Anche se dal punto di vista normativo nulla è cambiato, anche questa in occasione
il problema è stato sollevato, rappresentato e votato anche dalla maggioranza
visto anche il parere favorevole espresso dalla Presidente, Sen. Nunzia Catalfo - M5S.
Ciascuno di noi deve impegnarsi affinché a questo impegno seguano atti
concreti.
Dai verbali della seduta
di Sabato 16 febbraio 2019 abbiamo estratto la parte che ci riguarda
evidenziando gli impegni.
Legislatura 18ª -
11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 78 del 16/02/2019
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
SABATO 16 FEBBRAIO 2019
78ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Presidente CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Cominardi.
Si procede
quindi all'esame degli ordini del giorno.
Dopo che
gli ordini del giorno sono stati dati per illustrati, la presidente CATALFO
(M5S), relatrice, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/1018/1/11
e G/1018/2/11, che risultano accolti dal Rappresentante del GOVERNO e non vengono
dunque posti in votazione.
Dichiarato
decaduto l'ordine del giorno G/1018/3/11 per assenza dei proponenti, risulta accolto, e pertanto non posto in votazione,
l'ordine del giorno G/1018/4/11,
previo parere favorevole della presidente CATALFO
(M5S), relatrice, e aggiunta di firma da parte del senatore PATRIARCA
(PD).
N. 1018
G/1018/4/11
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge
di conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» (Atto Senato n. 1018),
premesso
che:
l'articolo 23 prevede che i termini
temporali per la corresponsione dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti
pubblici che accedano al pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 14 del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (cosiddetta «quota 100») decorrano dal momento
in cui il diritto al trattamento pensionistico sarebbe maturato in base alla pensione
di vecchiaia o alle forme di pensione anticipata di cui all'articolo 24 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201;
lo stesso articolo 23 prevede altresì la possibilità, per i soggetti che
accedono al pensionamento con i requisiti della cosiddetta «quota 100» o che accedono
al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato secondo le altre norme summenzionate,
di richiedere una somma pari all'indennità di fine servizio maturata, mediante finanziamento
bancario agevolato, nell'importo massimo di 30.000 euro.
in data 28 febbraio 1998 l'ente Poste
italiane è stato trasformato in società per azioni;
l'articolo 53, comma 6, della legge
del 27 dicembre 1997, n. 449, con la finalità di provvedere alla liquidazione delle
indennità di buonuscita maturata fino alla data del 28 febbraio 1998 dai lavoratori
dell'amministrazione postale prima del passaggio di Poste italiane in società per
azioni, stabilisce quanto segue: «A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente
Poste Italiane in società per azioni ( ... ) al personale dipendente della società
medesima spettano ( ... ) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120
del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita
maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea
del presente comma», ovvero che la prestazione debba essere calcolata sulla base
dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998;
considerato che:
a tutti i dipendenti, sia pubblici che privati,
viene riconosciuta la rivalutazione monetaria dell'indennità di buonuscita, essendo
questa riconosciuta per legge;
ancora oggi l'importo della buonuscita
viene liquidato ai lavoratori postali senza alcuna forma di rivalutazione;
tenuto conto che:
rispondendo all'interrogazione 5-11009
del 30 marzo 2017 presso la XI Commissione permanente della Camera il 18 maggio
20 I 7, il Governo ha reso noto che i lavoratori postali in forza alla data del
28 febbraio 1998 erano 219.601, di questi 76.754 risultavano ancora dipendenti postali
mentre agli altri 142.847 cessati dal servizio era già stata liquidata l'indennità
di buonuscita non rivalutata dal 1998; l'ammontare della rivalutazione monetaria
e degli interessi eventualmente riconoscibili a tutti gli interessati sarebbe pari
a 907.261.000 euro, mentre l'ammontare complessivo delle indennità di buonuscita
che dovranno essere liquidate fino al 2040 è di 939.972.000 euro;
il Governo con l'approvazione, durante l'iter legislativo della
legge di Bilancio 2019, dell'ordine del
giorno G/981 sez I/8/11 si è già impegnato,
non dando seguito all'impegno, a prevedere atti normativi che consentano
ai lavoratori di Poste italiane S.p.A di usufruire di un costante aggiornamento
del valore dell'indennità di buonuscita;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza,
misure che consentano ai lavoratori di Poste italiane S.p.A, sia a quelli cessati
che a quelli ancora in servizio, di usufruire di un costante aggiornamento del valore
dell'indennità di buonuscita, al pari di tutti gli altri lavoratori, sia pubblici
che privati.
Nessun commento:
Posta un commento