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domenica 24 luglio 2016

Risposta negativa all'interrogazione dell'on. Paolo Coppola - PD


Paolo COPPOLA
Il testo di questa risposta è "fotocopia" delle precedenti tranne nell'ultimo capoverso dedicato alla consistenza patrimoniale del Fondo e al suo finanziamento in funzione della liquidazione della nostra indennità di Buonuscita.

Ci pare essenziale, ma lacunoso.


Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-09222
presentato da
COPPOLA Paolo
testo di
Lunedì 18 maggio 2015, seduta n. 429
   COPPOLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali . — Per sapere – premesso che:
   al personale dipendente della società Poste italiane spetta, per il servizio prestato al momento dell'assunzione fino al 28 febbraio 1998 — data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni — l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973;
   l'indennità di buonuscita è calcolata, in base all'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica, per tutti i dipendenti pubblici avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza;
   il calcolo dell'indennità di buonuscita, avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita, ne garantisce la sua costante rivalutazione per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori; per i lavoratori postelegrafonici, l'articolo 53, comma 6, della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria 1998) stabilisce che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma»;
   la cifra complessiva destinata alle predette liquidazioni è confluita in un fondo chiuso presso l'Ipost, affidato a una gestione commissariale denominata «Gestione commissariale fondo buonuscita per i lavoratori di Poste Italiane»;
   l'Ipost ha quindi provveduto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita sino al 31 maggio 2010, data di soppressione di detto ente e di trasferimento delle sue funzioni all'INPS; detta liquidazione viene però effettuata in base all'interpretazione letterale del comma 6 di cui sopra, facendo riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni; il sopra citato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina quindi un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti, e, nel contempo, impedisce la conseguente rivalutazione della buonuscita stessa;
   in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa; il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma, nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione adottate continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge;
   i lavoratori postelegrafonici possono ottenere la concessione di un mutuo da parte dell'Ipost, che lo eroga attingendo al fondo costituito dalla buonuscita del dipendente e rimasto nella disponibilità dell'istituto previdenziale per effetto dell'articolo 53 della legge n. 449 citata e sul quale l'istituto chiede al dipendente la corresponsione di interessi. Si realizza pertanto una situazione paradossale, che vede il dipendente prestare il proprio denaro a sé stesso e corrispondere gli interessi legali sul prestito all'Ipost;
   con risoluzione approvata il 6 novembre 2012 la XI Commissione impegnava il Governo ad assumere, entro il 31 gennaio 2013, ogni utile iniziativa che consenta di conoscere la consistenza del patrimonio immobiliare di cui il fondo presso l'Ipost è dotato e la relativa destinazione d'uso, nonché a valutare la possibilità, entro il medesimo termine, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste Italiane spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro –:
   quale seguito sia stato dato alla risoluzione approvata dalla XI Commissione il 6 novembre 2012 e, in particolare, quale sia la consistenza patrimoniale individuata del fondo chiuso «gestione commissariale fondo buonuscita per lavoratori di Poste Italiane». (4-09222)

Risposta scritta all'interrogazione 4-09222
presentata da COPPOLA Paolo
Prot. 4151
del 6/7/2016
Risposta— Con riferimento all'interrogazione in esame, inerente al trattamento di quiescenza spettante al personale dipendente di Poste italiane spa, si rappresenta quanto segue.
Preliminarmente, è opportuno ricordare che il processo di privatizzazione di Poste italiane spa ha avuto inizio con l'emanazione del decreto-legge n. 390 del 1993 (dapprima reiterato con il decreto-legge n. 487 del 1993 e successivamente convertito nella legge n. 71 del 1994) che ha segnato l'avvio del passaggio dell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni nell'ente pubblico economico Poste italiane.
Il provvedimento ha, tra l'altro, previsto che, a decorrere dal 1o agosto 1994, al trattamento di quiescenza di tutto il personale in servizio presso l'ente Poste italiane provvedesse l'Istituto postelegrafonici (Ipost), applicando la normativa prevista per il personale statale.
Successivamente, l'articolo 2, comma 27, della legge n. 662 del 1996 (finanziaria per l'anno 1997) ha differito al 31 dicembre 1997 il termine per la definitiva privatizzazione dell'amministrazione delle poste e delle comunicazioni. Tale termine è stato ulteriormente prorogato al 1o marzo 1998 a seguito di delibera Cipe del 18 dicembre 1997.
In ragione del completamento del procedimento di privatizzazione, l'articolo 53, comma 6, lettera 
a), della legge n. 449 del 1997 (finanziaria per l'anno 1998) ha disposto che al personale dipendente di Poste italiane spa spetta, per il servizio prestato a decorrere dal 28 febbraio 1998 (data di trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni) il trattamento di fine rapporto (Tfr), di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente anteriormente alla suindicata data.
Dal dettato normativo discende, pertanto, che:
i dipendenti cessati dal servizio entro il 28 febbraio 1998 hanno diritto a percepire esclusivamente l'indennità di buonuscita, calcolata in conformità alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 (Testo Unico delle norme in materia di prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato);
i dipendenti cessati dal servizio dopo il 28 febbraio 1998, avranno diritto a percepire l'indennità di buonuscita, per il periodo dalla data di assunzione al 28 febbraio 1998, nonché, per il periodo dal 1o marzo 1998 alla data del collocamento a riposo, il Tfr, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile come modificato dalla legge n. 297 del 1982.
Per questi ultimi, pertanto, l'anzianità di servizio maturata fino al 28 febbraio 1998 rileverà ai fini del calcolo previsto per la liquidazione dell'indennità di buonuscita, mentre l'anzianità maturata dal 1o marzo 1998 alle dipendenze di Poste italiane spa sino al collocamento a riposo, inciderà sul calcolo del Tfr, secondo la disciplina privatistica di cui all'articolo 2120 del codice civile e successive modificazioni e integrazioni.
Si ricorda infine che il comma 6, lettera 
a) dell'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 ha disposto la soppressione della gestione separata istituita presso Istituto postelegrafonici (IPost) per l'erogazione dell'indennità di buonuscita alla cui liquidazione provvede una gestione commissariale.
Con riferimento a quanto rilevato dall'interrogante in ordine alla mancata rivalutazione ed anticipazione dell'indennità di buonuscita nonché ai tempi di corresponsione della stessa, occorre precisare quanto segue.
L'indennità di buonuscita dovuta al personale postelegrafonico, relativa alla parte del rapporto avente natura pubblicistica, è disciplinata, in via generale, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 e, per quanto qui interessa, dalla suindicata legge n. 449 del 1997 che, nel confermare che la stessa buonuscita va calcolata in base alla normativa in vigore alla data della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, non prevede alcuna forma di rivalutazione dell'indennità in argomento.
Del resto, anche l'interpretazione letterale dell'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 conduce a tale conclusione in quanto la norma, facendo esclusivo riferimento all'indennità «maturata», stabilisce che la prestazione debba essere calcolata sulla base dei valori retributivi utili in vigore al 28 febbraio 1998.
Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, nella sentenza n. 366 del 2006, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 6, lettera 
a) della legge n. 449 del 1997, nella parte in cui non prevede alcuna forma di indicizzazione (o di adeguamento monetario) nel tempo per l'indennità di buonuscita. 
Con tale pronuncia, infatti, il Giudice delle leggi ha sancito la sostanziale legittimità costituzionale del sistema disciplinato dall'articolo 53 della legge n. 449 del 1997 rilevando, altresì, che «il danno derivante dal differimento dell'erogazione dell'indennità di buonuscita rispetto al momento della sua determinazione, trova compensazione nella previsione dell'unicità del rapporto e nel rispetto dell'anzianità maturate, con i conseguenti riflessi sui livelli delle retribuzioni e, quindi, sulla base di calcolo della quota da determinare ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. 
In ordine al contenzioso giudiziario avente ad oggetto la rivalutazione dell'indennità di buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza, occorre precisare che la Corte di cassazione, sulla scorta delle argomentazioni svolte dalla Consulta nella sentenza n. 366 del 2006, ha suffragato la legittimità di calcolo dell'indennità di buonuscita sulla base della retribuzione maturata al 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura il diritto al Tfr. 
La Suprema Corte, in particolare, con sentenza del 17 settembre 2009, ha respinto sia la richiesta di computo dell'indennità di buonuscita sulla base del trattamento retributivo in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sia il riconoscimento in favore dell'indennità di interessi e rivalutazione monetaria. 
Per ciò che concerne i tempi di corresponsione dell'indennità di buonuscita ai dipendenti di Poste italiane spa, va precisato che, alla data del 28 febbraio 1998, non risulta maturato alcun diritto all'indennità di buonuscita in favore del lavoratore, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito, sia pure sotto una veste giuridica diversa, con il medesimo datore di lavoro e quindi senza soluzione di continuità. 
Diversamente, l'immediato pagamento al 28 febbraio 1998 dell'indennità in parola sarebbe stato possibile solo previa interruzione del rapporto di lavoro e previa costituzione, a decorrere dal 1o marzo 1998, di una nuova posizione giuridica ed economica, con conseguente pregiudizio per il lavoratore. 
Si precisa, inoltre, che anche nei confronti del personale dipendente di Poste italiane spa trovano piena applicazione, relativamente alla parte di rapporto di lavoro avente natura pubblicistica, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 484 e 485 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014) che hanno modificato la previgente disciplina sui termini temporali per la corresponsione dei trattenenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici. 
Infatti, nella previgente disciplina di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 79 del 1997 i trattamenti in esame erano corrisposti ai dipendenti pubblici decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età o di servizio ovvero di collocamento a riposo d'ufficio per motivi inerenti l'anzianità massima di servizio, decorsi 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. 
La nuova disciplina, che si applica ai soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o gennaio 2014, eleva a 12 mesi il termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per la corresponsione del suddetto trattamento nella casistica sopra richiamata. 
Per ciò che concerne la possibilità per i dipendenti di Poste italiane spa di ottenere un'anticipazione dell'indennità di buonuscita, l'Istituto ha precisato che l'articolo 26, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 ha espressamente previsto che in materia di indennità di buonuscita non si fa luogo alla corresponsione di acconti. 
Occorre ricordare, in proposito, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 9 del 2000, ha ritenuto conforme al dettato costituzionale il decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973 nella parte in cui non prevede la possibilità di accordare ai richiedenti anticipazioni sull'indennità di buonuscita. 

In base a quanto suesposto, emerge che il pertinente quadro normativo, di cui la stessa Consulta ha affermato la conformità alla Costituzione, non consente di accedere alle pur comprensibili istanze sottese al presente atto di sindacato ispettivo. 
Si osserva al riguardo che, pur volendo tenere nella più adeguata considerazione tali istanze, il loro pieno accoglimento comporterebbe, unitamente alla modifica dell'attuale disciplina in materia di buonuscita, l'allocazione di ingenti risorse finanziarie, la cui possibilità di reperimento deve essere valutata alla luce dell'attuale quadro congiunturale. 
Peraltro, la risoluzione n. 8-00208 (già 7-00635), approvata in data 6 novembre 2012 dalla Commissione XI (lavoro pubblico e privato) ha impegnato il Governo «a valutare la possibilità, entro il 31 gennaio 2013, e compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normativa, che consentano ai lavoratori di Poste italiane spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, nonché per consentire il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro». 
Dal citato atto di indirizzo emerge, dunque, come l'adozione, da parte del Governo, delle iniziative auspicate debba avvenire previa verifica delle necessarie compatibilità finanziarie. 
Si precisa, al riguardo, che i vincoli posti dall'attuale quadro finanziario di riferimento non hanno sinora consentito al Governo di introdurre modifiche all'attuale disciplina in materia di buonuscita, sì da poter dare attuazione all'impegno sopracitato.
Da ultimo, con quesito inerente la consistenza patrimoniale del Fondo Buonuscita, occorre precisare che lo stesso non costituisce un fondo chiuso, ossia nel quale sono già confluite, e quindi presenti,  le somme che la Gestione Commissariale dovrà, di volta in volta, liquidare a titolo di indennità di buonuscita. Attualmente, infatti, la Gestione Commissariale provvede alla liquidazione dell'indennità di buonuscita chiedendo la relativa provvista finanziaria alla Ragioneria Generale dello Stato sulla base di un apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.
Il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche socialiMassimo Cassano.

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