Parallelamente abbiamo lavorato alla ricerca delle condizioni che potessero portarci a percorrere la strada - finora inesplorata - del ricorso alla Corte di Giustizia Europea.
Per informarvi pubblichiamo quanto potete leggere sul sito dello Studio Legale al quale è stato conferito il mandato.
Aggiungiamo solo che l'udienza è stata fissata: 13/09/2018
Aggiungiamo solo che l'udienza è stata fissata: 13/09/2018
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MANCATA RIVALUTAZIONE DELL’INDENNITA’ DI BUONUSCITA
DEI LAVORATORI POSTALI
A seguito della privatizzazione dell’Ente Poste Italiane, trasformato nella società Poste italiane S.P.A., il Legislatore italiano, con una legge unica nel panorama legislativo italiano, ossia l’art. 53, co. 6, lettera a), della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 congelò al 28 febbraio 1998 l’indennità di buonuscita dei dipendenti postali, causando loro un grave danno economico. Ciò significa che tutti i lavoratori andati in pensione dopo quella data, ed anche quelli attualmente in servizio, ma assunti prima della privatizzazione, al momento della cessazione del rapporto lavorativo percepiranno il TFR maturato dal 1/3/1998 alla cessazione del rapporto, più il TFS (indennità di buonuscita) calcolata non sull’ultima busta paga percepita al momento della cessazione del rapporto, bensì sull’ultima busta paga percepita nel lontano 28 febbraio 1998!!
Si tratta di un caso unico, poiché a nessun altro lavoratore italiano, pubblico o privato, è mai stata negata la rivalutazione di una parte dell’indennità terminativa del rapporto (cd. trattamento di fine rapporto). Si veda, ad esempio, il caso analogo dei lavoratori delle Ferrovie di Stato, il cui TFS maturato al momento della privatizzazione è stato accantonato, divenendo il primo accantonamento sul quale in seguito sono stati cumulati tutti i successivi accantonamenti del TFR sino alla cessazione del rapporto lavorativo. Nel caso dei postali, invece, il trattamento di fine rapporto non è stato calcolato sull’intera anzianità lavorativa del dipendente in quanto, l’indennità di buonuscita, anziché costituire il primo accantonamento al quale cumulare i successivi accantonamenti del TFR, è rimasta congelata al 28/2/1998, senza alcuna forma di rivalutazione sino all’effettiva liquidazione all’atto del pensionamento.
L’INGIUSTIZIA SUBITA DAI LAVORATORI POSTALI E’ EVIDENTE ED INNEGABILE! Il fatto che in passato la Corte Costituzionale abbia affermato che l’art. 53, co. 6, della L. n. 449 del 1997 non sia contrario agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, non significa per ciò solo che la norma sia giusta. Infatti, il Legislatore italiano – ECCETTO CHE PER I LAVORATORI POSTALI – ha sempre salvaguardato il potere d’acquisto dell’intero trattamento retributivo differito, connesso all’anzianità, di tutti i lavoratori interessati dalle riforme.
Il nostro ricorso mira ad ottenere un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per violazione della Direttiva 77/187/CEE, ossia la direttiva Europea che tutela il trasferimento del lavoratore da un’impresa cedente ad un’impresa cessionaria. In un caso analogo, la Corte di Giustizia UE, con Sentenza della Corte di Giustizia (Sesta Sezione) 14 settembre 2000 si è già espressa in favore dei lavoratori affermando che:
53. Si deve pertanto risolvere la seconda questione come segue: l’art. 3, n. 1, primo comma, della direttiva deve essere interpretato nel senso che, per il calcolo dei diritti di natura pecuniaria collegati presso il cessionario all’anzianità dei lavoratori, quali un trattamento di fine rapporto o aumenti di stipendio, il cessionario è tenuto a prendere in considerazione tutti gli anni effettuati dal personale trasferito tanto alle sue dipendenze quanto a quelle del cedente, nella misura in cui tale obbligo risultava dal rapporto di lavoro che vincolava tale personale al cedente e conformemente alle modalità pattuite nell’ambito di detto rapporto.
IL RICORSO PRESENTATO DAL NOSTRO STUDIO, PER CIRCA TRECENTO LAVORATORI POSTALI, E’ STATO DEPOSITATO, ED ATTUALMENTE PENDE INNANZI ALLA SEZIONE LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA.
Per informazioni contattate lo Studio Legale Gallone & Urso allo 06/688.06.275
o inviate una mail a info@studiolegalegalloneurso.it
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