i dubbi di legittimità rispetto all'art. 3 Cost., tenuto conto della peculiarità della vicenda del rapporto di lavoro dei dipendenti postali, il cui datore di lavoro si è trasformato da amministrazione statale ad ente pubblico autonomo fino ad assumere la forma di società per azioni, e della persistenza, sia pure prò quota, del precedente sistema della buonuscita in ragione della pregressa natura pubblica del datore (Cass. 6.8.09 n. 17987).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda di ricalcolo dell'indennità di buonuscita.
Le spese dei giudizi di merito, attesa la natura della questione e la sua complessità e tenuto conto del consolidarsi della giurisprudenza di legittimità richiamata dopo la sentenza d'appello, possono essere compensate tra le parti, laddove quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede - accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo; compensa tra le parti le spese di lite dei gradi di merito e condanna Z.S.P. al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonchè in Euro 50,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013.

La sentenza favorevole di Milano - 2007

Abbiamo ricevuto questo documento.
Volentieri lo condividiamo ad integrazione dei documenti che ci siamo impegnati a condividere.
Si tratta di una sentenza favorevole del 2007.

Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ *** ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑­
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Milano, dott. Giovanni Casella, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa n. 847/05 R.G.L., promossa da
SILVESTRO Luigi, elettivamente domiciliato in Milano, via Befana 8, presso lo studio dell'Avv. Enrica Mangia che lo rappresenta e difende nel presente giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso
                                                                                                                                       ricorrente
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona dei legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Milano via Cordusio 4 presso lo studio dell'avv. Stefano D'Alpa del Servizio Legale della società che la rappresenta e difende nel presente giudizio
e contro
GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA LAVORATORI POSTE ITALIANE ‑ ISTITUTO POSTELEGRAFONICI IPOST , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Milano via Hajeck 10 presso lo studi dell’avv. Giovanni Mascioletti e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Alessandro Botti del Foro di Roma
                                                                                                                                       Resistenti
Oggetto: liquidazione buonuscita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 febbraio 2005 Silvestro Luigi, premesso di avere iniziato a lavorare dal 12‑11‑1975 alle dipendenze dell'Ente Poste Italiane poi trasformatasi in Poste Italiane s.p.a., ha convenuto in giudizio la Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Lavoratori Poste Italiane ‑ Ipost e Poste Italiane S.p.a. per sentire accertare il suo diritto a veder determinata l'indennità di buonuscita (maturata sino al 28.2.1998), dovuta dalla Gestione Commissariale, sulla base dell'ultima retribuzione percepita all'atto della cessazione del rapporto (in data 30.9.2000) con conseguente condanna delle convenute al pagamento delle differenze; ovvero, in subordine, per sentire accertare il diritto a vedersi corrispondere da Ipost interessi legali e rivalutazione sull'indennità di buonuscita maturata fino al 28.2.1998 da tale data a quella di effettiva liquidazione; ovvero, in via ulteriormente subordinata, per sentire accertare il diritto a percepire immediatamente l’indennità di buonuscita maturata alla data del 28.2.1998.
Deduceva il ricorrente a sostegno delle domande proposte che in base all’art. 53 co.6 L. 449/97 ‑ a seguito della trasformazione del datore di lavoro da Ente Poste a società per azioni ‑ al personale di Poste Italiane s.p.a. a partire dalla data di trasformazione il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c., mentre per il periodo precedente e fino al 28.2.1998 l'indennità di buonuscita maturata. Assumeva quindi il ricorrente che dal tenore letterale della normativa emerge con evidenza che l’indennità di buonuscita dovrebbe confluire nel trattamento di fine rapporto e seguirne le vicende ex art. 2120 c.c. e che comunque avrebbe dovuto trovare accoglimento una delle domande proposte in via subordinata al fine di evitare il danno derivante al lavoratore dalla "cristallizzazione" dell'indennità di buonuscita alla data del 28.2.1998 e dalla conseguente perdita di valore della somma cosi determinata e non corrisposta al lavoratore fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le resistenti Poste Italiane s.p.a. e Ipost, ritualmente costituite, hanno le avverse pretese chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare entrambe le resistenti hanno sostenuto la piena legittimità del calcolo dell'indennità di buonuscita in base ai valori retribuitivi utili in vigore alla data dei 28.2.1998.
Il Giudice all'udienza del 20.9.2007 ha invitato le parti alla discussione orale ed all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura dei dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
Occorre innanzitutto rilevare che, diversamente da quanto eccepito dalla resistente Gestione Commissariale, sussiste l'interesse ad agire del ricorrente in relazione a tutte le domande proposte, atteso che tale presupposto ricorre nelle azioni di mero accertamento ogni volta che vi sia incertezza in ordine ad un diritto, situazione certamente presente nel caso in esame stante la pendenza di numerose vertenze relative alle modalità di calcolo dell'indennità di buonuscita per ex dipendenti di Poste Italiane s.p.a. (Cass. 6046/00; Cass. 13186/03).
Nel merito, si osserva che la materia é regolata dall'art, 53 co.6 L. 449/97 il quale ha previsto che, a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'art. 2 co. 27 L. 662/96, al personale dipendente di tale società spettano il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c. e, per il periodo lavorativo precedente, l’indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data del 28.2.1998.
In primo luogo. deve escludersi che la somma liquidata. a titolo di indennità di buonuscita possa essere trasformata in accantonamento per il tfr con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2120 sull’intera somma accantonata..
Una tale pretesa di fusione delle due liquidazioni, infatti, non trova alcun riscontro nel dato testuale, il quale invece espressamente dispone per la dei due istituti dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto seppure per periodi diversi. .
Ciò che invece certamente emerge dall'art, 53 co.6 L. 449/97 è che l'indennità di buonuscita deve essere calcolata secondo la normativa vigente prima della trasformazione dell'ente poste in società per azioni.
Tale normativa è quella di cui al D.P,R, 1032/73 il quale all'art. 3 dispone:
"Al dipendente statale che cessa dal servizio con diritto alla pensione, anche se successivamente riconosciuto, normale e privilegiata, spetta l'indennità di buonuscita purchè il servizio stesso sia durato almeno un biennio compiuto. L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della base contributiva. si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepite".
Dalla lettura integrata delle due norme discende che al dipendente di Poste Italiane S.p.a. è dovuta per il periodo di servizio prestato fino al 28.2.1998 l’indennità di buonuscita che -in quanto soggetta alle modalità di calcolo stabilite dalle norme all'epoca vigenti ‑ dovrà essere determinata in base ,all’ultima retribuzione che sarà percepita dal lavoratore al momento della (cessazione del rapporto, unico momento utile per la liquidazione oltre che del tfr anche dell'indennità in questione.
Una tale soluzione è rigorosamente rispettosa del dato testuale e nel contempo è idonea a garantire che il lavoratore non subisca una danno economico per la coesistenza di due distinte forme di liquidazione.
Per le considerazioni esposte, deve pertanto trovare accoglimento la domanda avanzata dal ricorrente, con il riconoscimento del suo diritto al calcolo dell’indennità di buonuscita maturata fino al 28.2.1998 sulla base dell'ultima retribuzione alla data. di cessazione del rapporto come previsto dall'art. 3 D.P.R. 1032/73.
In assenza di specifica contestazione dei calcoli esposti a pag. 2 del ricorso introduttivo (da intendersi in questa sede integralmente richiamati), la Gestione Commissariale è tenuta corrispondere al ricorrente la relativa differenza tra il dovuto (euro 22.285,02) ed il percepito (euro 21.606,32). quantificata in euro 678,70.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico solidale dalle resistenti nella misura di euro 2.000,00 (euro 700,00 per diritti, euro 900,00 per onorari. Euro 400,00 ) oltre IVA e CPA.
Accetta il diritto del ricorrente al calcolo, dell'indennità di buonuscita maturata fino al 28.2.1998 sulla base dell'ultima retribuzione alla data di cessazione del rapporto come previsto dall'art. 3 D.P.R. 1032/73.
Per l'effetto condanna la Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste Italiane Spa al pagamento della relativa differenza di curo 678,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore (lei ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.
Milano, 20 settembre 2007

Altra sentenza favorevole intentata con "causa pilota" da SLP-CISL di Massa Carrara nel 2009.

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Corte Costituzionale 2007 - avversa

ORDINANZA N. 444 ANNO 2007
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promosso dal Tribunale di Trieste, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra A. M. ed altri e Poste Italiane s.p.a. ed altri, con ordinanza del 24 ottobre 2006, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2007.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 novembre 2007 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, nel corso di una serie di giudizi, successivamente riuniti, in cui i ricorrenti,ex dipendenti di Poste Italiane s.p.a. da epoca precedente al 28 febbraio 1998, avevano convenuto in giudizio le Poste Italiane e l'IPOST – chiedendo l'accertamento del loro diritto alla rivalutazione della somma accantonata a titolo di indennità di buonuscita a partire dalla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni sino alla cessazione del rapporto di lavoro – ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede che l'indennità di buonuscita dei dipendenti postali, maturata alla data del 28 febbraio 1998 e calcolata sulla base della retribuzione in quel momento percepita, debba essere annualmente rivalutata, secondo i criteri di cui all'art. 2120, quarto e quinto comma, del codice civile, in relazione all'art. 5, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), a far tempo dal 1° marzo 1998 sino alla cessazione del rapporto di lavoro del singolo dipendente;
che, osserva il giudice a quo, l'indennità di buonuscita maturata sino alla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane, è calcolata secondo la disciplina vigente prima della privatizzazione, in base al d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, venendo quindi accantonata per andare ad aggiungersi, alla cessazione del rapporto di lavoro, alle somme maturate nel periodo successivo alla trasformazione, a titolo di trattamento di fine rapporto (t.f.r.), calcolato secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 297 del 1982, senza che nulla sia previsto circa il diritto alla rivalutazione dell'indennità così accantonata;
che il remittente rileva come l'art. 2120 cod. civ., prevedendo un tasso di incremento annuale delle quote calcolate negli anni precedenti, assicuri un sia pur parziale adeguamento ai livelli di inflazione, mentre il meccanismo previsto dalla norma impugnata risulterebbe lesivo dell'art. 3 Cost., sia perché non garantisce al personale delle Poste quanto attribuito a tutti gli altri dipendenti – tanto del settore privato, al momento del passaggio dal regime dell'indennità di anzianità a quello del t.f.r., quanto del settore pubblico – sia perché determina un'irragionevole disparità di trattamento nell'ambito degli stessi dipendenti postali;
che, in particolare, sarebbero danneggiati i lavoratori i quali cessino il rapporto di lavoro a notevole distanza dalla trasformazione delle Poste in società per azioni, trovandosi però ad essere già dipendenti dell'ente da molti anni prima, in quanto in tal caso la somma maturata a titolo di indennità di buonuscita non sarebbe più adeguata al costo della vita al momento dell'erogazione, coincidente con quello della cessazione del rapporto;
che, inoltre, la norma si porrebbe in contrasto con l'art. 36 Cost. per la lesione del diritto all'adeguamento al costo della vita dei crediti del lavoratore, e cioè di un principio generale dell'ordinamento lavoristico, sancito dall'art. 429 del codice di procedura civile ed essenziale per conservare il rapporto di proporzionalità tra retribuzione e quantità del lavoro, il quale richiede di essere riferito ai valori reali di entrambi i suoi termini;
che, infine, considerata la natura anche previdenziale delle indennità terminative del rapporto di lavoro, sarebbe leso pure l'art. 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che vengano assicurati al lavoratore, in caso di vecchiaia, mezzi adeguati alle esigenze di vita, e ciò in quanto il principio di adeguatezza (e sufficienza) presuppone criteri di rivalutazione della prestazione idonei a garantire il permanere nel tempo del valore reale della prestazione stessa;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione, in quanto la prospettazione comporterebbe una “contaminazione” tra due sistemi previdenziali autonomi succedutisi nel tempo, con conseguente arbitrario innesto, in via “additiva”, di un sistema sull'altro, i cui effetti discriminanti risulterebbero produttivi di un ibrido sistema di calcolo.
Considerato che il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, dubita, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede che l'indennità di buonuscita dei dipendenti postali, maturata alla data del 28 febbraio 1998 e calcolata sulla base della retribuzione percepita in quel momento, debba essere annualmente rivalutata secondo i criteri di cui all'art. 2120, quarto e quinto comma, cod. civ., in relazione all'art. 5, primo comma, della legge n. 297 del 1982, a far tempo dal 1° marzo 1998 sino alla cessazione del rapporto di lavoro del singolo dipendente;
che, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza 9 novembre 2006, n. 366, ha dichiarato non fondata analoga questione;
che il giudice a quo non fornisce alcun argomento diverso o ulteriore rispetto a quelli a suo tempo esaminati, tale non potendosi ritenere il richiamo all'art. 38 Cost., anche con riguardo al quale valgono le considerazioni di cui alla citata sentenza;
che, infatti, anche in riferimento alla funzione previdenziale dell'indennità di buonuscita, deve essere ribadita la necessità di considerare la globalità degli emolumenti e non la singola voce, il cui criterio di computo va, a sua volta, valutato nel complessivo ambito dell'intervento normativo di trasformazione dell'azienda postale con la garanzia della continuità dei rapporti di lavoro;
che, in proposito, occorre sottolineare come l'art. 38 Cost. rimetta alla discrezionalità legislativa le determinazione di tempi, modi e misura delle prestazioni sociali, sulla base di un razionale contemperamento con la soddisfazione di altri diritti costituzionalmente garantiti (si vedano, per tutte, le sentenze n. 426 del 2006 e n. 3 del 2007);
che la questione va, quindi, dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Trieste, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2007.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2007.

Il Cancelliere
F.to: MELATTI

martedì 1 marzo 2016

Corte Costituzionale 2006 - avversa


SENTENZA N. 366 ANNO 2006
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6 (recte: art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), promossi dal Tribunale di Roma nei procedimenti civili rispettivamente instaurati da S. V. D. F. e da M. G. contro la Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane s.p.a. – Istituto Postelegrafonici (Ipost), con ordinanze del 4 novembre 2005 e del 14 gennaio 2006, iscritte rispettivamente al n. 82 e al n. 83 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2006.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2006 il Giudice relatore Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
1.— Nel corso di due analoghi procedimenti, in cui i ricorrenti, ex dipendenti postali da epoca antecedente il 28 febbraio 1998, avevano convenuto in giudizio l'Istituto Postelegrafonici (Ipost), chiedendo, ai sensi dell'art. 429 del codice di procedura civile e dell'art. 150 delle disposizioni d'attuazione del detto codice, la rivalutazione dell'indennità di buonuscita che, all'atto della cessazione del rapporto, essi avevano percepito nell'importo maturato alla data del 28 febbraio 1998, il Tribunale di Roma, ha sollevato, con due identiche ordinanze, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui non prevede che sull'indennità di buonuscita dei dipendenti postali maturata al 28 febbraio 1998 (e calcolata sulla base della retribuzione percepita alla stessa data) si applichi un meccanismo di indicizzazione o di adeguamento monetario.
Il remittente osserva che la norma non prevede alcun sistema di adeguamento, nel tempo, dell'indennità di buonuscita quale già maturata definitivamente, in cifra, alla data del 28 febbraio 1998, ma ancora non esigibile fino alla cessazione del rapporto, momento in cui essa va corrisposta.
D'altro canto, secondo il giudice a quo, gli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. cod. proc. civ. non possono trovare applicazione perché richiedono che il diritto sia maturato, e cioè sia divenuto esigibile; cosa che non può dirsi avvenuta, per la buonuscita, fino alla cessazione del rapporto. Né potrebbe essere utilmente richiamato l'art. 2120 cod. civ. perché l'art. 53, comma 6, in oggetto prevede che la buonuscita si calcoli secondo la previgente normativa pubblicistica e non secondo l'art. 2120 cod. civ. Inoltre il meccanismo di indicizzazione previsto per il trattamento di fine rapporto (t.f.r.) in corso di prestazione è incompatibile con la struttura della buonuscita, che si calcola non già mediante accantonamenti annui (sui quali, nel t.f.r., viene computata l'indicizzazione), ma moltiplicando una quota dell'ultima retribuzione annua per gli anni di servizio utili.
Esclusa – per l'assenza di una qualsivoglia lacuna normativa – anche l'applicazione analogica dell'art. 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), il Tribunale sostiene che la buonuscita «maturata» al 28 febbraio 1998, pur trattandosi di una maturazione meramente contabile ed in senso atecnico, non possa produrre accessori fino alla data di cessazione del rapporto. Tuttavia, l'omessa previsione di una «forma di indicizzazione o adeguamento monetario» per l'indennità in argomento, maturata alla data di trasformazione dell'ente poste in società per azioni, in relazione al periodo compreso tra detta data e la cessazione del rapporto, appare al remittente lesiva degli evocati parametri costituzionali, alla luce sia della natura di retribuzione differita dell'indennità in esame (come tale soggetta al controllo di proporzionalità/adeguatezza), sia delle molteplici affermazioni di questa Corte circa il carattere attuativo dei precetti costituzionali (artt. 1, 3, 4, 34, 36 Cost.) dei meccanismi di adeguamento monetario dei crediti di lavoro. Questi ultimi, infatti, soddisfano la duplice necessità di salvaguardare il valore reale dei compensi (dal quale dipende l'adeguatezza degli stessi) e di garantire il riequilibrio tra le prestazioni di lavoro e le retribuzioni.
Quanto poi all'art. 3 Cost., si realizzerebbe una disparità di trattamento del tutto ingiustificata non solo tra i lavoratori delle poste e gli altri dipendenti privati – che usufruiscono di un meccanismo di indicizzazione annua sul t.f.r. nonchè sull'indennità di anzianità, quale eventualmente «maturata» alla data del 31 maggio 1982, malgrado tali provvidenze non siano ancora esigibili – ma anche all'interno della stessa categoria dei dipendenti postali, in quanto, a parità di retribuzione e di anzianità di servizio al 28 febbraio 1998, essi percepiscono, per il servizio prestato fino a detta data, la stessa somma in cifra, sia nel caso in cui la cessazione del rapporto di lavoro si sia verificata proprio il 28 febbraio 1998, sia nell'ipotesi in cui tale cessazione si sia verificata in un momento successivo, ancorché – nelle due ipotesi considerate – la medesima somma di denaro possa avere, rispettivamente, un valore reale sensibilmente diverso.
Né varrebbe evocare ragioni di compatibilità finanziaria, apparendo evidente che la normale attitudine del denaro a produrre frutti civili deve ritenersi idonea a fondare una ragionevole presunzione che i contributi accantonati abbiano prodotto ricchezza, la cui appropriazione appare ulteriormente ingiustificata.
Quanto alla rilevanza, il Tribunale osserva, infine, che «l'accoglimento della questione consentirebbe la ricerca nell'ordinamento della norma da applicare per colmare la lacuna quale prodottasi dalla invocata pronuncia».
2.— In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, osservando come la relativa prospettazione comporti una “contaminazione” tra due sistemi complementari autonomi che si succedono nel tempo, con conseguente arbitrario innesto in via “additiva” di un sistema sull'altro e con effetti – oltre che estremamente gravosi per la finanza pubblica – ingiustificati e discriminanti, in quanto generanti un ibrido sistema di calcolo.
Ricorda l'Autorità intervenuta come la trasformazione dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, in ente pubblico economico prima e in società per azioni poi, non abbia determinato la cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti, ma abbia, viceversa, assicurato al lavoratore la continuità giuridica ed economica del rapporto stesso. Se la legge avesse diversamente disposto, “pagando” l'indennità di buonuscita immediatamente al 28 febbraio 1998, vi sarebbe stata interruzione del rapporto di lavoro e costituzione ex novo di una posizione giuridica ed economica con decorrenza 1° marzo 1998, con grave danno per i lavoratori ai fini stipendiali. Viceversa, assicurando la progressione economica, si sono voluti garantire la storicità del rapporto di lavoro ed i conseguenti effetti retributivi in itinere.
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale di Roma, con due ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dell'art. 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), «nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione o adeguamento monetario per l'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti dell'ente poste italiane alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni per il periodo corrente tra detta data e la cessazione del rapporto».
Secondo il remittente la disposizione censurata, nello stabilire che la quota spettante a titolo di buonuscita sia corrisposta ai lavoratori suddetti nella misura maturata alla data di trasformazione dell'ente in società per azioni – e cioè al 28 febbraio 1998 – quale che sia, per ciascuno, la data di cessazione del rapporto, dà luogo a una ingiustificata disparità di trattamento tra i dipendenti della società Poste italiane e gli altri lavoratori privati, nonché, all'interno della stessa categoria dei dipendenti postali, a seconda del tempo trascorso tra la suindicata data di trasformazione del datore di lavoro e quella di cessazione del rapporto.
La disposizione, ad avviso del Tribunale di Roma, contrasta inoltre con l'art. 36 Cost., in quanto non tiene conto del fatto che la buonuscita – avendo carattere di retribuzione differita – deve godere delle garanzie previste dall'ordinamento per i crediti retributivi e deve avere, quindi, i caratteri della proporzionalità rispetto al lavoro prestato e della sufficienza riguardo ai bisogni del lavoratore nel momento in cui viene effettivamente percepita. Il distacco temporale tra il momento della determinazione e quello della erogazione – che può essere anche di molti anni – in mancanza della previsione di un qualsiasi meccanismo di rivalutazione, non assicura alla buonuscita i suddetti caratteri.
2.— In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei giudizi aventi ad oggetto la medesima questione.
Sulla sua ammissibilità non possono nutrirsi dubbi, dal momento che essa è stata proposta in termini univoci e non ambigui e perplessi come era avvenuto nel giudizio avente ad oggetto la stessa disposizione, definito con l'ordinanza n. 185 del 2006.
3.— Nel merito, la questione – da intendere circoscritta soltanto alla lettera a) del comma 6, dell'art. 53 – non è fondata con riguardo a tutti i profili sotto i quali è stata sollevata.
Non può aversi riguardo alla disciplina del trattamento di fine rapporto stabilita per la generalità dei lavoratori privati, al fine di dedurre che quello riservato ai dipendenti delle Poste in servizio alla data del 28 febbraio 1998 è ingiustificatamente deteriore. La trasformazione del rapporto di lavoro da pubblico a privato e la correlativa distinzione del trattamento globale in due elementi, regolati da norme diverse, connotano la condizione dei suddetti lavoratori postali, ma sono estranee a quella di coloro che hanno prestato la propria opera esclusivamente in regime di rapporto lavorativo privato.
Il lamentato contrasto con l'art. 3 Cost. – denunciato con riguardo a disparità di trattamento in relazione ai diversi tempi di cessazione dei rapporti di lavoro e quindi di percezione dell'emolumento in oggetto – non sussiste neppure all'interno della disciplina propria dei lavoratori postali. Infatti, anche trascurando il rilievo che il decorso del tempo e le differenze di momenti in cui accadono i fatti giuridici possono giustificare diversità di disciplina, si può osservare che il periodo intercorrente tra la determinazione della buonuscita e il pagamento del t.f.r. sarà tanto più lungo quanto minore sarà l'incidenza della prima sull'entità globale del trattamento erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.
Neanche sussiste violazione dell'art. 36 della Costituzione.
La tesi del remittente, nella parte in cui assume la natura di retribuzione differita di tutti i trattamenti di fine rapporto quale che sia l'ente erogatore e la denominazione di ciascuno di essi, è conforme ai principi più volte affermati da questa Corte (sentenze n. 401 del 1993, n. 195 del 1999 e n. 459 del 2000) e va, quindi, condivisa.
Parimenti corretto è l'assunto secondo il quale ai crediti per i trattamenti di fine rapporto, attesa la loro natura, si estende la particolare tutela di cui all'art. 36 Cost. con la salvaguardia del potere di acquisto secondo idonee – anche se non identiche – discipline.
Tutto ciò, però, non conduce all'affermazione dell'illegittimità della disposizione censurata.
Si rileva, infatti, anzitutto che questa Corte ha ritenuto che il rispetto dell'art. 36 Cost. – in ipotesi, come quella ricorrente nella specie, di un trattamento globale costituito da più componenti (indennità di buonuscita determinata secondo la disposizione censurata e trattamento di fine rapporto disciplinato dall'art. 2120 cod. civ.) – deve essere valutato non con riguardo a ciascuna di queste, bensì alla totalità dell'emolumento (v. per tutte: sentenze n. 164 del 1994, n. 15 del 1995, n. 470 del 2002 e n. 87 del 2003).
Alla stregua di tale principio, si deve ribadire che la buonuscita è uno degli elementi del trattamento globale spettante ai lavoratori postali con pregresso periodo di svolgimento del rapporto in regime di pubblico impiego e che l'entità della sua svalutazione – in misura, come si è detto, verosimilmente parametrata alla durata del periodo intercorrente tra la data della sua determinazione (28 febbraio 1998) e quella di cessazione del rapporto per ciascun lavoratore – è inversamente proporzionale alla misura dell'incidenza sul trattamento globale della quota di buonuscita rispetto a quella che si matura in regime di rapporto privato.
Tuttavia, ciò che più conta è che la disposizione censurata deve essere valutata nell'ambito di tutta la normativa che ha regolato la trasformazione dell'azienda postale, dapprima nell'ente poste e poi in società per azioni, e di quella correlativa del rapporto di lavoro del personale (decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, recante “Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero”, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71; art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”; legge n. 449 del 1997 di cui si discute). Sotto tale profilo – e con specifico riguardo all'oggetto della questione – si deve osservare che il danno per i lavoratori, derivante dal differimento dell'erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione, trova compensazione nella previsione dell'unicità del rapporto e nel rispetto delle anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della quota del trattamento da determinare ai sensi dell'art. 2120 cod. civ.
La violazione dell'evocato parametro costituzionale non si determina semplicemente per la mancata previsione di un qualsivoglia adeguamento di una componente del trattamento retributivo complessivo, bensì per il prodursi di un'apprezzabile riduzione in termini di potere di acquisto, come rilevato da questa Corte con riferimento ai notevolissimi livelli della svalutazione monetaria intervenuta nel decennio 1974-1984 (sentenza n. 401 del 1993).
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2006.
Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Siamo sindacalisti o antisindacalisti?

Siamo sindacalisti o antisindacalisti?
Il concetto di sindacalista è percepito in modo diverso a seconda delle nostre esperienze nel sindacato o fuori di esso. 
Il sindacato è una cosa seria e necessaria, ma non tutti i sindacati sono uguali è ancor più i sindacalisti.
Noi non siamo emanazione di un'organizzazione sindacale confederale o autonoma, né agiamo per qualcuna di queste (all'interno di Poste ci sono 6 Oo.Ss. firmatarie di accordi nazionali + i CoBas e forse qualche altro sindacatino).
Siamo solo dipendenti o ex dipendenti postali, iscritti o non iscritti al Sindacato.
Il problema è ben presente a tutte le sigle che, in passato - chi più, chi meno - hanno intrapreso la strada dei ricorsi giudiziari con cause, con esiti diversi. Quelle a noi favorevoli sono arrivate alla Cassazione che ha espresso il proprio orientamento attraverso le sentenze che abbiamo pubblicato (pubblicheremo anche cosa dice la Corte Costituzionale).
Da quel che ne sappiamo (e vorremmo essere smentiti) questa battaglia è stata ritenuta persa o comunque si ritiene che oggi non ci siano le condizioni economiche e politiche per far valere quelli che tutti, sindacalisti o no, iscritti o no, ritengono un'ingiustizia riservata solo ai dipendenti postali in forza alla data del 28 febbraio 1998.
In italia, però, alcune persone (noi fra questi) non si sono arrese. Singolarmente si sono assunte l'onere di sentire singoli parlamentari (anche europei) per proporre interrogazioni ed altro.
In questa 17^ legislatura siamo a conoscenza di quelle che abbiamo pubblicato nel secondo post di questo blog e probabilmente non sono tutte.
Ci proponiamo di mettere in comune le nostre conoscenze, di renderci tutti più consapevoli e di creare una rete di persone veramente motivate perché vogliamo provare a fare emergere questa palese ingiustizia con l'obiettivo di modificare le cose.
Non lo facciamo CONTRO il sindacato, né per proporci come sindacato alternativo. 
Lo ribadiamo perché sembra che sui territori ci sia questo retro pensiero.
Non chiediamo di mettere soldi, ma solo le proprie energie. 
Non promettiamo miracolistiche soluzioni del problema. Vogliamo solo la consapevolezza, la condivisione. Insomma pensiamo che INSIEME sia meglio.
Cosa che toccherebbe al Sindacato.
Se questi è in "stan by" o in modalità "
screensaver" bisogna fare in modo che qualcosa si sblocchi.
Sappiamo che...
- Non basta avere ragione: ma bisogna trovare il modo di farla valere.
- Battersi per una causa giusta non è solo un diritto, ma un DOVERE SOCIALE. 

Se vuoi aderire al comitato scrivi a buonuscitapt@gmail.com comunicando i seguenti dati:
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