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venerdì 8 gennaio 2021

Ricalcolo tassazione separata. Repetita iuvant.

Ritorniamo sull’argomento della TASSAZIONE SEPARATA dell’Agenzia delle Entrate (AE) perché, soprattutto da parte dei nuovi aderenti, ci sono giunte diverse richieste di chiarimento su incentivo + TFR

La legge fiscale vigente prevede che l’Agenzia delle Entrate provveda a fare il “ricalcolo” sugli emolumenti di fine rapporto entro il quarto anno successivo dal verificarsi dell’evento.

Ogni ricalcolo viene eseguito avendo a riferimento le ultime 5 dichiarazioni dei redditi del lavoratore e, detratti gli oneri deducibili, stabilisce l’aliquota effettiva che deve essere applicata sui suoi emolumenti. Conseguenza logica: ogni ricalcolo non può essere che personale, in relazione ad ogni specifica e singola posizione, e quindi assolutamente non esportabile.

Per legge, in prima istanza, le Aziende (tutte) tassano gli emolumenti al 23%, prima che vengano poi assoggettati alla tassazione separata, secondo l’aliquota calcolata dall’AE: la differenza, se maggiore di 100€ sarà formalmente richiesta a conguaglio da quella Agenzia delle Entrate.

Si paga sull’importo intero (TFR+ incentivo all’esodo)? NO!

AE fa una separazione di tutto l’intero in due quote:

1 - percepito ante 2001

2 - percepito post 2001.

Si paga la differenza solo sul montante post 2001.

Come si comprenderà, ci sono molti elementi che concorrono a stabilire il “quantum”, che varia, a seconda della personale situazione reddituale, tra poche centinaia di euro a diverse migliaia.

 

Fino al 2018 è stato commesso un errore madornale: Poste indicava per tutti la data di assunzione del 01/03/1998 e non quella effettiva. Su questa base, il ricalcolo da parte dell’AE portava ad una maggiore tassazione.

A chi, uscito da Poste tra il 2013-2018 ed oltre al TFR avesse percepito anche un incentivo all’esodo, avesse già ricevuto (o riceverà prossimamente) da AE un avviso di pagamento, consigliamo vivamente di fare riferimento al VADEMECUM che qui di seguito riportiamo, prima di corrispondere l’importo richiesto.

Ricordiamo, con l’occasione, che nel 2019 Poste si è accordata con AE affinché nelle “annotazioni” della CU venga indicata la data di assunzione reale del dipendente (e non quella del 01/03/1998 da cui è iniziato a maturare il TFR) sicché l’AE stessa possa acquisire il dato utile al corretto ricalcolo fiscale delle somme relativamente al TFR e all’incentivo all’esodo.

 

VADEMECUM di Michele 02/07/2019

Colleghi/Amici!!

Per evitare di ripetere sempre le stesse cose, a suo tempo pubblicai questo VADEMECUM, leggetelo:

VADEMECUM

Amici/Colleghi!!

Al fine di trattare la questione nel miglior modo possibile, e nell'attesa che ci giungano nuove notizie dalla Direzione Centrale Agenzia delle Entrate (AE), riguardo alla richiesta di "Ricalcolo Tassazione Separata Irpef" che invia l'AE, permettetemi di consigliarvi questa procedura con i vari Uffici delle AE:

I - Chi ha ricevuto da poco la "Comunicazione" o la riceverà in seguito, o per chi ha già iniziato a pagare, deve:

a) Controllare che la data di Assunzione sia esatta.

b) Che al rigo 1 (TFR maturato al 31/12/2000) ci sia anche la quota Buonuscita.

c) Che al rigo 5 (c) (Altre indennità= Incentivo) la somma non sia inferiore al 30% dell'Incentivo.

d) Che al rigo 4 (m) (Altre indennità=Incentivo) la somma non sia superiore al 70% dell'Incentivo.

Quindi per chi riscontra queste mancanze o questi errori, (tenete a portata di mano il Prospetto Liquidazione Buonuscita) deve consegnare la Domanda di "Autotutela" (NO raccomandata, NO ad un impiegato qualsiasi) direttamente ai responsabili di questi calcoli, portando con se:

1) Copia Comunicazione ricevuta da AE

2) Copia Estratto Contributivo Inps

3) Copia Prospetto Liquidazione Buonuscita

4) Ultima C U (EX-CUD)

5) Ultimo Cedolino Paga.

6) Copia mia mail alla Direzione Centrale AE.

7) Copia mail di risposta della Direzione Centrale AE.

 

II) - Chi ha già pagato (ricordiamo che si può fare ricorso entro 48 mesi dall’ultimo pagamento effettuato con F24) deve consegnare necessariamente la domanda di "Rimborso" allegando gli stessi documenti dell'Autotutela, con l'aggiunta dei versamenti effettuati, avendo cura di ritornare dopo un lasso di tempo ragionevole presso la propria Agenzia, per sapere come e se stanno procedendo, dovete stargli col fiato sul collo, quella mail della Direzione è un'arma che dobbiamo saper usare, è quella praticamente che ci dà ragione, e che ci serve per abbattere quel muro di gomma che incontrerete.

 

P.S. Tutti i modelli li trovate in alto a destra sotto il nome di questo gruppo stop al furto delle buonuscite dei lavoratori di poste italiane alla voce file.

Auguri ed in bocca al lupo, e... ricordate sempre che a fronte dei DOVERI da Contribuenti, deve corrispondere pari DIRITTO al Rimborso per un maltolto.

PPS. Un consiglio, studiatevi con pazienza come ho fatto io e molti altri, lo sviluppo dei calcoli, è importante per controbattere eventuali ottusità di qualche impiegato "zelante".

Aderisci al Comitato Buonuscita PT Clicca qui

 

2 commenti:

  1. Qual'è la norma che stabilisce che entro i 4 anni l'ADE fa il ricalcolo?
    Quando scatta la prescrizione?....La notifica del ricalcolo entro quanto tempo e da quando?

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  2. I tempi decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
    Il ricalcolo deve essere fatto entro il quinto anno.
    Di norma (diciamo normalmente) ciò avviene entro il quarto anno.
    Le procedure possono aver subito un rallentamento a causa della situazione causata dal Covid.

    RispondiElimina