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lunedì 29 febbraio 2016

Conoscere per agire

foto di Buonuscita PT.
Conoscere per agire
Abbiamo pubblicato le 3 sentenze della Cassazione che ci sono avverse (pubblicheremo anche cosa dice la Corte Costituzionale) per far capire a tutti che abbiamo grandi macigni da spostare e serve la lotta di persone motivate.
Solo conoscendo le cose ci si può attrezzare: la lotta deve avere basi solide e condivise, così come le azioni da intraprendere.
Le nostre giuste ragioni devono essere fatte valere ponderando bene tutti gli elementi per poi decidere come agire.
Aderisci al comitato scrivendo a: buonuscitapt@gmail.com comunicando i seguenti dati:
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Chi ci si mette, poi deve anche remare. Starci da passeggeri si sta come la zavorra.

La seconda sentenza contraria della Cassazione

La seconda sentenza contraria della Cassazione

Ordinanza n. 17471/2010
Sezione Lavoro
Udienza del 12/04/2010
Depositato il 26/07/2010
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 12/04/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 12115/2009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12115-2009 proposto da:
L.S.,     C.C.,    M.G.,
G.R.,    G.A.,    C.S., D.
R.G.,    S.C.,     S.G.,
M.B.,   G.E.,    B.P.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERIGO II 33, presso lo studio dell'avvocato GALLEANO SERGIO, che li rappresenta e difende, giusta procura sul retro della prima pagina del ricorso;
- ricorrenti -
Contro
IPOST - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA, (d'ora in poi per brevita' "Ipost"), in persona del procuratore speciale e Commissario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4 77/2 008 della CORTE D'APPELLO di CATANIA del 24/04/08, depositata il 17/05/2008; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

e' presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I dipendenti postali L.S. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sono cessati dal servizio in data successiva al 28 febbraio 1998, ed e' stato loro corrisposto, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, il complessivo trattamento di fine servizio, composto dalla buonuscita per il periodo fino al 28 febbraio 1998 e del trattamento di fine rapporto per il periodo successivo. La buonuscita e' stata calcolata in base al disposto del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, comma 3, e cioe' sulla retribuzione in essere alla data del 28 febbraio 1998.
I lavoratori adirono il giudice del lavoro chiedendo che la buonuscita venisse calcolata in base alla retribuzione in godimento alla data del pensionamento o, in subordine, il pagamento di rivalutazione e interessi dal luglio 1998.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa accolse la domanda principale. La decisione, impugnata da IPOST, e' stata riformata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza n. 477 del 2008, depositata il 17 maggio 2008. La Corte territoriale ha osservato che, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, la buonuscita e' quella maturata alla data del 28 febbraio 1998 e va calcolata secondo la normativa vigente, per i dipendenti postali, prima di tale data e cioe' secondo il D.P.R. n. 1032 del 1973, artt. 3 e 38. In particolare, l'art. 38 indica come base di calcolo l'ultima retribuzione.
Avverso questa decisione i lavoratori soccombenti ricorrono per cassazione.
Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e' stata quindi redatta relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi di ricorso, denunciando violazione di legge e di contratti collettivi, i ricorrenti sostengono che il testo delle norme di legge applicabili in materia (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3) impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in societa' per azioni (28 febbraio 1998), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento al momento della cessazione del rapporto di lavoro e non quello percepito alla data predetta.

Il ricorso e' manifestamente infondato.

Come gia' sottolineato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., le questioni che pongono i ricorrenti con i suesposti motivi, sono state esaminate, sotto ogni profilo, in numerose pronunce da questa Corte (tra cui la n. 28281 del 26 novembre 2008 e la n. 17987 del 6 agosto 2009 e molte altre conformi), nelle quali, sulla scorta anche dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 366 del 2006, il cui contenuto e' stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444 del 2007, sono stati considerati tutti gli aspetti della vertenza, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita e' quella del 28 febbraio 1998, momento a partire dal quale il dipendente postale matura non piu' detta indennita' ma il trattamento di fine rapporto.
Queste osservazioni e la giurisprudenza che le supporta, sono condivise dal Collegio e non possono ritenersi adeguatamente confutate dalle deduzioni svolte dai ricorrenti, i quali nella memoria depositata in sostanza si limitano a riproporre i dubbi di legittimita' costituzionale delle norme denunciate, gia' giudicati infondati dal Giudice delle Leggi nelle pronunce indicate.
Il ricorso deve essere percio' rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell'IPOST, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Cosi' deciso in Roma, il 12 aprile 2010.


Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2010


La prima sentenza contraria della Cassazione

La prima sentenza contraria della Cassazione

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Cassazione civile sez. lav. - 26 novembre 2009 - n. 24915
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente –
Dott. BATTIMIELLO Bruno - rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere –
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere –
ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 23533/2008
proposto da:
IPOST - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell'avvocato BUZZELLI DARIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente -
contro
L.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GLORIOSO 13, presso lo studio dell'avv. BUSSA LIVIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. GUGLIELMO DURAZZO, giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
IPOST - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA in persona del Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 15 (d'ora in poi per brevità anche Ipost), presso lo studio dell'avvocato BUZZELLI DARIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del controricorso al ricorso incidentale; - ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 12 99/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO del 9.11.07, depositata il 04/12/2 007; udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l'Avvocato Livio Bussa che si riporta agli scritti;
E' presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
PREMESSO IN FATTO
1. L.P., dipendente di Poste Italiane SpA cessata dal servizio in data successiva al 28.2.1998, ha agito in giudizio per la condanna dell'IPOST Gestione Commissariale Fondo Buonuscita Poste Italiane SpA – al pagamento delle differenze sull'indennità di buonuscita risultanti dal calcolo sulla base della retribuzione spettante alla data di cessazione dal servizio; in subordine, al pagamento della rivalutazione e degli interessi legali sull'indennità calcolata dalla data del 28.2.1998 al saldo; in ulteriore subordine, alla rivalutazione dell'indennità calcolata a questa data secondo le disposizioni di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 5, comma 1.
2. Il primo giudice ha accolto la domanda principale, e la sentenza sopra specificata rigetta l'appello di IPOST. 3. Vi è ricorso principale per due motivi di IPOST e ricorso incidentale condizionato per un motivo della parte resistente, con controricorso.
A seguito di relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l'adunanza della Corte per la decisione dei ricorsi in Camera di consiglio.
RITENUTO IN DIRITTO
1. La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale IPOST denuncia violazione di norme di diritto, formulando il quesito di diritto nei seguenti termini: se l'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti postali cessati dal servizio successivamente alla data di trasformazione dell'Ente Poste Italiane in Poste Italiane SpA (28.2.1998) debba essere calcolata, ai sensi della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3, inserendo nella base di calcolo di cui agli artt. 3 e 38 del menzionato decreto l'ultimo stipendio goduto dal lavoratore alla predetta data di trasformazione, senza prendere in considerazione eventuali miglioramenti o incrementi stipendiali successivi a tale data.
3. Il motivo è manifestamente fondato, dovendosi dare risposta affermativa al quesito, formulato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366 bis c.p.c., conformemente ai precedenti della giurisprudenza della Corte sulla questione (sentenze n. 28281/2008 e n. 17987/2009).
4. Si riassumono le argomentazioni che dimostrano la non conformità a legge della decisione impugnata. 4.1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda postale è divenuto, con la trasformazione dell'azienda autonoma statale in ente pubblico economico, di diritto privato dal 1 gennaio 1994 (ancorchè la disciplina sostanziale del pubblico impiego abbia cessato di trovare applicazione solo con la stipulazione del primo contratto collettivo); nondimeno nulla è stato innovato in ordine al trattamento di quiescenza costituito dall'indennità di buonuscita, erogazione di natura previdenziale dovuta dall'Ipost e calcolata secondo la disciplina in vigore per i dipendenti statali (D.L. n. 487 del 1993, conv, in L. n. 71 del 1994, art. 6).
4.2. In coincidenza con la perdita anche del predicato "pubblico" del soggetto datore di lavoro (trasformato in SpA), a decorrere dal 28.2.1998, ai dipendenti postali spetta il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c., e, per il periodo di lavoro precedente, l'indennità di buonuscita maturata e calcolata secondo la normativa vigente alla stessa data (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6). Dalla stessa data è stato soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Ipost ai sensi del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 37. Continuava, invece, ad essere dovuto (ovviamente, non più a titolo di rivalsa) il contributo a carico dei lavoratori in forza di eventi normativi successivi (D.L. n. 4 del 1998, n. 4, art. 2, comma 4, conv. in L. n. 52 del 1998; L. n. 388 del 2000, art. 68, comma 4), ma in misura ridotta e fino al 31.12.2002, Si trattava però di un contributo imposto in funzione delle esigenze di finanziamento dell'Ipost, completamente svincolato dall'importo della controprestazione, cioè dall'ammontare dell'indennità di buonuscita al 28.2.1998 (la legittimità costituzionale dell'imposizione è stata scrutinata proprio sulla base di tale interpretazione: C. cost. n. 259 del 2002).
4.3. Il significato della normativa, fatto palese dalle parole usate e dall'intenzione del legislatore, è, quindi, il seguente: a) soppressa la contribuzione, immediatamente quella dovuta dal datore di lavoro e dopo un certo tempo quella a carico dei lavoratori, viene meno il tratto essenziale della prestazione di natura previdenziale, cosicchè l'indennità di buonuscita (sebbene posta a carico di Ipost e non del datore di lavoro) è sottratta al regime giuridico del D.P.R. n. 1032 del 1973, divenendo una componente del trattamento di fine rapporto, da corrispondere alla cessazione dal servizio unitamente al t.f.r. maturato successivamente; b) l'importo dell'indennità è quello maturato alla data del 28.2.1998 secondo le disposizioni di legge vigenti alla stessa data, divenendo insensibile sia rispetto alle modificazioni successive della normativa, sia rispetto agli ulteriori incrementi stipendiali (sui quali, infatti, non sono dovuti contributi dal datore di lavoro, mentre quelli a carico dei lavoratori limitatamente al periodo fino al 31.12.2002, non sono più correlati all'ammontare dell'indennità).
4.4. In definitiva, la L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6, si conforma alle linee generali del sistema introdotto con la L. 29 maggio 1982, n. 297, il cui art. 5 stabilisce espressamente che l'indennità di anzianità maturata al 30 maggio 1982 deve essere calcolata nel suo ammontare a tale data e, quindi, accantonata, per essere poi concretamente corrisposta alla risoluzione del rapporto, insieme agli accantonamenti contabilizzati dopo quella data anno per anno, così cristallizzando l'ammontare del maturato al 30 maggio 1982. Diversamente, però dal sistema della L. del 1982, per il quale all'accantonamento corrispondente all'indennità di anzianità si applica la rivalutazione prevista per ogni altro accantonamento annuale, l'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti postali alla data del 28.2.1998 resta completamente "congelata". Non è tuttavia consentito, sotto questo profilo, dubitare della legittimità costituzionale della previsione legislativa perchè la Corte costituzionale (sentenza n. 366 del 2006; ordinanza n. 444 del 2007) ha specificamente esaminato, giudicandola infondata, la questione della conformità ai principi costituzionali della regola legislativa del "congelamento" dell'importo dell'indennità di buonuscita calcolato al 28.2.1998, insensibile, quindi, non solo rispetto ai successivi aumenti stipendiali, ma sottratta anche, nel periodo intercorrente tra la predetta data e la cessazione dal servizio, a qualunque forma di rivalutazione, non trovando applicazione le disposizioni della L. n. 297 del 1982.
4.5. La richiamata giurisprudenza costituzionale toglie fondamento anche al richiamo del principio affermato dalla stessa Corte costituzionale (sent. n. 169 del 1969) in tema di trattamento di quiescenza dei dipendenti della soppressa Opera Nazionale Maternità e Infanzia transitati nei ruoli degli enti locali, tenuto conto altresì della diversità della situazione tra aventi diritto ad un trattamento di fine rapporto in base all'ultima retribuzione e quella dei lavoratori postali, assoggettati al regime del t.f.r. per il quale rilevano soltanto i corrispettivi ricevuti per ciascuno degli anni di riferimento. Per queste stesse ragioni non risulta pertinente il richiamo della Direttiva Cee n. 187/1977 in tema di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa: nella fattispecie la continuità dei rapporti di lavoro è fuori discussione e la vicenda concerne esclusivamente la modificazione di istituti propri dei detti rapporti.
5. Il secondo motivo, con il quale si contesta la ritenuta inapplicabilità del termine dilatorio al pagamento di detta indennità, resta assorbito perchè proposto in via subordinata.
6. Il ricorso incidentale condizionato, con il quale si ripropongono le domande subordinate, rimaste assorbite nell'accoglimento della domanda principale, è manifestamente infondato. Con l'unico motivo parte ricorrente sostiene che, qualora non sia possibile il calcolo della buonuscita maturata alla data del 28.2.1998 con il computo del trattamento retributivo in atto al momento del (successivo) pensionamento, debbano essere riconosciuti interessi e rivalutazione monetaria dal 28.2.1998 alla data della effettiva erogazione del trattamento o, in alternativa, la rivalutazione dell'importo secondo le disposizioni della L. n. 297 del 1982, art. 1, (così il quesito di diritto). In contrario, si osserva che la prima soluzione presupporrebbe un ritardo (ancorchè incolpevole) nel pagamento del t.f.r.; ipotesi da escludere, in quanto il t.f.r., con la componente della buonuscita, diviene esigibile solo al momento della cessazione dal servizio. Quanto alla seconda soluzione, la risposta negativa viene dalla impossibilità di applicare analogicamente la disposizione della L. n. 297 del 1982, art. 1, ad una norma - l'art. 53, comma 6, citato - che non presenta lacune di alcun genere. Ma, a ben vedere, sono la citata sentenza costituzionale n. 366 del 2006 e la conforme ordinanza n. 444 del 2007, la quale ultima riguarda proprio l'art. 2120 c.c., come modificato dalla L. n. 297 del 1982, ad escludere che possa farsi applicazione d'uno dei meccanismi di rivalutazione prospettati nell'odierno ricorso incidentale, in quanto la Corte costituzionale ha giudicato la suddetta norma, di cui non ha ipotizzato interpretazioni alternative, non in contrasto con i parametri costituzionali degli artt. 3, 36 e 38, sebbene non preveda alcuna forma di indicizzazione o di adeguamento monetario nel tempo dell'importo in questione, calcolato alla data del 28.2.1998 in base alla retribuzione in atto a quel momento.
7. In conclusione, va accolto il ricorso principale, mentre va rigettato il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va quindi cassata; e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda avente ad oggetto il ricalcolo dell'indennità di buonuscita. L'onere delle spese dei giudizi di merito e di cassazione, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbito il secondo. Rigetta il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di ricalcolo dell'indennità di buonuscita. Condanna L.P. al pagamento delle spese dei giudizi di merito e di cassazione, liquidate, per il primo grado, in complessivi Euro 1.930,00, di cui Euro 695,00 per diritti e Euro 1.230,00 per onorario; per il secondo grado in complessivi Euro 2.395,00, di cui Euro 680,00 per diritti e Euro.710,00 per onorario; per il giudizio di cassazione in C^O.Ct^ser esborsi e in Euro 1.800,00 per onorario; oltre a spese generali, IVA e CPA per ciascuno dei giudizi di merito e per quello di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.


Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2009

Fonte

Documenti: due sentenze favorevoli cancellate

Due sentenze favorevoli ai lavoratori, poi cancellate in Cassazione.
Leggi qui quella di Siracusa Sentenza n. 31/05 del 25 gennaio.2005.

Di seguito quella di Livorno del 3 aprile 2007.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE LAVORO

Nella persona del giudice unico Dott. Jacqueline Monica MAGI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 898/2006 R.G. promossa da:
F R elettivamente domiciliato in …………, presso e nello studio dell'avv. LALLI CLAUDIO che lo rappresenta e difende;
ATTORE

contro:
POSTE ITALIANE SOC. PER AZIONI
CONVENUTA CONTUMACE
GESTIONE COMMISSARIALE FONDO BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA
elettivamente domiciliato in .........., presso e nello studio dell'avv. PAOLETTI CLAUDIA che lo rappresenta e difende
CONVENUTO

in punto a: "RETRIBUZIONE"
all'udienza del 03.04.2007 sono comparsi i procuratori delle parti; hanno concluso come da separato verbale.
Il Giudice, visto l'art. 281 sexies c.p.c., definisce la causa dando pubblica lettura del dispositivo e della motivazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.09.2006 F R conveniva in giudizio IPOST davanti il Giudice del Lavoro del Tribunale di Livorno chiedendo condannarsi la Gestione Commissariale Istituto Postelegrafonici a rideterminare l'indennità di buonuscita erogata in base allo stipendio percepito all'atto della cessazione del rapporto di lavoro sulla base dell'ultima busta paga percepita, con applicazione aliquote IRPEF vigenti alla data del collocamento in quiescenza (31.12.2003), condannandola anche al pagamento della differenza fra quanto erogato e quanto dovuto, con interessi e rivalutazione.
Chiedeva altresi in via subordinata la rivalutazione della somma a lui spettante a titolo di buonuscita ex art.53 co 6 L.449/97 a decorrere dalla data di trasformazione dell 'Ente Poste Italiane in Poste Italiane spa alla data dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro con condanna di IPOST al pagamento della differenza.
All'uopo il ricorrente esponeva quanto segue:
Di aver lavorato per Poste Italiane, prima Ente pubblico poi spa, dal 21.09.70 al 31.12.03;
Che al momento della cessazione del rapporto di lavoro il TFR gli veniva liquidato in due tronconi, cioè indennità di buonuscita sino al 28.02.98 data di privatizzazione delle poste e TFR successivamente;
Che il rapporto di lavoro era unico e meritava un'unica liquidazione dell'indennità di fine rapporto;
Che per una liquidazione unica alla data di cessazione del servizio si era espressa la Corte Costituzionale e ampia giurisprudenza di merito.
La Gestione Commissariale Fondo Buonuscita lavoratori Poste italiane spa Istituto Postelegrafonici IPOST si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea poiche’ infondata in fatto ed in diritto.

Esponeva la convenuta:
 Che il legislatore ha consapevolmente disciplinato due autonomi e differenti regimi per l' erogazione dei trattamenti di fine rapporto con l'art.53 co 6 L.449/97;
che detti diversi trattamenti, indennità di buonuscita per il periodo ente pubblico, trattamento di fine rapporto per il periodo "privato", non sono assimilabili essendo di diversa natura;
che l'Istituto convenuto non può liquidare un'indennità di buonuscita calcolata su uno stipendio successivo a quello indicato dal legislatore (cioè quello del 28.02.98);
che il calcolo come fatto ha avuto conferma in ampia giurisprudenza di merito.
Il processo veniva istruito a mezzo di produzioni documentati. AlI'udienza del 03.04.07 la causa veniva discussa ed il giudice emetteva sentenza che veniva letta dopo che le parti si erano allontanate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'interpretazione della legge non può che portare al calcolo dell'indennità di buonuscita così come fatto da IPOST non potendosi calcolare la buona uscita sulla base di uno stipendio successivo a quello del 28.02.98. Chiaro in tal senso l'art.53 L.449/97.
La L.449/97 disciplina il passaggio dal regime di Ente pubblico di Poste italiane al regime privatistico e non fornisce appiglio per altra interpretazione che quella adottata: fino al 28.02.98 si calcola l'indennità di buonuscita secondo la normativa vigente, mentre per il periodo successivo si applica l'art.2120 cc.
Merita invece valutare a parte la richiesta di rivalutazione fatta in ipotesi, rivalutazione e/o interessi sulla somma liquidata a titolo di indennità di buonuscita come calcolata alla data della trasformazione, poiché la somma dal 1998 ad oggi è rimasta nella disponibilità di Ipost costituendo indebito arricchimento. Detta tesi merita accoglimento per cui va accolta la domanda formulata in ipotesi.
Appare equo compensare le spese.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso che chiede la liquidazione dell'indennità di buonuscita sull'ultima busta paga; accoglie il ricorso sulla domanda subordinata dichiarando che all'indennità come calcolata da IPOST devono essere applicati interessi e rivalutazione a far data dal 28.02.98 fino alla cessazione effettiva del rapporto, con conseguente condanna di Ipost al pagamento di dette somme a favore del ricorrente.
2) Spese compensate.

Livorno, lì 03.04.2007
                                                                                               IL GIUDICE DEL LAVORO


Depositato in Cancelleria il 3-4-07.

domenica 28 febbraio 2016

I documenti

I documenti
Vogliamo condividere sul blog tutti i documenti relativi ad una storia che ha già 18 anni proprio oggi.
Speriamo che tra chi ci segue o solo legge questo blog ci siano anche le persone che in passato  hanno intrapreso azioni giudiziarie o parlamentari in questi anni.
Vorremmo ringraziarli preventivamente e pubblicamente, ma sarebbe utile conoscerli ed avvalerci della loro esperienza, se lo vorranno.
Sono numerosi e difficilmente raggiungibili se non attraverso il passa-parola, che dobbiamo intensificare.

Il sapere e la condivisione sono strumenti indispensabili alla ricostruzione del percorso che ha portato a questo stato delle cose.

La fonte di tutto sta qui: "art. 53, comma 6, lettera a), della legge  27 dicembre  1997, n. 449 - Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" (la cosiddetta Finanziaria).
«A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla società medesima spettano:
a) il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante, dal 1° agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla società "Poste italiane" del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie;»
 Le successive interpretazioni date a questo testo hanno prodotto lo stato delle cose che stiamo subendo.

sabato 27 febbraio 2016

Adesioni: una richiesta preventiva

Una richiesta che ci permette di dire qualcosa di più su questo blog.

Saluto con piacere questa iniziativa ma prima di aderire vorrei sapere
se si vuole fare sul serio. fare sul serio significa saltare l italia
e andare alla corte europea dei diritti dell uomo.... stesso discorso
per tutelare gli esodati. paolo pin


La Sua richiesta di serietà è giusta, legittima, come a dire "no perditempo".

La "serietà" di cui siamo capaci sta nell'esserci stati, con singoli interventi sui parlamentari, nel corso degli ultimi 8 anni.
Per ora siamo seriamente intenzionati a cercare visibilità, perché gli stessi dipendenti postali sembra non sappiano di cosa si parla, e gli ex postali siano fatalisticamente rassegnati.
Ci siamo detti che la carta della visibilità ora è inevitabile.
Vedremo quanti saranno disposti a mettere in comune le proprie conoscenze e farle diventare di tutti, dando corpo a ciò che anche il singolo più dotto non può permettersi.

Nel merito dell'azione a livello europeo...
Sinceramente qualcuno di noi ha tentato questa strada e tentato un ricorso, che però è stato rigettato per vizio di forma. Per questo abbiamo chiesto aiuto incontrando 3 parlamentari europei.
Sembra però che nessuno sappia come fare, concretamente.

Se Lei ha le idee più chiare delle nostre farebbe un favore a tutti.
Tutte le idee sono buone e devono essere vagliate.

Man mano pubblicheremo i documenti di cui disponiamo e chiediamo a chi, tra i nostri lettori ne avesse, di mandarceli: li condivideremo.

Se ha ancora dei dubbi, può attendere e continuare a scriverci sul blog.

A presto.

venerdì 26 febbraio 2016

Attendiamo numerose adesioni


Aderisci!!!
Stiamo costituendo un comitato per far emergere il problema della rivalutazione della nostra Buonuscita postale, bloccata al 28 febbraio 1998.

Dopo 18 anni è ora di organizzare una visibilità.

Per questo abbiamo preparato un blog di riferimento: http://buonuscitadeipostali.blogspot.it/ con una e-mail per comunicare: buonuscitapt@gmail.com 
e la pagina Facebook: Buonuscita PT

Ti chiediamo di aderire personalmente comunicando i seguenti dati
Nome - Cognome indirizzo Provincia telefono cell e.mail – 
Sei Attualmente dipendente? - Sei stato dipendente fino al...
Ma soprattutto di aiutarci a divulgare l'iniziativa tra i postali di tua conoscenza.
Da parte nostra, oltre al blog cercheremo di fare anche altro per alimentare la visibilità.

Per il comitato:
Beppe Zani - Brescia 3384342534 
Giuliana Bertoni - Udine - 3393805470 
Claudio Aliberti - Venezia 3771613979
https://blogger.googleusercontent.com/img/proxy/AVvXsEgI0a1z8mnfdHhoKTLV6c5P1l945kt_D-KLFCrIsByJSW55hMF_PN3oJqV2NqGT0JzLucnPNwZGXHDsLdIF9hXcnWPHzhio6bWOBISfYUhtz_VzR-y5vrmufQ1SJMNEPszXW85Sl7TQLsmjfPx25dUPJFQq3WFzZqxZxYVb=s0-d-e1-ftGiuliano Colaci - Roma 3332053145
Adele Bono - adele.bono1@gmail.com

Interrogazioni su Buonuscita nella legislatura corrente, la 17^

Interrogazioni su Buonuscita nella legislatura corrente, la 17^

In corso          Camera

1)      PD - Gnecchi Marialuisa - n. 5-00604 del 12 luglio 2013 (a risposta in commissione)
2)      M5s - Tripiedi Davide (e altri) - n. 4-02174 del 15 ottobre 2013 Interrogazione (a risposta scritta) sollecito del 7-11-2013 + 13-3-2014 + 14-4-2015.
3)      PD - Berretta Giuseppe - n. 4-05737 del 30 luglio 2014 (a risposta scritta avuta il 14-2-2016)
4)      PD - Mariastella Bianchi - n. 4-07085 del 29 novembre 2014, (a risposta scritta)
5)  PD - Coppola Paolo - n. 4-09222 del 18 maggio 2015 - seduta n. 429 - (a risposta in commissione) (precedente numero assegnato n. 5-04006 del 12 novembre 2014)
sollecito del 15-09-2015; nuovo sollecito del 21-01-2016.


In corso         Senato

7)      AP (Per l’Italia) - Di Biagio Aldo - n. 4/01375 del 17 dicembre 2013 seduta n.153 Senato



Evase

PD - Leva Danilo – n. 4-00512 del 21 maggio 2013 (a risposta scritta) Camera
Risposta del Ministro del Lavoro Giovannini Enrico pubblicata il 7-11-2013 allegato B - seduta n. 113
                        Per i testi clicca su questo link

AP (NCD-UDC) - Di Biagio Aldo n. 4-00019 del 26 marzo 2013 Senato
Risposta del Ministro del Lavoro Giovannini Enrico del 23-1-2014 fascicolo 301


giovedì 25 febbraio 2016

Buonuscita dei postali. Il costituendo comitato chiede adesioni

Comitato Buonuscita postali
La Buonuscita dei dipendenti postali, una questione irrisolta che riguarda almeno 180.000 persone che erano dipendenti postali al 28 febbraio 1998.
Dal 1 marzo 1998 il rapporto di lavoro passò, senza soluzione di continuità, da un regime “pubblico” ad uno “privato”.
Per il periodo “pubblico” maturarono una liquidazione (Buonuscita) che non fu erogata, né fu inglobata nel nuovo TFR in maturazione dal 1 marzo 1998: semplicemente fu "congelata".
I dipendenti postali vengono in possesso di quella cifra, senza alcuna forma di rivalutazione o interesse, solo due anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro con Poste.
La fonte normativa sta nella legge finanziaria - art. 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Per cercar di riparare questo ingiusto trattamento, riservato solo ai dipendenti postali, in questi anni sono state percorse 2 strade: quella giudiziaria e quella politica.
La prima ha prodotto diverse sentenze, ma quelle favorevoli ai lavoratori sono state cancellate in Cassazione.
Anche la Corte Costituzionale ha dichiarato la non incostituzionalità della norma e della sua interpretazione nel senso della non rivalutazione pur in mancanza della liquidazione.
La strada della politica ha prodotto diverse interrogazioni ed altre azioni nel tentativo di arrivare ad una “esatta interpretazione” della norma che potesse dare anche ai dipendenti postali lo stesso trattamento di coloro che sono transitati da un regime “pubblico” ad uno “privato”. Lavoro che si azzera ad ogni cambio di governo anche all’interno di una stessa legislatura. In questa 17^ legislatura ci sono 4 interrogazioni PD e 2 del M5Stellele alla camera ed 1 di AP al Senato
Al di là dei contorsionismi interpretativi è chiaro a chiunque che un importo calcolato al 28 febbraio 1998 non ha lo stesso valore a distanza di 18 anni.

Ricordiamo che:
1)     il lavoratore è stato solo OGGETTO di queste trasformazioni (non ha avuto alcuna parte attiva);
2)     l’importo liquidato al lavoratore (la somma dei due tronconi di calcolo applicati: periodo Buonuscita + periodo TFR) è inferiore sia a quello che sarebbe stato calcolato sia usando esclusivamente le regole della Buonuscita, sia usando esclusivamente le regole del TFR;
3)     più si va avanti nel tempo, più questa forbice si allarga.
La Buonuscita dei dipendenti postali DEVE ESSERE RIVALUTATA.

Chiediamo adesioni per valutare l’opportunità di agire legalmente e politicamente.