Volentieri lo condividiamo ad integrazione dei documenti che ci siamo impegnati a condividere.
Si tratta di una sentenza favorevole del 2007.
Tribunale
di Milano
Sezione Lavoro
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ *** ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Milano, dott. Giovanni Casella, in funzione
di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa n. 847/05 R.G.L., promossa da
SILVESTRO Luigi, elettivamente domiciliato in Milano, via Befana 8, presso lo studio dell'Avv. Enrica Mangia che lo rappresenta e
difende nel presente giusta procura speciale alle liti a margine del ricorso
ricorrente
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona dei legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Milano via Cordusio 4 presso lo studio
dell'avv. Stefano D'Alpa del Servizio Legale della società che la rappresenta e
difende nel presente giudizio
e contro
GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA LAVORATORI POSTE ITALIANE ‑
ISTITUTO POSTELEGRAFONICI IPOST , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Milano
via Hajeck 10 presso lo studi dell’avv. Giovanni Mascioletti e rappresentata e
difesa nel presente giudizio dall’avv. Alessandro Botti del Foro di Roma
Resistenti
Oggetto: liquidazione buonuscita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 febbraio 2005 Silvestro Luigi, premesso di
avere iniziato a lavorare dal 12‑11‑1975 alle dipendenze dell'Ente Poste
Italiane poi trasformatasi in Poste Italiane s.p.a., ha convenuto in giudizio
la Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Lavoratori Poste Italiane ‑ Ipost e
Poste Italiane S.p.a. per sentire accertare il suo diritto a veder determinata
l'indennità di buonuscita (maturata sino al 28.2.1998), dovuta dalla Gestione
Commissariale, sulla base dell'ultima retribuzione percepita all'atto della
cessazione del rapporto (in data 30.9.2000) con conseguente condanna delle
convenute al pagamento delle differenze; ovvero, in subordine, per sentire
accertare il diritto a vedersi corrispondere da Ipost interessi legali e
rivalutazione sull'indennità di buonuscita maturata fino al 28.2.1998 da tale
data a quella di effettiva liquidazione; ovvero, in via ulteriormente
subordinata, per sentire accertare il diritto a percepire immediatamente
l’indennità di buonuscita maturata alla data del 28.2.1998.
Deduceva il ricorrente a sostegno delle domande proposte che
in base all’art. 53 co.6 L. 449/97 ‑ a seguito della trasformazione del datore
di lavoro da Ente Poste a società per
azioni ‑ al personale di Poste Italiane s.p.a. a partire dalla data di
trasformazione il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.,
mentre per il periodo precedente e fino al 28.2.1998 l'indennità di buonuscita
maturata. Assumeva quindi il ricorrente che dal tenore letterale della
normativa emerge con evidenza che l’indennità di buonuscita dovrebbe confluire
nel trattamento di fine rapporto e seguirne le vicende ex art. 2120 c.c. e che
comunque avrebbe dovuto trovare accoglimento una delle domande proposte in via
subordinata al fine di evitare il danno derivante al lavoratore dalla
"cristallizzazione" dell'indennità di buonuscita alla data del
28.2.1998 e dalla conseguente perdita di valore della somma cosi determinata e
non corrisposta al lavoratore fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le resistenti Poste Italiane s.p.a. e Ipost, ritualmente
costituite, hanno le avverse pretese
chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare entrambe le resistenti hanno
sostenuto la piena legittimità del calcolo dell'indennità di buonuscita in base
ai valori retribuitivi utili in vigore alla data dei 28.2.1998.
Il Giudice all'udienza del 20.9.2007 ha invitato le parti alla
discussione orale ed all'esito ha pronunciato sentenza dando lettura dei
dispositivo in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti di cui al
dispositivo.
Occorre innanzitutto rilevare che, diversamente da quanto eccepito dalla
resistente Gestione Commissariale, sussiste l'interesse ad agire del ricorrente
in relazione a tutte le domande proposte, atteso che tale presupposto ricorre
nelle azioni di mero accertamento ogni volta che vi sia incertezza in ordine ad
un diritto, situazione certamente presente nel caso in esame stante la pendenza
di numerose vertenze relative alle modalità di calcolo dell'indennità di
buonuscita per ex dipendenti di Poste Italiane s.p.a. (Cass. 6046/00; Cass.
13186/03).
Nel merito, si osserva che la materia é regolata dall'art, 53 co.6 L.
449/97 il quale ha previsto che, a decorrere dalla data di trasformazione
dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'art. 2 co. 27 L.
662/96, al personale dipendente di tale società spettano il trattamento di fine
rapporto di cui all’art. 2120 c.c. e, per il periodo lavorativo precedente,
l’indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente
prima della data del 28.2.1998.
In primo luogo. deve escludersi che la somma liquidata. a titolo
di indennità di buonuscita possa essere trasformata in accantonamento per il
tfr con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 2120
sull’intera somma accantonata..
Una tale pretesa di fusione delle due liquidazioni, infatti, non trova alcun
riscontro nel dato testuale, il quale invece espressamente dispone per la dei
due istituti dell'indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto
seppure per periodi diversi. .
Ciò che invece certamente emerge dall'art, 53 co.6 L. 449/97 è che
l'indennità di buonuscita deve essere calcolata secondo la normativa vigente
prima della trasformazione dell'ente poste in società per azioni.
Tale normativa è quella di cui al D.P,R, 1032/73 il quale all'art. 3
dispone:
"Al dipendente statale che cessa dal servizio con diritto
alla pensione, anche se successivamente riconosciuto, normale e privilegiata,
spetta l'indennità di buonuscita purchè il servizio stesso sia durato almeno un
biennio compiuto. L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva
di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle
disposizioni contenute nel successivo capo III. Per la determinazione della
base contributiva. si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o
retribuzione integralmente percepite".
Dalla lettura integrata delle due norme discende che al dipendente di Poste
Italiane S.p.a. è dovuta per il periodo di servizio prestato fino al 28.2.1998
l’indennità di buonuscita che -in quanto soggetta alle modalità di calcolo
stabilite dalle norme all'epoca vigenti ‑ dovrà essere determinata in base
,all’ultima retribuzione che sarà percepita dal lavoratore al momento della
(cessazione del rapporto, unico momento utile per la liquidazione oltre che del
tfr anche dell'indennità in questione.
Una tale soluzione è rigorosamente rispettosa del dato testuale e nel
contempo è idonea a garantire che il lavoratore non subisca una danno economico
per la coesistenza di due distinte forme di liquidazione.
Per le considerazioni esposte, deve pertanto trovare accoglimento la
domanda avanzata dal ricorrente, con il riconoscimento del suo diritto al
calcolo dell’indennità di buonuscita maturata fino al 28.2.1998 sulla base
dell'ultima retribuzione alla data. di cessazione del rapporto come previsto
dall'art. 3 D.P.R. 1032/73.
In assenza di specifica contestazione dei calcoli esposti a
pag. 2 del ricorso introduttivo (da intendersi in questa sede integralmente
richiamati), la Gestione Commissariale è tenuta corrispondere al ricorrente la
relativa differenza tra il dovuto (euro 22.285,02) ed il percepito (euro
21.606,32). quantificata in euro 678,70.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico solidale dalle
resistenti nella misura di euro 2.000,00 (euro 700,00 per diritti, euro 900,00
per onorari. Euro 400,00 ) oltre IVA e CPA.
Accetta il diritto del ricorrente al calcolo, dell'indennità di buonuscita
maturata fino al 28.2.1998 sulla base dell'ultima retribuzione alla data di
cessazione del rapporto come previsto dall'art. 3 D.P.R. 1032/73.
Per l'effetto condanna la Gestione Commissariale Fondo Buonuscita per i
lavoratori delle Poste Italiane Spa al pagamento della relativa differenza di
curo 678,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite in
favore (lei ricorrente che si liquidano in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.
Milano, 20 settembre 2007
Altra sentenza favorevole intentata con "causa pilota" da SLP-CISL di Massa Carrara nel 2009.
Altra sentenza favorevole intentata con "causa pilota" da SLP-CISL di Massa Carrara nel 2009.
Sentenza esemplare!!!
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