Si tratta di una sentenza del 2005, e dunque antecedente la Cassazione e la Corte Costituzionale, ma vale la pena di vedere come siano stati analizzati i passaggi che hanno portato a sentenza favorevole.
Tribunale di Ragusa 2005: favorevole
Dipendenti
Poste - indennita' di buona uscita - liquidazione in base all'ultima
retribuzione alla data di cessazione rapporto: Tribunale di Ragusa, Giudice del
Lavoro dott. Giovanni Giampiccolo , Sentenza n. 31/05 del 25.01.2005.
***
R E
P U B B L I C A I T A L I A N A
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott. Giovanni Giampiccolo ha
emesso la seguente
S E
N T E N Z A
nelle
cause di lavoro riunite iscritte ai nn. da 870/04 a 874/04 R.G.
T R
A
xxxxx,
rappr. e dif. dagli avv.ti xxxxxxx per procura in calce al ricorso
introduttivo;
-
ricorrenti -
CONTRO
Gestione
Commissariale Fondo Buonuscita per i lavoratori delle Poste Italiane S.p.A, in
persona del Commissario pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. F. Veraldi per
procura a margine della memoria di difesa;
-
resistente -
Avente
ad oggetto: Calcolo indennità di buonuscita.
Alludienza
del 25.01.2005, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, la causa è
decisa come da dispositivo.
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con
ricorsi al giudice del lavoro di Ragusa, depositati in data 25.06.2004, i
ricorrenti in epigrafe indicati allegano di essere stati dipendenti di Poste
Italiane Spa Filiale di Ragusa sino alle date indicate nei rispettivi ricorsi,
tutte successive al febbraio 1998, con trattamento pensionistico a carico della
Gestione Commissariale (dora in avanti G.C.) per la liquidazione del fondo
buonuscita per i lavoratori di Poste Italiane spa presso l’IPOST (Istituto
Postelegrafonici).
Deducono
che la G.C. ha liquidato loro l’indennità di buonuscita sulla base dello
stipendio percepito al 28/02/1998 (data di trasformazione di Poste Italiane da
Ente Pubblico Economico a Società per Azioni).
Si
dolgono del fatto che la G.C. ha rigettato la loro istanza di riliquidazione
della indennità di buonuscita sulla base del trattamento economico in godimento
alla data di effettiva cessazione dal servizio.
Poiché
tra le due date (28 febbraio 1998 data di cessazione effettiva dal servizio) i
ricorrenti hanno percepito aumenti stipendiali dovuti a rinnovo contrattuale
e/o la quattordicesima mensilità, ambedue soggetti a contribuzione e utili a
formare la base di calcolo (art. 66 C.C.N.L. del 01/2001), chiedono che la G.C.
sia dichiarata obbligata a corrispondere loro la differenza tra l’ammontare
dell’indennità di buonuscita calcolata sulla base dell’ultima retribuzione e l’ammontare
percepito.
Chiedono
altresì che la G.C. convenuta sia condannata a corrispondere le specifiche
somme calcolate in seno ai ricorsi introduttivi, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo.
In
subordine, chiedono condannarsi parte resistente a corrispondere, sulla somma
liquidata dalla G.C., la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal
mese di luglio del 1998 (120 giorni dopo la cessazione del rapporto con l’E.P.E.)
all’integrale soddisfo.
Si
costituisce la G.C. eccependo che per effetto della disposizione di cui all’art.
53, comma 6, lett. a) della l. 449/97, ai ricorrenti spetta l’indennità di buonuscita
maturata al febbraio 1998, quindi sulla base dell’ultimo stipendio a detta data
maturato.
Richiama
a sostegno il parere reso dalla Ragioneria Centrale dello Stato, secondo cui in
applicazione della predetta norma che fa riferimento alla indennità maturata, è
da ritenere che la prestazione vada calcolata considerando i valori retributivi
utili in vigore alla data del 27.02.1998nel caso in cui si intendano assicurare
ai dipendenti in argomento forme di rivalutazione della indennità di
buonuscita, eventualmente coerenti a quanto dispone in proposito l’art. 2120
c.c., occorrerebbe un apposito intervento legislativo.
Chiede
quindi il rigetto del ricorso.
La
causa, previa riunione alle altre connessa, viene discussa oralmente all’odierna
udienza sulle conclusioni delle parti, nonchè decisa come da separato
dispositivo in atti di cui si dà pubblica lettura.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
La
domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
L’art.
53, comma 6, della legge n. 449/1997 testualmente recita: a decorrere dalla
data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in Società per Azioni, ai sensi
dell’art. 2 c. 27 della legge 23 dicembre 1996 nr. 662, al personale dipendente
della società medesima spettano: a) il trattamento di fine rapporto di cui
allart.2120 del codice civile e, per il periodo antecedente, l’indennità di
buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di
cui alla linea del presente comma..
Il
successivo comma 8 prevede che per il periodo antecedente la data di cui al
comma 6, valgono le norme in vigore per l’Ente pubblico economico. Per i
dipendenti della Società Poste Italiane sono fatti salvi i diritti, gli effetti
di leggi speciali e quelli rinvenienti dall’originaria natura pubblica dell’Ente
di appartenenza.
In
sintesi, i dipendenti della s.p.a. Poste Italiane collocati a riposo dopo la
data di costituzione di quest’ultima hanno diritto all’erogazione del TFR
secondo le norme del comune rapporto di lavoro privato subordinato (art. 2120
c.c.) solo limitatamente alla durata del servizio prestato successivamente alla
data stessa, mentre per il periodo precedente è loro dovuta l’indennità di
buonuscita liquidata secondo le regole che si applicano ai dipendenti statali.
Queste
ultime sono dettate dal DPR 1032/1973, recante il testo unico delle norme in
materia di prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari
dello Stato.
Secondo
lart. 1 del DPR 1032/1973 i dipendenti statali, all'atto della cessazione dal
servizio, conseguono il diritto all'indennità di buonuscita o all'assegno
vitalizio secondo le norme del presente testo unico.
Secondo
l’art. 3 . l'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui
all'art. 38.. per la determinazione della base contributiva si considera
l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la
stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base
contributiva .
Secondo
lart. 38 la base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio,
paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti
il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti
assegni concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le
indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento
previdenziale.
Ai
fini che qui interessano, dalla normativa considerata emerge che: 1) il diritto
all’erogazione dell’indennità di buonuscita sorge alla cessazione dal servizio;
2) l’indennità in parola non è soggetta ad alcuna forma di rivalutazione, non
essendo calcolata con il metodo degli accantonamenti annuali, come avviene per
il TFR, ma sulla base dell’ultimo stipendio o retribuzione integralmente
percepiti.
Ora
secondo parte resistente per l’individuazione dell’ultimo stipendio o ultima
paga o retribuzione dovrebbe aversi riguardo alla data del febbraio 1998, di
trasformazione dell’Ente, e non a quella di effettiva cessazione dal servizio;
e ciò sulla base della lettera della norma di cui all’art. 53, comma 6, della
legge n. 449/1997, laddove viene previsto che per il periodo antecedente al
febbraio 1998 spetta l’indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la
normativa vigente. L’espressione indennità maturata andrebbe riferita all’indennità
siccome calcolata e spettante a quella data.
Questo
giudice, già sul piano letterale, non ritiene obbligata una siffatta
interpretazione.
L’espressione
indennità maturata può essere riferita al periodo temporale maturato, ovvero al
numero di anni sul quale commisurare l’indennità, bloccato al 28 febbraio 1998,
e non impedisce che la base di calcolo venga individuata, secondo la normativa
vigente prima di quella data, nell’ultima retribuzione percepita al momento di
cessazione effettiva del rapporto.
Deve
poi osservarsi, su un piano logico sistematico, che ogni trattamento di fine
servizio comunque denominato (TFR, indennità di buonuscita, indennità premio
servizio, indennità di anzianità) può essere determinato solo al momento della
risoluzione del rapporto, che costituisce non solo un termine per l’adempimento
di un credito già maturato, ma un elemento essenziale di completamento della
fattispecie costitutiva.
Con
riferimento specifico poi all’indennità di buonuscita, la Corte, al termine di
una complessa evoluzione giurisprudenziale, l’ha ricondotta nella categoria
generale dei trattamenti di fine rapporto nel settore pubblico, riconoscendo a
tutti questi trattamenti - in stretta analogia con quelli del settore privato -
l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata ad una concorrente
funzione previdenziale.
Tutte
le indennità di fine rapporto, invero, costituiscono parte del compenso dovuto
per il lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita - appunto in
funzione previdenziale - onde agevolare il superamento delle difficoltà economiche
che possono insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione.
Tant'è che la misura del trattamento si
determina in proporzione alla durata del lavoro prestato nonché alla globale
retribuzione di carattere continuativo spettante al dipendente. E per ognuna di
esse può dunque ripetersi che è stata "conquistata attraverso la
prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa" (ex multis
Corte Cost. 106/1996).
E
anche per tale motivo che i vari trattamenti di fine servizio che il nostro ordinamento
conosce, o ha conosciuto, o che sono in fase di superamento, sono accomunati
dal fatto di essere tutti muniti, pur nelle diversità dei relativi sistemi di
calcolo, di meccanismi idonei a salvaguardarne il potere di acquisto o comunque
a proteggerli dall’erosione dell’inflazione.
Per
il TFR le quote della retribuzione annuale accantonate sono rivalutate ogni
anno mediante incremento al 31 dicembre con l’applicazione di un tasso
costituito dall1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dei prezzi al consumo
accertato dall’Istat (art. 2120 c.c.).
L’indennità
di buonuscita (per gli statali) e l’indennità premio servizio (per i dipendenti
degli enti locali) sono invece prestazioni che poggiano su un sistema di
computo di tipo moltiplicativo e che fanno essenzialmente riferimento all’ultima
retribuzione, sia pure non considerata per lintero; riferimento che ha la
funzione di assicurare l’adeguatezza del corrispettivo retributivo finale al
costo della vita, che nel corso degli anni lavorativi è nel frattempo cresciuto.
Al
riguardo anche la vicenda del passaggio dall’indennità di anzianità al TFR, per
il settore privato, è eloquente; è noto infatti che i rapporti di lavoro in
corso all’entrata in vigore della l. 297/1982, che ha dettato l’attuale
disciplina dell’istituto, restano assoggettati ad un meccanismo di computo
differenziato: per i periodi successivi trovano applicazione i nuovi criteri;
per le anzianità maturate in precedenza viene calcolata l’indennità di
anzianità al 31 maggio 1982 sulla base dell’ultima retribuzione parzialmente
deindicizzata; però tanto la prima che la seconda tranche vengono annualmente
rivalutate attraverso il meccanismo di indicizzazione previsto per il TFR, ed
attribuite al dipendente alla cessazione del rapporto.
Peraltro
il calcolo della buonuscita sulla base dell’ultima retribuzione percepita alla
data di cessazione effettiva dal servizio non realizzerebbe per i lavoratori
una duplicazione di spettanze economiche a titolo di trattamento di fine
servizio, poiché il periodo successivo al febbraio 1998 verrebbe coperto
esclusivamente con il TFR, mentre per il periodo precedente l’utilizzo dell’ultima
retribuzione avverrebbe soltanto come base di calcolo per il computo dell’indennità
di buonuscita.
Le
due operazioni liquidatorie restano comunque separate, in considerazione dei
distinti periodi cui i due regimi, privatistico e pubblicistico, restano
parimenti soggetti.
Per
contro, accettando l’interpretazione fornita da parte resistente, ne
conseguirebbe che alla data di cessazione effettiva dal servizio (in ipotesi
dopo 5, 10, 15 anni dal 28 febbraio 1998) il lavoratore riceverebbe, oltre al
trattamento di fine rapporto per il periodo successivo al febbraio 1998, una
somma a titolo di indennità di buonuscita per il periodo precedente, ma
congelata a quella data.
Ora
una norma che disponesse in tal senso difficilmente sfuggirebbe al sospetto di
incostituzionalità con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, poichè la somma
così determinata perderebbe progressivamente la proporzione alla quantità e
qualità del lavoro prestato; così realizzando disparità di trattamento non solo
con altre categorie di lavoratori, pubblici e privati, ma anche all’interno
della stessa categoria di dipendenti postali, cessati dal servizio prima del 28
febbraio 1998 o assunti dopo tale data.
La Corte Costituzionale ha infatti
diverse volte affermato che la rivalutazione dei crediti da lavoro dipendente
costituisca forma di attuazione dell’art. 36 della Costituzione (Corte Cost.
204/1989; 401/1993).
In
particolare la sentenza n. 164 del 1989 riguarda un caso che presentava aspetti
similari a quelli di cui ci si occupa.
Con
la legge 23 dicembre 1975, n. 698 è stata disposta la soppressione, alla data
del 31 dicembre 1975, dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia (O.N.M.I.), ed il trasferimento alle Regioni, ovvero allo Stato,
delle funzioni già svolte da detto ente nonché del relativo personale, con
inquadramento di questo nei ruoli degli enti (comuni e provincie, o Stato) cui
tali funzioni venivano nel contempo attribuite.
All'art.
9 - in parte modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563 è stato
previsto che "Ai fini... del trattamento di fine servizio, il personale
trasferito è iscritto agli istituti od enti previsti per il personale delle amministrazioni
riceventi" (I.N.A.D.E.L. o E.N.P.A.S.).
Il
secondo comma di tale disposizione, nel testo risultante dalla predetta
modifica, ha previsto poi che il medesimo "trattamento di fine servizio
sarà liquidato agli interessati da parte dei predetti enti, per i periodi di
servizio prestati presso le amministrazioni riceventi, nella misura prevista
per il relativo personale, e per il periodo di servizio prestato presso
l'O.N.M.I., nella misura prevista dal regolamento per il trattamento di
quiescenza del personale" dell'O.N.M.I. medesimo. L'ufficio liquidatore
verserà agli istituti o enti interessati per conto dell'O.N.M.I. l'importo
delle indennità di anzianità maturate all'atto del trasferimento, sulla base
del citato regolamento da ciascun dipendente trasferito rispettivamente alle
regioni od allo Stato.
Il
giudice remittente aveva aderito all'interpretazione adottata dal Consiglio di
Stato, secondo cui l'indennità di anzianità spettante per il periodo di
servizio presso l'O.N.M.I. avrebbe dovuto calcolarsi sulla base dell'ultima
retribuzione goduta alle dipendenze del predetto ente alla data del
trasferimento, anziché sulla base dello stipendio in godimento all'atto della
definitiva cessazione dal servizio.
Tale
presupposto interpretativo non è stato però condiviso dalla Corte
Costituzionale, che ha quindi rigettato la questione di costituzionalità
dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, nel testo modificato
dall'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563: Certo, se la norma impugnata
dovesse essere intesa nel senso che l'indennità di anzianità liquidata alla
data del definitivo collocamento a riposo debba restare congelata
nell'ammontare calcolabile alla data dello scioglimento dell'O.N.M.I. - senza
cioè che si provveda ad introdurre, in tale ipotesi, un meccanismo perequativo
che ne salvaguardi il potere d'acquisto - le censure prospettate in riferimento
all'art. 36 Cost. dai giudici a quibus sarebbero degne di attenta
considerazione. Ma, appunto, una tale conclusione urta contro l'interpretazione
adottata, sulla base dei suesposti argomenti, dalla Corte di cassazione, la
quale fa in materia applicazione del principio per cui le indennità di fine
rapporto vanno calcolate sull'ultima retribuzione: nella specie, quella
corrisposta all'epoca della definitiva cessazione dal servizio presso l'ente di
destinazione.
Parte
resistente richiama, a sostegno della propria tesi difensiva, uno stralcio
della sentenza della Corte Costituzionale 259/2002, nella parte in cui si
evidenzia che l’avvenuto mutamento della natura del datore di lavoro dei
dipendenti dell’Ente Poste (da amministrazione statale a s.p.a.) rende non
irrazionale l’adozione da parte del legislatore, di una disciplina del
trattamento di fine rapporto che conviva pro rata con il precedente sistema
della buonuscita.
Con
la sentenza 259/2002 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 2,
comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4 (Disposizioni urgenti in
materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di
carattere previdenziale), convertito nella legge 20 marzo 1998, n. 52 e
dell'art. 6, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, [Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)] - nella parte in cui, anche dopo la soppressione del corrispondente
contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici (avente
effetto dal 28 febbraio 1998), continua a porre a carico dei dipendenti postali
"gli oneri di contribuzione per il finanziamento al Fondo di previdenza e
credito in favore dell'IPOST (Istituto postelegrafonici) nella misura del 2,50
per cento sino all'anno 2000, dell'1, 75 per cento per l'anno 2001 e dell'uno
per cento per l'anno 2002, a titolo di rivalsa di cui all'art. 37 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1032".
Dalla
lettura della motivazione della citata sentenza si evince chiaramente che la
questione della base di calcolo per l’indennità di buonuscita non è stata
minimamente affrontata dalla Corte, mentre la c.d. convivenza pro rata dei due
sistemi (buonuscita e TFR) non è pregiudicata dall’assunzione dell’ultima
retribuzione come base di calcolo per l’indennità di buonuscita, stante l’assoluta
separatezza dei due periodi, che non è in discussione.
Da
quanto precede ne consegue che va dichiarato il diritto dei ricorrenti al
computo dell’indennità di buonuscita sulla base dell’ultima retribuzione
percepita.
Per
la determinazione in concreto degli importi dovuti ai ricorrenti in forza della
presente pronuncia si rende necessario procedere alla nomina di un consulente
contabile, peraltro chiesta dagli stessi ricorrenti; ciò che comporta la
rimessione della causa sul ruolo, per determinare la base contributiva ai sensi
degli artt. 3 e 38 del DPR 1032 del 1973.
Va
riservata al definitivo ogni altra statuizione, ivi compresa quella relativa
alla regolazione delle spese del grado.
P.
Q. M.
-
non definitivamente pronunciando, dichiara il diritto dei ricorrenti in
epigrafe indicati alla liquidazione dell’indennità di buonuscita sulla base
dell’ultima retribuzione integralmente percepita allatto della cessazione del
rapporto di lavoro con Poste Italiane s.p.a.;
-
provvede come da separata ordinanza per l’accertamento degli importi
differenziali dovuti, a mezzo di consulenza tecnico contabile;
-
riserva al definitivo ogni altra statuizione.
Così
deciso in Ragusa il 25.01.2005
Il
Giudice del lavoro
Dott.
Giovanni Giampiccolo
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