Indirizzo e.mail

Per comunicazioni scrivi a: buonuscitapt@gmail.com

mercoledì 9 marzo 2016

L'interrogazione di Giuseppe Berretta - PD

Giuseppe BERRETTAL'interrogazione di Giuseppe Berretta - PD

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-05737
presentato da
BERRETTA Giuseppe
testo di
Mercoledì 30 luglio 2014, seduta n. 275

  BERRETTA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico . — Per sapere – premesso che:
a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in Poste italiane s.p.a., i lavoratori postelegrafonici in base all'articolo 53 comma 6 della legge n. 449 del 30 dicembre 1997 (legge finanziaria 1998), che stabilisce che «a decorrere dalla data di trasformazione dell'ente poste italiane in società per azioni al personale dipendente dalla società medesima spettano il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, e per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma», hanno diritto alla corresponsione di tfr e di indennità di buonuscita;
al personale dipendente della società Poste italiane spetta per il servizio prestato al momento dell'assunzione fino al 28 febbraio 1998 — data di trasformazione dell'ente in società per azioni – l'indennità di buonuscita di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 23 dicembre 1973;
tale indennità di buonuscita è calcolata, in base all'articolo 3 del decreto 1032 del Presidente della Repubblica, per tutti i dipendenti pubblici avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza e che tale indennità, avendo a riferimento l'ultima retribuzione percepita, ne garantisce la sua costante rivalutazione per effetto degli aumenti contrattuali e degli avanzamenti di carriera dei lavoratori;
detta liquidazione, tuttavia, viene effettuata in base all'interpretazione letterale del comma 6 di cui sopra, facendo riferimento alla retribuzione percepita al 28 febbraio 1998, data di trasformazione dell'ente in società per azioni;
il sopracitato sistema di calcolo, che «congela» la buonuscita al valore maturato al 28 febbraio 1998 indipendentemente da quando il lavoratore andrà in pensione, determina un evidente e grave danno economico ai lavoratori interessati, e cioè a tutti i dipendenti di Poste assunti prima di tale data, che sono la grande maggioranza degli attuali dipendenti;
tale sistema di calcolo impedisce anche la conseguente rivalutazione della buonuscita stessa;
i lavoratori postelegrafonici sono passati alle dipendenze della nuova società mantenendo di fatto la continuità lavorativa con il precedente ente;
in questi anni i lavoratori collocati in quiescenza hanno prodotto un notevole contenzioso giudiziario per la rivalutazione della buonuscita sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima della quiescenza stessa;
il contenzioso giudiziario ha avuto sino ad ora esito favorevole per i lavoratori, ma, nonostante le sentenze avverse, le dinamiche di liquidazione adottate continuano a fondarsi sull'interpretazione restrittiva dell'articolo 53 della suindicata legge;
ai dipendenti di Poste italiane non viene concessa neanche l'anticipazione del 75 per cento della buonuscita così come avviene per altri lavoratori e alla richiesta, più volte reiterata dagli stessi, di essere messi a conoscenza dell'esatto ammontare del valore della buonuscita maturato al 28 febbraio 1998, non è stato dato alcun tipo di riscontro da parte degli uffici competenti;
la cifra complessiva destinata alle predette liquidazioni è confluita in un fondo chiuso presso l'Ipost, affidato a una gestione commissariale denominata «gestione commissariale fondo buonuscita per i lavoratori di Poste italiane»;
in data 6 novembre 2012 la IX Commissione lavoro della XVI legislatura ha approvato una risoluzione in materia di corresponsione dell'indennità di buonuscita ai lavoratori ed ex lavoratori postelegrafonici che impegnava il Governo pro temporea valutare la possibilità, compatibilmente con gli effetti finanziari, di adottare eventuali iniziative, anche di natura normative, che consentissero ai lavoratori di usufruire dell'aggiornamento del valore dell'indennità nonché di consentire la corresponsione pur in costanza di rapporto di lavoro;
a tale risoluzione non hanno fatto seguito le opportune e necessarie iniziative di legge –:
quali iniziative intendano assumere per consentire ai lavoratori di Poste italiane spa di usufruire di un costante aggiornamento del valore dell'indennità di buonuscita, per assicurare il diritto alla corresponsione della buonuscita di detti lavoratori, pur in costanza di rapporto di lavoro e per garantire la trasparenza sull'esatto ammontare della buonuscita alla data del 28 febbraio 1998. (4-05737)

Segui l'iter
Anche se non ancora ufficializzato sul sito della Camera, l'iter si è concluso con questa risposta negativa, che pubblichiamo in altro post.

Scrivi a Giuseppe Berretta: berretta_g@camera.it

Nessun commento:

Posta un commento